Istruzioni per la prima verifica periodica Recipienti a pressione

indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del D.M.11 aprile 2011, dei recipienti a pressione.

DINAMICHE INFORTUNISTICHE E FATTORI DI RISCHIO

L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’allegato II al d.m. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle veri- fiche periodiche, di cui all’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08, delle attrezzature a pressione elencate nell’allegato VII al d.lgs.81/08 e s. m. i.
Ai sensi dell’art. 71, commi 11 e 12, del d.lgs. 81/08, l’Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche: a far data dal 23 maggio 2012, il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve richiedere all’Inail l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell’allegato stesso.

In generale, si rammenta che secondo il d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro che esercisce un’attrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA - che provvede all’assegnazione di una matricola. 

Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio si deve richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. 

La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica3 di identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme, al fine di consentirne l’iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all’art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;

- richiedere le verifiche periodiche successive alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08;
- comunicare all’Inail utilizzando la procedura telematica CIVA e alla ASL/ARPA competenti la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata Inail;
- in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all’ulteriore esercizio sono rilasciate dall’Inail;
- conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. 

Tali verbali devono seguire l’attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento.

Nel presente documento si tratta specificatamente delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione di scheda tecnica e verbale, per le attrezzature a pressione del tipo Recipienti. 

Tali attrezzature appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011.
Nel presente documento il termine “recipiente” è utilizzato indistintamente sia che si tratti di un’attrezzatura immatricolata come tale, sia che si tratti di un’attrezzatura immatricolata come “insieme”.

Fonte:Inail

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