INDICAZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021

”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

In vista dell'entrata in vigore del D.M. del 02 settembre 2021, previsto per il 4 ottobre, sono state emanate delle indicazioni in merito ai corsi di formazione rivolti sia agli aspiranti formatori antincendio che agli addetti antincendio,

1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO
1.1 I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI

a) L’organizzazione dei corsi
La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile organizzano i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio. La Direzione che organizza il corso individua i docenti e nomina un responsabile tecnico incaricato dell’organizzazione del corso e del raccordo tra i docenti.
Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l'effettuazione dei corsi di formazione.
Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal DM 14 marzo 2012, devono indicare il tipo di corso di formazione richiesto (A, B o C).
Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede diversa da quelle del CNVVF, si dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche.
Ciascun richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla propria copertura assicurativa per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.
Ciascun corso sarà articolato pertanto su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.
Si ribadisce quanto indicato al comma 3 del punto 5.2 dell’allegato V al decreto: il corso di tipo C costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della parte pratica e pertanto, ai fini dell’abilitazione di tipo C, non è consentita la frequenza parziale dei corsi di tipo A e B.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto, l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 comma 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l’abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame.

b) I moduli teorici
I programmi dei corsi di formazione di tipo A, B e C per docenti degli addetti antincendio sono riportati nell’allegato V al D.M. 2/9/2021 e, in particolare, nella tabella 5.1.2, con l’indicazione dei moduli previsti, degli argomenti e della durata di ciascun argomento. Gli argomenti prettamente teorici sono contenuti nei primi 8 moduli (da 1 a 8).
Il materiale didattico è stato elaborato singolarmente per ogni tipologia di corso (A, B, C) in forma di ipertesto, individuando, per ciascun argomento oggetto di insegnamento, le fonti e i documenti utili a esplicitarlo in maniera esaustiva. Viene fornito attualmente in un file .zip, che deve essere estratto in apposita cartella. Il materiale didattico è reso disponibile tramite apertura con browser dei files denominati “Corso di tipo …”. Si prevede, in futuro, la pubblicazione su un’apposita sezione del sito istituzionale, anche al fine di consentirne il periodico agevole aggiornamento.
Infatti, stanti la vastità degli argomenti trattati, l’evoluzione costante della normativa e la necessità che i contenuti dei corsi siano allineati con gli indirizzi in materia di prevenzione incendi del C.N.VV.F., si è ritenuto di utilizzare direttamente le disposizioni vigenti e, per quanto possibile, documenti elaborati dal C.N.VV.F. stesso. Il materiale didattico predisposto ha pertanto caratteristiche di conformità, modularità e aggiornabilità.
Inoltre, il materiale didattico di riferimento, così come elaborato, essendo destinato ad un profilo didattico medio-alto, quale è quello del formatore per formatori, non vuole in alcun modo prevaricare la libertà espositiva del docente, ma costituisce la base di conoscenza su cui costruire l’impianto didattico. Allo stesso tempo, essendo gli aspiranti formatori non necessariamente dei professionisti che operano nel settore antincendio, si intende accompagnarli nella materia prevenzione incendi con riferimenti precisi e insindacabili lasciandogli la libertà di trasporli nella maniera ritenuta più efficace nelle proprie lezioni. Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente.
Il materiale didattico di riferimento fornisce puntuali riferimenti agli argomenti da trattare nelle lezioni nel seguente modo:
• ogni modulo può assumere un’organizzazione delle lezioni differente in funzione della tipologia di argomenti trattati;
• per ogni lezione dalla descrizione nella tabella 5.1.2 vengono riportati gli argomenti di interesse;
• la lezione viene idealmente e più in generale suddivisa evidenziando dove reperire in maniera puntuale:
- i principali riferimenti normativi cogenti ed eventualmente la normativa volontaria che trova immediato riferimento nella norma cogente;
- le definizioni principali di prevenzione incendi specifiche per l’argomento trattato;
- le finalità delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- i criteri generali di dimensionamento e/o di progettazione;
- le modalità realizzative e le peculiarità dei sistemi;
- le esigenze di manutenzione e di controllo periodico;
- l’analisi di eventuali casi pratici.
I docenti dei primi 8 moduli dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi.
c) Modulo 9
Il modulo 9 del corso di formazione per formatori è presente in tutti e 3 i percorsi formativi (teorico, teorico pratico, pratico) e rappresenta un elemento di congiunzione tra la parte meramente teorica e quella applicativa.
Nell’ambito del modulo è prevista l’esposizione dei contenuti principali riguardanti la gestione delle emergenze, oltre ad una parte applicativa che, a discrezione del docente, potrà avere uno spazio più o meno ampio nell’ambito della trattazione.
Infatti oltre alla parte di sperimentazione vera e propria, a cui è necessario dedicare integralmente le 4 ore previste, nell’ambito delle 4 ore teoriche il docente potrà decidere di ampliare maggiormente la parte esemplificativa, eventualmente integrando gli esempi proposti con altri in suo possesso, ferma restando la necessità di illustrare agli aspiranti formatori i concetti fondamentali della pianificazione di emergenza e del ruolo degli addetti nel piano di emergenza, richiamandone i fondamenti (D.M. 2/9/2021, Capitolo S.5 D.M. 3/8/2015) I docenti del nono modulo devono essere individuati come indicato al precedente punto b). d) Modulo 10 (per corsi di tipo A e C)
I discenti, al termine della formazione, devono conoscere, saper utilizzare, e saper insegnare l’utilizzo, relativamente a ciascuna tipologia di presidio antincendio previsto.
I docenti del modulo 10 dovranno essere individuati tra il personale appartenente al ruolo dei capi reparto e capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
Di seguito sono riportati gli argomenti che devono essere obbligatoriamente trattati nell’ambito del modulo 10.
ESTINTORI
La formazione sugli estintori deve essere articolata in 3 momenti:
• illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo;
• prove pratiche di utilizzo;
• prove pratiche di insegnamento dell’utilizzo .
Gli aspiranti formatori dovranno apprendere le caratteristiche di tutti i tipi di estintori nonché delle relative modalità di utilizzo e, quindi, dovranno essere in grado di spiegarne l’utilizzo. A tale proposito si sottolinea che:

- gli estintori a base d’acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;
- gli estintori a CO2 hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un’usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;
- il fornitore dovrà garantire l’idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell’estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell’estintore:
- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l’estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.
Le prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l’obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un’adeguata conoscenza, la massima dimestichezza con l’utilizzo di tali presidi antincendio.
Nell’ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’impiego di estintori a base d’acqua.
Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:
• tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388) e calzature antinfortunistiche, portati dall’aspirante formatore;
• qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.
RETI IDRANTI
Anche la formazione sulle reti idranti deve essere articolata in 3 momenti:
• illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo
• prove pratiche di utilizzo
• prove pratiche di insegnamento dell’utilizzo

L’illustrazione deve consolidare, attraverso la visione di una rete e dei suoi componenti, l’apprendimento già svolto nel modulo teorico, e le prove pratiche devono essere svolte almeno sui seguenti elementi:
• idrante soprasuolo
• idrante sottosuolo
• tubazione UNI 70 (con erogazione acqua)
• idrante a cassetta UNI 45 (con erogazione acqua)
• naspo (con erogazione acqua)
La presentazione e l’utilizzo dei componenti delle reti idranti potranno avvenire su attrezzature presenti nelle sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso specifiche dotazioni predisposte a scopo didattico, permanentemente allacciate ad una alimentazione idrica o da alimentare con mezzi VF. 

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nel programma della formazione pratica è stata inserita anche una parte dedicata alle attrezzature di protezione individuale, riguardante solo l’illustrazione dei possibili dispositivi di protezione per le vie respiratorie. 

Relativamente a tali attrezzature non sono previsti addestramenti specifici, in riferimento anche alle previsioni dell’art. 77 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.


1.2 ABILITAZIONE DEI FORMATORI
a) Commissioni d’esame
La commissione incaricata dell’abilitazione degli aspiranti formatori è nominata con provvedimento della Direzione che organizza il corso; è presieduta dal Direttore centrale, interregionale o regionale, ed è composta da
• un dirigente superiore o un primo dirigente del ruolo operativo o, in caso di indisponibilità di personale dirigente, da una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi,
• una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi,
• una unità appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,
• un segretario appartenente ai ruoli tecnico professionali del Corpo nazionale.
In caso di indisponibilità del Direttore, le funzioni di presidente possono essere attribuite un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative.
b) Prove d’esame
L’abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell’allegato V al D.M. 2 settembre 2021, che qui si richiama integralmente.
La prova orale verterà su uno o più argomenti teorici tra quelli indicati dal programma, a discrezione della commissione.
La prova pratica di esame, ove prevista, dovrà riguardare tutti e 3 gli aspetti della formazione
(conoscenza, utilizzo del presidio, insegnamento all’utilizzo del presidio) su uno o più presidi oggetto della formazione, con valutazioni distinte da parte della commissione.
Presso ciascuna Direzione deve essere istituito un registro dei verbali di accertamento sul quale per ciascun candidato saranno riportati l’esito della prova scritta e della prova pratica, ove prevista, e gli argomenti della prova orale, nonché il giudizio finale della Commissione. Sul predetto registro dovranno essere apposte le firme dell'esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice.
Inoltre, al termine di ogni sessione, deve essere predisposto un verbale della sessione di esame, contenente l’indicazione dei candidati esaminati e di quelli idonei, i numeri dei verbali di accertamento, l’orario di inizio e l’orario di fine della sessione. Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice.

L’allegato 1 contiene un fac simile di verbale di sessione d’esame, l’allegato 2 contiene un facsimile di verbale di accertamento.


1.3 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEI FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
A seguito del superamento dell’esame di abilitazione la struttura del C.N.VV.F. ove si è svolto l’esame rilascerà l’attestato di abilitazione alla formazione teorico-pratica, teorica o pratica ai soggetti che hanno svolto il corso e superato l’esame.
Per i formatori in possesso dei requisiti previsti:
• dall’art. 6 comma 2 lettere a) e d)
• dall’art. 6 comma 3 lettere a), c) e d)
• dall’art. 6 comma 4
• dall’art. 6 comma 5 lettere a) e c) il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti sarà di volta in volta documentato dal docente al datore di lavoro presso cui deve svolgere il corso per addetti antincendio. Resta inteso che i docenti in possesso dei suddetti requisiti sono obbligati ad esibire la relativa documentazione di attestazione in caso di richieste da parte degli organi di vigilanza, tra cui rientra il C.N.VV.F.
Inoltre è in corso di valutazione la predisposizione di una piattaforma informatica che consentirà ai docenti in possesso dei requisiti previsti, a seguito di autenticazione con SPID, di registrare ed aggiornare i propri dati, che saranno così a disposizione dell’organo di vigilanza come richiesto dall’art. 6 comma 7 del D.M. 2 settembre 2021.


1.4 AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI
Per l’aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell’allegato V al decreto. I corsi di aggiornamento, che possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. ovvero da altri soggetti, pubblici o privati, devono riguardare argomenti del corso di formazione iniziale, ovvero approfondimenti legati all’evoluzione della normativa e della tecnologia. Si rappresenta che l’aggiornamento deve essere garantito nella misura indicata nell’arco dei 5 anni e che è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all’art. 6 del decreto, e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base.



2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE EL’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
2.1 LA DESIGNAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

La formazione degli addetti antincendio è un adempimento obbligatorio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008. La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, fatti salvi casi specifici afferenti a particolari situazioni in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, …).
Il decreto 2 settembre 2021 al punto 2.1, comma 2 dell’allegato II, fornisce però alcuni vincoli importanti: Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
Il disposto normativo evidenzia che il numero degli addetti antincendio ordinariamente presenti discende dalla pianificazione di emergenza, e, nello specifico, dalle azioni assegnate agli addetti antincendio (rif. punto 2.1 comma 1 dell’allegato II). Naturalmente il numero complessivo di personale designato e formato deve tenere conto delle “turnazioni” e delle “assenze ordinariamente prevedibili”.


2.2 LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
a) Individuazione della tipologia di corso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR)
L’allegato III al decreto prevede 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi.
La schematizzazione e i relativi criteri di attribuzione dei luoghi di lavoro ai 3 livelli proposti dall’allegato III e i contenuti minimi dei corsi sono funzionali ad una semplice individuazione degli adempimenti minimi richiesti ai datori di lavoro, ma non devono essere intesi come limitativi, potendo essere ampliati in funzione di valutazioni specifiche del datore di lavoro sul livello di rischio dell’attività (punto 3.2.1 comma 1: I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.)
Il datore di lavoro, pertanto, sulla base della specifica valutazione del rischio di incendio e delle indicazioni dell’allegato III, individuerà il percorso formativo degli addetti antincendio.

Si sottolinea che tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati e che il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto dall’allegato III per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio.
Si evidenzia inoltre che è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998). Eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento.
b) Programmi dei corsi e supporti didattici
Al fine di una conforme e completa esposizione dei contenuti minimi previsti dai corsi, sono in fase di predisposizione i materiali didattici, in forma di dispense, che saranno differenziati per le 3 tipologie di corsi.
Ogni tipologia di corso è un segmento formativo unitario e dovrà essere svolto nel rispetto delle durate e dei contenuti minimi indicati dall’allegato III, con esclusione della possibilità di frequenza parziale di un corso di livello superiore. La frequenza del corso deve essere completa e non sono ammesse assenze, neanche parziali.
Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente; si evidenzia che, in particolare per i moduli teorici, nel caso di utilizzo da parte del docente di presentazioni (file
*.ppt, *.odp) dovrà essere garantita l’esposizione integrale dei contenuti; in ogni caso la presentazione non potrà essere sostitutiva della dispensa.
La formazione pratica per i corsi di tipo 1-FOR, 2-FOR, 3-FOR deve prevedere i contenuti minimi riportati nelle omologhe tabelle dell’allegato III al decreto.
A tale proposito si evidenzia che il D.M. 2 settembre 2021 ha introdotto la formazione pratica anche per i corsi di livello più basso (1-FOR), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.
Nell’ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’utilizzo di estintori a base d’acqua.
Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:
• tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visie-ra o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388), questi ultimi portati dal discente, e indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo;
• qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.
Relativamente agli estintori da utilizzare nelle prove si evidenzia che:

- gli estintori a base d’acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;
- gli estintori a CO2 hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un’usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;
- il fornitore dovrà garantire l’idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori ( che non dovranno essere superiori alla vita utile dell’estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell’estintore;
- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l’estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.

c) Procedure amministrative per lo svolgimento dei corsi da parte delle strutture periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe
I datori di lavoro interessati o per essi le associazioni di categoria ovvero i diretti interessati inoltrano direttamente formale richiesta scritta agli uffici del C.N.VV.F, per l'effettuazione dei corsi di formazione, che potranno essere tenuti o presso le sedi VV.F. o presso le strutture messe a disposizione dal richiedente, secondo le procedure già in essere.
Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal D.M. 14 marzo 2012, devono indicare:
- tipo di corso di formazione richiesto (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR, 1-AGG, 2-AGG, 3-AGG)
- elenco dei lavoratori corsisti, completo dei dati anagrafici;
- il nominativo e i recapiti del responsabile incaricato dal datore di lavoro per seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento del corso.
Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede messa a disposizione dal richiedente, lo stesso dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche.

Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
Inoltre si precisa che l’idoneità psicofisica degli addetti antincendio è specifica responsabilità del datore di lavoro.
Le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzate ad effettuare corsi di formazione per lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze sono:
- la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e la Direzione centrale per la formazione su richiesta di enti od imprese aventi rilevanza e diffusione nazionale; - i Comandi dei vigili del fuoco in ambito territoriale.
I docenti delle lezioni teoriche dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi, mentre le esercitazioni pratiche saranno svolte da personale appartenente al ruolo dei capi reparto e dei capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.
Ciascun corso sarà articolato su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.
2.3 ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
a) L’allegato IV del D.M. 2 settembre 2021
I luoghi di lavoro per i quali è obbligatorio che gli addetti antincendio conseguano l’abilitazione sono indicati nell’allegato IV del decreto, e non strettamente correlati alla classificazione prevista dall’allegato III per la formazione. Si rappresenta in particolare, che alcune tipologie di luoghi di lavoro, sebbene inserite nei corsi di tipo 2-FOR, hanno l’obbligo di abilitazione.
b) Procedure amministrative per lo svolgimento degli esami da parte delle strutture centrali e periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe
Per l’abilitazione degli addetti antincendio si richiamano integralmente le disposizioni dell’art. 1 del D.M. 28 settembre 2021 – Modalità di separazione delle funzioni di formazione svolte dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’art 26 bis comma 5 del D.Lgs. 139/2006, di cui si sottolineano, in particolare, alcuni aspetti:
• il Comando a cui deve essere chiesta l’abilitazione è quello competente sul territorio ove ha sede l’attività lavorativa;

• le verifiche previste dal comma 2 dell’art. 1 sono svolte d’ufficio prima della programmazione della sessione d’esame, al fine di fornire alla commissione incaricata l’elenco degli utenti ammessi all’esame;
• le commissioni d’esame sono nominate dal Direttore regionale.
c) Prove d’esame
L’esame di abilitazione è articolato
• in una prova scritta, consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR) da effettuare in un tempo massimo di 30 minuti; la prova scritta si intende superata nel caso di risposta corretta ad almeno 10 domande; il candidato che nella prova scritta non risponde positivamente ad almeno 10 domande, non viene ammesso alle successive prove (orale e pratica);
• in una prova orale sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR);
• in una prova pratica, durante la quale il candidato viene chiamato a rispondere sulla conoscenza e sulle modalità di utilizzo di uno o più presidi antincendio tra quelli in programma nel corso di formazione, e svolge una prova di utilizzo dell’estintore e una prova di utilizzo di un idrante UNI45 o, in alternativa, di un naspo.
L’esame si intende superato dal candidato che supera con esito positivo tutte e tre le prove.
Il candidato che non supera l’esame può formulare una nuova richiesta dopo un periodo non inferiore a due settimane. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.
Presso ciascun Comando deve essere istituito un registro dei verbali di accertamento sul quale, per ciascun candidato, saranno riportati l’esito della prova scritta e della prova pratica e gli argomenti della prova orale, nonché il giudizio finale della Commissione. Sul predetto registro dovranno essere apposte le firme dell'esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice.
Inoltre, al termine di ogni sessione, deve essere predisposto un verbale della sessione di esame, contenente l’indicazione dei candidati esaminati e di quelli idonei, i numeri dei verbali di accertamento, l’orario di inizio e l’orario di fine della sessione. Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice.

L’abilitazione di addetto antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

2.4 AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
L’aggiornamento degli addetti antincendio, effettuato con cadenza quinquennale, deve essere garantito nella misura indicata dall’allegato III del decreto, in base al corso di formazione (1FOR, 2-FOR, 3-FOR).
L’aggiornamento di tipo 1-AGG prevede solo un richiamo della parte pratica, per la durata di 2 ore.
Gli aggiornamenti di tipo 2-AGG e 3-AGG sono costituiti da una parte teorica, con richiami o approfondimenti di uno o più argomenti del corso FOR, e da una parte di esercitazione pratica.
I corsi AGG sono segmenti formativi specifici e non possono essere espletati attraverso la frequenza parziale di moduli di corsi di formazione di tipo FOR.

INDICE:

1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI,FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO 
1.1 I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI 
a) L’organizzazione dei corsi 
b) I moduli teorici 
c) Modulo 9 .
d) Modulo 10 (per corsi di tipo A e C) 

5 ESTINTORI
RETI IDRANTI 
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1.2 ABILITAZIONE DEI FORMATORI 
a) Commissioni d’esame 
b) Prove d’esame 
1.3 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEI FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 9 1.4 AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI 
2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 
2.1 LA DESIGNAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

2.2 LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

a) Individuazione della tipologia di corso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) 
b) Programmi dei corsi e supporti didattici 
c) Procedure amministrative per lo svolgimento dei corsi da parte delle strutture periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe 
2.3 ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 
a) L’allegato IV del D.M. 2 settembre 2021 
b) Procedure amministrative per lo svolgimento degli esami da parte delle strutture centrali e periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe

c) Prove d’esame .
2.4 AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 

FONTE: DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

SCARICA LE INDICAZIONI APPLICATIVE

La presentazione e l’utilizzo dei componenti delle reti idranti potranno avvenire su attrezzature presenti nelle sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso specifiche dotazioni predisposte a scopo didattico, permanentemente allacciate ad una alimentazione idrica o da alimentare con mezzi VF. Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le specifiche e l’immagine di un dispositivo realizzato a scopo didattico al Comando di Forlì-Cesena.

contenuti minimi per la formazione pratica articolati per le diverse tipologie di corso

Si riportano di seguito i contenuti minimi per la formazione pratica articolati per le diverse tipologie di corso. L’intervento formativo pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l’apprendimento già svolto in fase teorica, e una fase pratica, che potrà essere limitata alle sole attrezzature indicate nelle tabelle seguenti. Le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua. Dalle tabelle risulta evidente che la conoscenza delle attrezzature da parte dell’addetto, deve essere completa, anche se le prove pratiche possono essere limitate secondo le indicazioni.

SCARICA LA TABELLA IN EXCEL

PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO

Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word

PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 01/09/2021.

MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

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