Inps: chiarimenti sull'inquadramento previdenziale delle Casse edili e di altri organismi bilaterali

circolare n. 193 del 29 dicembre 2017 l'Inps fornisce le istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali 

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circolare n. 193 del 29 dicembre 2017 l'Inps fornisce le istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili.

Ci si riferisce, nello specifico, alle casse edili, alle scuole di formazione professionali in edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.

L'Istituto osserva che “i predetti organismi appaiono caratterizzati dalle seguenti condizioni:

a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;

b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell’edilizia;

c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia;

d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La contestuale sussistenza delle sopra citate condizioni porta a ritenere che l’inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casse edili, alle scuole di formazione professionale per l’edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle legge n. 335/1995, le Strutture dell’Istituto territorialmente competenti provvederanno ad operare l’inquadramento dei predetti organismi sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco2017 94.11.00 con efficacia ex nunc”.





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La circolare Inps n. 193 del 29 dicembre 2017

Casse edili, scuole di Formazione professionale edili e comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia. Inquadramento previdenziale.

SOMMARIO:

Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili. Ci si riferisce, nello specifico, alle casse edili, alle scuole di formazione professionali in edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.

Le Casse Edili sono enti paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dell’edilizia; esse svolgono un ruolo di rilievo nell’assicurare ai lavoratori una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, nonché significative prestazioni integrative sul piano previdenziale ed assistenziale.

Dette prestazioni sono finanziate tramite il versamento dei contributi, che sono in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore stesso.

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, le Casse Edili erano state classificate fra le attività ausiliarie dell’edilizia, con il c.s.c. (codice statistico contributivo) 11305, sempre che non fossero già state inquadrate in tale settore (si veda il msg. n. 5850 del 12 gennaio 1990).

Con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014 (si veda, in particolare, il punto 5.1), in seguito ad approfondimenti circa la natura dell’attività svolta dalle Casse Edili, era stata stabilita la variazione dell’inquadramento dal settore Industria – attività ausiliaria dell’edilizia - al settore Terziario, tenuto conto che l’attività esercitata dai suddetti organismi non poteva essere più considerata una vera e propria attività ausiliaria in senso tecnico delle imprese edili. Tuttavia, con il messaggio n. 6099 del 17 luglio 2014 era stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti di reinquadramento già notificati alle Casse Edili e le Strutture territoriali erano state invitate a ripristinare la situazione quo ante, in attesa di successive istruzioni.

 

Gli approfondimenti sviluppati per la definizione del corretto inquadramento previdenziale delle Casse Edili, hanno messo in evidenza come altri organismi di natura bilaterale insistano nel settore dell’edilizia con compiti di addestramento e formazione professionale, nonché di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ci si riferisce rispettivamente alle scuole edili di formazione professionale e ai comitati paritetici per la sicurezza, anch’esse tipicamente inquadrate fra le attività ausiliarie dell’edilizia, con il c.s.c. 11305.

 Entrambe le tipologie di enti rientrano nella nozione di ente bilaterale fissata dall’art. 2, comma 1, lett. h, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: […] la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; […] la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; […] lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalle legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

 In particolare, le scuole edili di formazione professionale curano, in circoscrizioni territoriali definite, la formazione professionale del personale edile, anche attraverso specifici interventi coordinati con le aziende del settore, sulla base delle esigenze rivenienti dalle specifiche realtà aziendali. In altri termini, le aziende del settore edile, allo scopo di favorire lo sviluppo di condizioni di efficacia e di efficienza degli interventi formativi – in un settore nel quale il possesso, in capo ai lavoratori, di adeguati requisiti di professionalità costituisce condizione imprescindibile per il corretto svolgimento delle funzioni imprenditoriali – affidano ai predetti organismi bilaterali attività che altrimenti dovrebbero svolgere direttamente attraverso proprie funzioni aziendali. Si tratta di una forma di esternalizzazione di compiti ausiliari allo svolgimento delle attività principali che, nel settore, costituisce storicamente la prassi tipizzata.

 

I comitati paritetici territoriali per la sicurezza rientrano nel novero degli organismi paritetici previsti dall’art. 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina della tutela delle salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

 Alla luce della rilevanza delle misure di prevenzione e sicurezza nei cantieri edili e, in particolare, in quelli adibiti per la costruzione di infrastrutture ed opere di ingegneria civile, anche in questo caso le realtà aziendali del settore hanno storicamente trasferito in capo ad organismi terzi lo svolgimento di attività che altrimenti avrebbero necessariamente costituito vere e proprie funzioni aziendali, ancorché con valenza accessoria rispetto all’attività principale.

 Peraltro, in un settore caratterizzato da fasi lavorative che presentano profili di complessità e per questo espongono le maestranze ad un livello di rischio oggettivamente maggiore rispetto alla media dei comparti industriali, la partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori nella governance dei predetti organismi conferisce ulteriori elementi di garanzia per lo sviluppo e il consolidamento di modelli avanzati ed efficaci di programmazione e gestione degli interventi di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

 Sulla base degli approfondimenti effettuati, ulteriore tratto che accomuna gli organismi in discorso (casse edili, scuole di formazione professionale per l’edilizia e comitati paritetici territoriali per la sicurezza) è l’applicazione al relativo personale del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia.

 Pertanto, i predetti organismi appaiono caratterizzati dalle seguenti condizioni:

a)   svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;

b)   destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell’edilizia;

c)   applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia;

d)   svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 
La contestuale sussistenza delle sopra citate condizioni porta a ritenere che l’inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casse edili, alle scuole di formazione professionale per l’edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00.

 Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle legge n. 335/1995, le Strutture dell’Istituto territorialmente competenti provvederanno ad operare l’inquadramento dei predetti organismi sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco2017 94.11.00 con efficacia ex nunc.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare numero 193 del 29-12-2017.htm


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