Linee di indirizzo per Aziende/Enti che ospitano gli studenti

Linee di indirizzo redatte dal SiRVeSS a supporto degli istituti scolastici e dei soggetti ospitanti per l’inserimento dello studente nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Le presenti linee di indirizzo contengono indicazioni generali, destinate sia agli Istituti scolastici, sia ai soggetti ospitanti (es. aziende, enti, lavoratori autonomi, imprese individuali, etc.), utili per integrare la convenzione tra le parti coinvolte nell’inserimento dello studente nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (di seguito PCTO).

Valutazione dei rischi per lo studente
Nel DVR il soggetto ospitante, eventualmente mediante specifica appendice o sezione dedicata , dovrà indicare le mansioni/operazioni che verranno
effettuate dallo studente, valutando i rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare, con la collaborazione del proprio RSPP, del Medico Competente, ove previsto, e del RLS/RLST, ove nominato, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:
- sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione ad età, genere e altre tipicità;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione di attrezzature di lavoro, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e loro interazione sull’organizzazione del lavoro;
- situazione della formazione e dell’informazione degli studenti.

Formazione, Informazione e Addestramento
La formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/2008 deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei PCTO.
Premesso che, ai sensi dell’art. 2 del DLgs 81/2008, in tutti gli istituti scolastici nei quali gli studenti
sono impiegati in attività laboratoriali, gli studenti sono equiparati a lavoratori, è obbligo dell’istituto scolastico erogare la formazione generale e specifica, ai sensi dell’art. 37, e certificare l’avvenuta formazione (punto 14-bis “Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro”). Tale formazione dovrà essere commisurata alla tipologia di rischio ai quali gli studenti potrebbero essere esposti a scuola e in azienda (secondo Codice ATECO), in ragione del piano dell’offerta formativa del curriculum scolastico, ed in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell’Istituto stesso.
Ciò premesso, prima dell’avvio degli studenti in PCTO, gli Istituti scolastici dovrebbero avere già erogato la formazione generale e la formazione specifica; unitamente alla convenzione, i Dirigenti Scolastici, per il tramite del tutor formativo interno, inviano al soggetto ospitante gli attestati di formazione (generale e specifica) conservati in copia e rilasciati agli studenti, recanti l’indicazione del programma degli argomenti trattati e il tempo ad essi dedicato. Tali azioni sono finalizzate alla valutazione dell’eventuale ulteriore bisogno formativo dello studente in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, a cura del soggetto ospitante, che dovrà pertanto integrare la formazione sui

rischi specifici relativi alle mansioni che saranno assegnate allo studente, in base agli esiti della propria valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b, del DLgs 81/2008. Diversamente, gli Istituti scolastici che non prevedono nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa l’impiego di studenti in attività laboratoriali, ai sensi del DM MIUR 774/2019 erogano la formazione generale; tale formazione deve essere integrata dalla formazione specifica, a cura del soggetto ospitante all’ingresso dello studente nella propria struttura, con modalità e oneri conseguenti da regolarsi nella specifica convenzione. Per la formazione specifica, il citato DM prevede che gli Uffici Scolastici Regionali possano stipulare appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, oppure può essere fatto ricorso a percorsi formativi in modalità e- learning.

Il soggetto ospitante deve altresì provvedere a fornire allo studente l’informazione ex art. 36 del DLgs 81/2008 in merito alla propria organizzazione per la salute e la sicurezza (rischi, procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta anti-incendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, le figure della sicurezza aziendali, etc).

Il soggetto ospitante deve garantire l’addestramento dello studente all’uso, qualora previsto, di attrezzature, macchine, sostanze e DPI, da esso forniti, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5, e dell’art.
77, commi 4 e 5, del DLgs 81/2008, come modificato dalla L 215/2021.
Al fine di valutare l’eventuale addestramento erogato dall’Istituto scolastico, il soggetto ospitante ha diritto di acquisire informazioni ed evidenze in tal senso.

Obblighi e divieti per lo studente
Si ritiene utile che il soggetto ospitante ricordi allo studente e, in caso di minori, ai genitori (o ai soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza legale del minore, ai sensi della normativa vigente) i principali obblighi e divieti del lavoratore in materia di salute e sicurezza, derivanti dall’art. 20 del DLgs 81/2008 e da altre previsioni normative applicabili, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- obbligo di utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;
- obbligo di indossare abbigliamento adeguato e/o specifici indumenti da lavoro;
- obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto (es. al tutor) eventuali anomalie di macchine, attrezzature o dispositivi di sicurezza;
- divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti non indicati dalla convenzione o dal piano formativo;
- divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e non autorizzate, operazioni di manutenzione, interventi su impianti elettrici;
- divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo;
- divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti;
- divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle aree esterne contrassegnate dal divieto;
- obbligo di rispettare le direttive aziendali sull’utilizzo del cellulare negli ambienti di lavoro.

Fonte: SirveSS

SCARICA IL DOCUMENTO IN WORD

VAI AL DVR PER ISTITUTI SCOLASTICI


Maggiori Info

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Ad

Il nostro sito Web utilizza Google Ads per visualizzare contenuti pubblicitari. Accettandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it