LA PRESENZA DI RADON DURANTE GLI SCAVI

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

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Il Radon è un gas radioattivo naturale, inodore e incolore, moderatamente solubile in acqua. Deriva dal decadimento dell'uranio e del torio, che sono presenti nel suolo (con concentrazioni diverse a seconda del luogo) e in molti tipi di rocce.
È necessario considerare le attività lavorative, che espongono i lavoratori ai prodotti di decadimento del radon, del toron, alle radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione di carattere radioattivo di origine naturale, svolte in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei oppure in superficie in zone ben individuate.
Nel settore edile l’eventuale esposizione a radon può riguardare principalmente le gallerie e le fognature; sono escluse le operazioni di scavo o di riempimento effettuate nei luoghi diversi da quelli citati.
In generale, si deve provvedere con mezzi idonei alla eliminazione o riduzione delle radiazioni; ad esempio, l’attivazione di ventilatori durante i lavori in galleria permette la diluizione degli eventuali gas radioattivi.
Negli ambienti citati, si devono applicare le indicazioni operative di seguito elencate.
Valutare l’eventuale presenza di radon, anche tenendo conto dell’individuazione delle zone o luoghi di lavoro con alta probabilità di presenza di elevate concentrazioni di radon effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome;
Entro 24 mesi dall’inizio dei lavori occorre effettuare le misurazioni per mezzo di Organismi riconosciuti o, in assenza di questi, da organismi idoneamente attrezzati, che rilascino una relazione tecnica, contenente il risultato delle misurazioni; in caso risulti superato il livello di azione (500 Bq/m3), l’esercente dovrà avvalersi di un esperto qualificato (tecnico iscritto nell’elenco istituito presso l'ispettorato medico centrale del lavoro), anche facente parte dello stesso organismo che effettua le misurazioni.Il datore di lavoro, in base alle indicazioni dell’esperto qualificato, pone in essere tutte le necessarie azioni di rimedio, idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procedendo successivamente alla misurazione al fine di verificare l’efficacia delle suddette azioni. Le misurazioni devono essere ripetute entro un anno se i valori rilevati raggiungono l’80% del valore d’azione (400 Bq/m3), diversamente dovranno essere ripetute entro i tre anni.
L’esperto qualificato verifica l’esistenza di lavoratori esposti che sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:a)   1 mSv di dose efficace;
b)  15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c)   50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d)  50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.
L’esperto qualificato determina la categoria di appartenenza di ogni lavoratore eventualmente esposto; le categorie si distinguono in:
·                 categoria A - lavoratori suscettibili di superare in un anno 6 mSv di dose efficace oppure i tre decimi dei limiti di dose fissati per cristallino, pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie;
·                 categoria B - lavoratori esposti non in categoria A.
 
 

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Attivare la sorveglianza medica preventiva e periodica in funzione della categoria dei lavoratori esposti:·                 per i lavoratori di categoria A deve essere effettuata almeno ogni sei mesi;
·                 per i lavoratori classificati in categoria B deve essere effettuata almeno una volta all’anno.
Il datore di lavoro deve affidare la “sorveglianza medica” a:
·                 “medici autorizzati” per i lavoratori classificati in Categoria A;
·                 “medici autorizzati o medici competenti” per i lavoratori classificati in Categoria B.
Il medico autorizzato, oltre a possedere il titolo di medico competente, deve essere iscritto in un elenco nominativo depositato presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro, dopo aver superato una prova di idoneità.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

I lavoratori esposti devono:
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini del corretto utilizzo delle protezioni collettive, delle protezioni individuali e dei mezzi di sorveglianza dosimetrica;
b) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
c) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i mezzi di protezione collettiva, di segnalazione e di misurazione;
d) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza;
e) sottoporsi, quando previsto, alla sorveglianza medica.

Qualora i lavoratori svolgano le lavorazioni con esposizione a radiazioni ionizzanti per più imprese, devono informare i datori di lavoro interessati al fine del rispetto dei limiti di dose.
Analoga informazione deve essere resa per eventuali attività pregresse.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Dopo ogni esposizione anomala i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall’esperto qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa, nonché la valutazione delle dosi assorbite, relativamente ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori, che sono stati esposti a livelli di radiazioni considerati eccessivi, siano sottoposti a decontaminazione ed a visita medica eccezionale. Il medico autorizzato può decidere di allontanare il lavoratore dal posto di lavoro, informando la Direzione Provinciale del Lavoro e gli Organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Sulla base delle indicazioni della relazione dell’esperto qualificato, occorre effettuare l’attività di informazione e formazione dei lavoratori in merito alla radioprotezione ed in particolare:
• sui rischi specifici cui sono esposti,
• sulle norme di protezione sanitaria,
• sulle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche,
• sulle modalità di esecuzione del lavoro,
• sulle norme aziendali di sicurezza relative al rischio di radiazioni ionizzanti di origine naturale.
Le norme aziendali di sicurezza devono essere consultabili nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate.

Una specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze


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SEGNALETICA

Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e in corrispondenza delle fonti di rischio per segnalare la presenza di radiazioni ionizzanti.
Sulla base delle indicazioni della relazione dell’esperto qualificato, occorre provvedere affinché negli ambienti di lavoro a rischio siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio.
L’accesso a tali ambienti di lavoro deve essere adeguatamente regolamentato.





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