istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi

istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2018, n. 81 

È stata pubblicata la Circolare n. 10 del 28 maggio 2018 recante le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2018, n. 81 e successive modificazioni.

I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da una copia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dall'Amministrazione, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio e da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.


Oggetto: Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 
 
 
 Questa Amministrazione rilascia, ai sensi dell’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego “[…] dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non […]”.  In questo ambito occorre dare prima applicazione alla previsione contenuta al comma 5 del citato articolo 131, la quale prevede che “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.”.   Al fine di poter dare concreta attuazione a tale disposizione, si rende necessario analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate da questa Amministrazione le autorizzazioni in corso, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 132 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.  Ciò anche in considerazione della recente entrata in vigore del decreto interministeriale 17 gennaio 2018, recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”.  
 
 Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi innanzi richiamati, questa Direzione Generale ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti di questa Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 


Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro consentiranno di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico.  Pertanto, questa Amministrazione ha necessità di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l’interesse del fabbricante al relativo rinnovo decennale. Ciò al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne l’adeguatezza al progresso tecnico secondo quanto previsto dal richiamato articolo 131, comma 5.  Le presenti istruzioni, che tengono conto di quanto già indicato nella risposta al quesito n. 1 con la circolare di questa Amministrazione n. 29 del 27 agosto 2010, sono state elaborate sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e d’intesa con il Gruppo di lavoro tecnico per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Su tali istruzioni è stato, infine, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, reso con nota del 22 maggio 2018.    In tal senso, il titolare dell’autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere a questo Ministero apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso, corredando tale richiesta da una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate da questa Amministrazione e da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.  Tale istanza dovrà pervenire a questa Direzione Generale entro il 15 giugno 2018, al seguente indirizzo PEC:dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.  Nel caso di istanze di rinnovo già presentate a questa Amministrazione precedentemente all’adozione della presente circolare, le stesse dovranno essere integrate secondo le istruzioni ed entro il medesimo termine innanzi richiamati.   Si precisa fin d’ora che l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata nei confronti del titolare dell’autorizzazione medesima qualora, per quest’ultima, non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il richiamato termine del 15 giugno 2018. 
 
 Pertanto, nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti. 
 
 Si rappresenta fin d’ora che questo Ministero, una volta disponibili le nuove istruzioni tecniche, renderà noti - con la necessaria tempestività - i termini e le modalità per la revisione delle autorizzazioni rinnovate medio tempore, sulla base delle nuove istruzioni tecniche. 


Fonte: Ministero del Lavoro


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