INFORTUNI E ISPEZIONI LUOGHI DI LAVORO

indicazioni sintetiche su come comportarsi in caso di controllo a seguito di Ispezioni o in caso di Infortunio

CONTROLLO DI “ROUTINE”
Gli ispettori dell'Ente di controllo che procedono al sopralluogo:

devono essere accolti dal datore di lavoro o da un suo collaboratore adeguatamente preparato e informato sulla gestione ambientale e/o della sicurezza sul lavoro in azienda;
non potrà per nessun motivo essere loro negato l'immediato accesso agli ambienti di lavoro;
dovranno esibire il tesserino di identificazione e motivare la loro visita;

il personale ispettivo può avere diversi profili e competenze professionali per fornire una valutazione qualificata dei rischi ambientali e/o di sicurezza del lavoro e dei sistemi di prevenzione adottati. In particolare nel caso di ispezione SPISAL e/o ARPAV all’accesso partecipa sempre almeno un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che, ai sensi delle normative vigenti, ha potere di accesso nei luoghi di lavoro.

dovranno essere accompagnati durante il loro sopralluogo;

potranno se ritengono necessario, chiedere informazioni non solo al legale rappresentante ma anche direttamente, in via riservata, ai lavoratori, al RLS, al RSPP ecc;

possono procedere a rilievi, misurazioni e prelievi (emissioni, sostanze pericolose presenti, rumore ecc); si consiglia di ripetere gli
eventuali accertamenti ambientali che verranno fatti dagli ispettori incaricando un proprio tecnico di fiducia per avere una relazione comparativa;

nel caso chiedano documentazione, (e di norma viene chiesta solo documentazione attinente alle eventuali violazioni in materia ambientale e/o di igiene e sicurezza sul lavoro) se consegnata al momento è bene sia una copia aggiornata e verificata; diversamente chiedere di poterla presentare entro breve tempo in modo tale da provvedere ad una verifica con un proprio tecnico di fiducia. Questo anche nel caso gli ispettori chiedano un elenco di documenti da consegnare entro un dato termine (di solito una settimana). 

Ad esempio la valutazione dei rischi deve essere completa perché documento fondamentale per determinare le eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, in caso di infortunio o di malattia professionale è il primo documento che normalmente viene chiesto. Oppure la documentazione degli acquisti delle macchine e degli impianti produttivi deve essere completa (dichiarazione di conformità, libretto e manuale d'uso, collaudo dell'impianto ed eventuali verifiche periodiche).


Si consiglia di rispondere alle eventuali domande nel modo più sintetico possibile, per evitare dichiarazioni che possano essere smentite o porre in condizioni di difficoltà il legale rappresentante.


CONTROLLO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO GRAVE O GRAVISSIMO (morte, lesioni permanenti e comunque prognosi superiore ai 40 giorni)

l'Ente di controllo (SPISAL) e i Carabinieri /Questura vengono informati dell'evento direttamente dal 118 (Pronto soccorso) e pertanto gli ispettori intervengono immediatamente sul luogo;

si consiglia di contattare immediatamente per le prime indicazioni telefoniche il proprio tecnico di fiducia e il proprio avvocato e, ove possibile, di richiedere la loro presenza sul posto per fare ogni possibile rilievo relativo alla dinamica dell'evento che possa raccogliere elementi favorevoli ad escludere o limitare le responsabilità penali del datore di lavoro e/o dei suoi collaboratori;

la denuncia di infortunio (entro 24 ore) va verificata per eventuali elementi che possano aggravare in modo indebito la responsabilità in capo al legale rappresentante e/o suoi collaboratori.


CONTROLLO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO NON GRAVE

se l'infortunato ha una prognosi inferiore ai 40 giorni, il sopralluogo da parte dell'Ente di controllo (SPISAL) di solito viene effettuato dopo una/due settimane e comunque a distanza di tempo;

si consiglia di contattare comunque nel breve il proprio tecnico di fiducia, soprattutto per descrivere in modo dettagliato la dinamica dell'evento anche ai fini di una corretta denuncia di infortunio (entro 48 ore);

per rilevare le criticità eventualmente presenti a causa dell'infortunio, è bene stilare un verbale di infortunio in cui si evidenziano le criticità che riguardano il comportamento del lavoratore, la sicurezza delle macchine e attrezzature utilizzate e dei prodotti utilizzati, la presenza di testimoni, le competenze del lavoratore nel compiere la sua mansione (informazione e formazione erogata, procedure di lavoro, dpi e la documentazione probante), l'azione di controllo da parte dei preposti e/o dirigenti e/o datore di lavoro (eventuali richiami scritti e/o provvedimenti disciplinari),
l'eventuale sorveglianza sanitaria per idoneità alla mansione, corredandolo se del caso di materiale fotografico che possa aiutare a comprendere la dinamica.

In caso di infortunio, l'evento va comunicato tempestivamente anche alla propria Compagnia di assicurazione


DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DURANTE L'ISPEZIONE
Il datore di lavoro e i suoi rappresentanti sono tenuti, durante l’ispezione, a mantenere un atteggiamento di collaborazione nei confronti degli ispettori, evitando comportamenti che possano ostacolare o pregiudicare l’attività di vigilanza degli stessi.

Durante l'ispezione il datore di lavoro dispone dei seguenti diritti:
• ha diritto di farsi assistere dalla propria Associazione di categoria, da un professionista, da un tecnico ecc, qualora arrivi in tempi utili e senza interrompere l'ispezione,
• ha diritto di aver copia del verbale di ispezione, con preventiva lettura dello stesso.


E' punibile il datore di lavoro che:
• si rifiuti di fornire le prove e le documentazioni richieste dagli ispettori,
• si rifiuti od ostacoli l’ingresso dell’ispettore che si è debitamente qualificato e che ha provveduto ad esibire il proprio documento di riconoscimento,
• ostacoli o renda impossibile la corretta effettuazione dell’interrogatorio dei propri dipendenti
• rifiuti di fornire, se richiesto, le notizie oggetto dell’interrogatorio.

BREVE NOTA SUI POTERI ISPETTIVI 

Potere di ispezione e di accesso
Gli Ispettori possono procedere all’ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora (sono esclusi dal potere di accesso l’abitazione ovvero il luogo in cui una persona fisica adempie ai bisogni elementari della sua esistenza).

Potere di accertamento
Il potere di accertamento consiste nell’attività di osservazione, di ricerca di notizie e prove per verificare l’esistenza dei presupposti del rapporto
assicurativo, l’esistenza dell’obbligazione contributiva e delle prestazioni e il regolare svolgimento del procedimento amministrativo di riscossione dei contributi anche nei suoi aspetti formali (adempimenti del datore di lavoro e/o del lavoratore). Si realizza attraverso l’assunzione di dichiarazioni e notizie, in forma scritta, che possono essere richieste ai datori di lavoro, ai lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli Istituti di Patronato.

Potere di contestazione
Il potere di contestazione consiste nella comunicazione dell’infrazione al trasgressore da parte dell’Ispettore che ha proceduto all’accertamento, attraverso la notifica del verbale di accertamento.

Potere di diffida
Il potere di diffida si realizza mediante un provvedimento ispettivo (provvedimento che può essere emesso anche dal personale degli enti previdenziali nei limiti delle loro competenze) col quale il funzionario diffida il datore di lavoro a regolarizzare inosservanze sanabili di adempimenti da cui derivino sanzioni amministrative, fissando un certo termine (art. 13 del D.Lgs. 124/2004) per la loro regolarizzazione.
Il personale ispettivo può diffidare il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (Diffida accertativa per crediti patrimoniali). Il personale ispettivo, anche degli Enti previdenziali per i profili di competenza, che durante un accertamento constata inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine (Diffida per le sanzioni amministrative).



Potere di sequestro
Gli organi addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare limitatamente alle cose che costituiscono la prova dell’illecito amministrativo previdenziale. Il sequestro andrà rigorosamente limitato, nei soli casi di effettiva necessità, ai documenti Previdenziali e Formazione. (Per lo SPISAL il sequestro preventivo e probatorio avviene solo per infortuni gravissimi e mortali).

Fonte: Api Verona 


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