Il libretto formativo del cittadino anche in Excel

Il 'Libretto formativo del cittadino' raccoglie informazioni, dati e attestazioni riguardanti le esperienze di tipo educativo/formative e lavorative, effettuate anche in ambito sociale, ricreativo o familiare da ogni individuo

strumento di registrazione delle "competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché delle competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate".

Responsabili del rilascio del Libretto sono le Regioni, che possono delegare ad altri soggetti. Responsabile dell'aggiornamento del Libretto è essenzialmente l'individuo, che ne è titolare.

La finalità prioritaria del Libretto riguarda la persona, essendo questo strumento al servizio del cittadino in generale ed in particolare per il cittadino-lavoratore per renderne riconoscibili e trasparenti le competenze acquisite, e renderle quindi utilizzabili, soprattutto in "situazioni di transito" e cambiamento nel contesto di lavoro o di formazione.

Il libretto conferisce valore di scambio al patrimonio di competenze acquisite. Non ha, pertanto, una "valenza burocratica" quanto l'intento di far emergere tale patrimonio nella sua integrità, rispettando l'unicità della persona.

Il libretto rappresenta, dunque, un raccoglitore di informazioni aggregate ed "evolutive" delle competenze della persona e, in quanto tale, si distingue da altri strumenti di raccolta dati più "statici" e frammentati. E' da tener presente, infine, che questo strumento, risultante da un confronto tra tutti gli attori istituzionali e non, propone un format omogeneo a livello nazionale e trasversale ai diversi sistemi che governano l'istruzione, la formazione e il lavoro nel nostro Paese.

Abbiamo realizzato un semplice foglio di excel dove compilare il libretto formativo del cittadino.

Lo mettiamo a disposizione gratuitamente insieme al libretto in word.

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il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL): cosa cambia e quali dati contiene

Con la riscrittura del comma 14 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, introdotta dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 e confermata dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, le competenze acquisite attraverso le attività di formazione previste dal Testo Unico salute e sicurezza devono essere registrate nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2015 e anche nel Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare per l’inserimento dei dati nella piattaforma SIISL. La norma aggiunge inoltre che il contenuto del FEL deve essere considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e dagli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi previsti dal decreto.

Il passaggio dal vecchio riferimento al “libretto formativo del cittadino” al FEL non è quindi solo terminologico. Già l’art. 15 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce che le disposizioni vigenti che rinviano alla registrazione dei dati nel libretto formativo devono intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore. Con la modifica dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, questo assetto viene ora esplicitamente rafforzato anche sul terreno della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sul piano normativo, il contenuto minimo del FEL trova la sua base nell’art. 14 del D.Lgs. 150/2015, secondo cui il fascicolo contiene informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi utili anche ai fini degli ammortizzatori sociali. Lo stesso articolo precisa che il fascicolo è accessibile gratuitamente in via telematica ai soggetti interessati. Accanto a questo, l’art. 15 prevede un sistema informativo della formazione professionale nel quale sono registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche; le linee guida ministeriali del 2026 confermano inoltre la logica di flussi informativi continui e della raccolta/conservazione delle attestazioni formative tramite sistemi digitali dedicati.

In termini pratici, il Fascicolo Elettronico del Lavoratore può essere letto come una struttura articolata in quattro aree operative.

Dati anagrafici e storico lavorativo. Questa area rappresenta la base identificativa e ricostruttiva del percorso professionale della persona. È il nucleo che consente di collegare il lavoratore ai rapporti di lavoro passati e presenti, ai periodi lavorativi e, più in generale, al suo profilo socio-lavorativo. Il progetto del Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino va nella stessa direzione: raccogliere intorno al codice fiscale le informazioni utili a ricostruire il percorso formativo, lavorativo e sociale del cittadino, integrando i dati disponibili anche attraverso il SIISL e altre banche dati pubbliche.

Formazione e addestramento. È l’area che, per la sicurezza sul lavoro, assume oggi la maggiore rilevanza. Qui confluiscono le competenze maturate nei percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, più in generale, i dati che alimentano la tracciabilità digitale della formazione professionale. Per il datore di lavoro questo significa che la programmazione della formazione non può più basarsi solo su archivi interni o attestati conservati in forma cartacea, ma richiede coerenza tra documentazione aziendale, registrazione delle competenze e flussi digitali verso i sistemi che alimentano FEL, FSL e SIISL. Sul piano ispettivo, il ruolo del FEL diventa quindi concretamente centrale.

Idoneità sanitaria. Su questo punto serve precisione. L’ecosistema FSL, secondo la documentazione del Ministero del Lavoro, è progettato per evolvere verso un’integrazione ampia di informazioni anche sanitarie; tuttavia, nel contesto lavorativo i dati sanitari restano assoggettati a un regime rafforzato di tutela. Il Garante privacy ricorda infatti che solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori, mentre il datore di lavoro può conoscere soltanto il giudizio di idoneità alla mansione e le eventuali prescrizioni o limitazioni, non le patologie o i dettagli clinici. In altre parole, la digitalizzazione non elimina i confini della riservatezza: li rende ancora più importanti.

Patente a crediti. Nel settore dei cantieri, la crescente interoperabilità dei sistemi rende strategica la coerenza tra qualificazione dichiarata, requisiti posseduti e dati digitali disponibili. La disciplina della patente a crediti prevede l’annotazione delle relative informazioni in una sezione dedicata del Portale nazionale del sommerso, mentre il Ministero del Lavoro ha evidenziato, nel quadro del D.L. 159/2025 convertito, anche il collegamento tra strumenti digitali di identificazione nei cantieri e SIISL. Per questo, in ambito edilizio, il FEL non va letto come un archivio isolato, ma come un tassello della più ampia infrastruttura digitale di qualificazione, tracciabilità e controllo.

La conseguenza pratica è netta: il Fascicolo Elettronico del Lavoratore non è più un adempimento marginale, ma una vera infrastruttura documentale digitale. Per le imprese significa dover presidiare la qualità del dato, la tempestività delle registrazioni e l’allineamento tra formazione erogata, attestazioni prodotte, sorveglianza sanitaria nei limiti consentiti e sistemi di qualificazione professionale. Per i lavoratori significa avere un tracciato sempre più strutturato del proprio percorso formativo e professionale. Per gli organi di vigilanza significa poter contare su uno strumento più incisivo nella verifica degli obblighi di legge

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