Il Lavoratore autonomo in edilizia

IL LAVORATORE AUTONOMO


Il lavoro autonomo viene definito dall’art. 2222 del Codice civile che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione con il committente. Nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione non consiste quindi in un “facere” cioè nella messa a disposizione di energie lavorative che saran- no utilizzate secondo le direttive del datore di lavoro, come avviene invece nel lavoro subordi- nato, ma consiste nella produzione, con mezzi propri e piena autonoma organizzazione, di un opus. Il lavoratore autonomo assume quindi una obbligazione di risultato, garantendo il rag- giungimento di determinati obiettivi con piena discrezionalità in merito ai tempi, luoghi e modal- ità della prestazione. Caratteristiche fondamentali quindi del lavoratore autonomo sono l’au- tonomia della realizzazione del lavoro ed il rischio di impresa; il lavoratore autonomo lavora di regola sulla base di un contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222cc che definisce la natura person- ale del contratto. Spicca quindi la particolare autonomia che caratterizza tale prestazione di lavoro, non soggetta al potere direttivo, organizzativo o disciplinare del committente, avendo, il lavo- ratore autonomo il solo obbligo di rendere l’opera o il servizio nelle forme dedotte dal contratto secondo i dettami stabiliti dagli art. 2224 cc e 1176 comma 2° cc. Ma se al livello dottrinale è stato possibile delimitare una demarcazione tra il lavoro autonomo ed altre tipologie contrattuali, a volte appare difficile, nella pratica, individuare il carattere autonomo o meno del lavoro presta- to, in considerazione del fatto che, soprattutto in alcuni settori come l’edilizia, l’attività può risultare particolarmente complessa o al contrario molto semplice e non necessitante di costanti direttive. A tale proposito la Direzione Territoriale del Lavoro di Siena, nell’ambito della sua attiv- ità di informazione e formazione sul territorio, in materia lavoristica, ha voluto predisporre, con la puntuale e fattiva collaborazione del Responsabile della U.O. Vigilanza tecnica dr.Ing. Danilo De Filippo, il cui impegno merita senz’altro un sentito e doveroso riconoscimento, una sorta di vademecum sulla figura del lavoratore autonomo in edilizia che servirà a meglio definire e com- prendere questa tipologia di lavoro che presenta innegabili particolarità e complessità. Il lavoro affronta l’argomento proposto delineando preliminarmente la figura del lavoratore autonomo ed offre una panoramica completa prendendo in esame l’evoluzione della figura stessa, affrontan- do preliminarmente il discorso dal punto di vista giurisprudenziale. Il volume è poi arricchito da un intervento del dr. Giancarlo Nappi, Responsabile U.O. Vigilanza ordinaria, sul DURC per i lavoratori autonomi. Vengono infine proposti i riferimenti normativi più significativi in materia ed un prontuario delle principali violazioni riferite al lavoratore autonomo. Il Vademecum “Il Lavoratore Autonomo in edilizia” certamente costituisce un valido e pratico ausilio per tutti col- oro che, in qualità di lavoratori e imprese, sono impegnate nel settore e interessati quotidiana-
mente a tali problematiche.
Dott.ssa Rosaria Villani
Direttore Direzione Territoriale del Lavoro di Siena


 a figura del “Lavoratore autonomo” operante nel settore dell’edilizia è stata dibattuta sin dalla sua più prima, importante apparizione, avutasi all’interno del d.lgs. n.494/96 il quale, recependo la direttiva comunitaria 92/57/CEE del 24 giugno 1992, traduceva il composito “self-
employed person” in “lavoratore autonomo”. La definizione di LAVORATORE AUTONOMO è frutto del recepimento delle direttive comu- nitarie
La stessa direttiva comunitaria – denominata DIRETTIVA CANTIERI – si limitava a definire questo soggetto solo per effetto di esclusioni, individuandolo, dunque, in “qualsiasi persona diver- sa da quelle di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 89/391/CEE, la cui attività pro- fessionale concorre alla realizzazione dell'opera”. (“means any person other than those referred to in Article 3 (a) and (b) of Directive 89/391/EEC whose professional activity contributes to the completion of a project”). La direttiva citata, la 89/391/CEE, si limitava, infatti, ad individuare i soggetti imprenditoriali più emblematici, quali il “datore di lavoro” ed il “lavoratore”, lasciando ad una nebulosa e controversa aleatorietà la figura del lavoratore “imprenditore di sé stesso”. In un paese, quale l’Italia, in cui l’attività produttiva era (ed è) fortemente imperniata sull’ope- rosità di piccoli e medi soggetti imprenditoriali, le limitazioni e le restrizioni imposte dalle norme di derivazione comunitaria destarono non poche perplessità.
Il mercato produttivo edile di quell’epoca, infatti, trovava fondamento sulla consolidata espe- rienza di “artigiani”, legittimati ad operare sia da professionisti autosufficienti che, ove neces- sario, da soggetti produttivi, i quali, in virtù della incontestabile esperienza e professionalità, veni- vano arruolati dalle imprese in qualità di mastri e, dunque, quali esempi da imitare e copiare, per assoluta dedizione ed abnegazione al lavoro. Il LAVORATORE AUTONOMO in edilizia non è più l’artigiano “mercenario” che ha carat- terizzato la piccola e media imprenditoria degli anni ’70 e ‘80
Se da un lato, però, queste incondizionate duttilità e mobilità contribuivano alla crescita del set- tore edile, recavano, dall’altro, il germe dell’imprevedibilità sui fenomeni infortunistici che, in alcuni frangenti, assumevano la connotazione di vere e proprie “stragi”. L’avvento di copiose direttive comunitarie, intese a regolamentare il mercato anche nel rispetto dell’incolumità del lavoratore, non potevano prescindere, dunque, dal creare sensibili restrizioni, le quali andavano a riferirsi, principalmente, alle figure imprenditoriali meno strutturate e, pertanto, meno coin- volte dai “classici” sistemi di garanzia e tutela della sicurezza. Il “lavoratore autonomo” si ritro- vò, per la prima volta, ad essere coinvolto in un sistema cautelare e garantista che, inevitabilmente, ne ha limitato il campo d’azione inserendolo, in maniera a volte eccessivamente residuale, in un innovativo quadro di gestione delle responsabilità del cantiere. Il d.lgs. n.81/08 o Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro – TUSL – ha sostanzialmente chiu- so un’epoca, stabilendo, in maniera definitiva, un ordinamento di responsabilità ed una gerarchia di garanzie che, in maniera più o meno implicita, tendono ad accreditare quei soggetti produttivi che, meglio strutturati, possono più proficuamente attuare le tutele di sicurezza e salute pres- so i luoghi di lavoro.
 
IL LAVORATORE AUTONOMO - DEFINIZIONE E GIURISPRUDENZA
econdo quanto previsto dall’art. 89 comma 1 lett. d) del d.lgs. n.81/2008, il lavoratore auto- nomo è la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera sOenza vincolo di subordinazione”.

Questa definizione, o meglio l’appellativo di lavora-

tore autonomo, nella sostanza con cui è stato tradotto e concepito dal legislatore impegnato a regolamentare la tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non trova una paritaria equiva- lenza all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, se non tramite la definizione del “contrat- to d’opera” contenuta all’art.2222 libro V, titolo III del codice civile che individua il suddetto con- tratto d’opera: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei con- fronti del committente”. La somiglianza tra le due formulazioni appare evidente in quanto, in entram- bi i casi, ci si riferisce a persona fisica che, con la propria professionalità, esegue una lavorazio- ne per la quale non deve possedere obbligazioni riconducibili al lavoro subordinato.
La professionalità in termini di contributo, la personalità fisica e l’assenza di vincoli di sub- ordinazione, sono le principali caratteristiche del lavoratore autonomo Quando il TUSL indica il lavoratore autonomo, ancora, si riferisce ad una specificità tipica della cantieristica che trova maggiori affinità con la definizione di impresa artigiana contemplata dagli artt. da 2 a 4 della legge n.443/1985 denominata “Legge-quadro per l’artigianato” che, in sostan- za, individua l’artigiano in colui che esercita un’attività di impresa finalizzata alla produzione dei beni (anche semi-lavorati) o alla prestazione di servizi . Anche in questo caso, la citata defi- nizione, sebbene attinente e, a ben guardare, anch’essa allineata alle precedenti per molti profi- li, individua un gruppo imprenditoriale più vasto di quello che il Testo Unico ha voluto intende- re. Chi è allora il LAVORATORE AUTONOMO che opera in edilizia, definito dal d.lgs.n.81/08? Il lavoratore autonomo oggetto dell’art. 89 comma 1 lettera d) del d.lgs. n.81/08 e dei successivi riferimenti, in parte anche deroganti di alcuni adempimenti, è rappresentato, inve- ce, dall’impresa individuale artigiana che svolge la propria attività senza avvalersi di lavora- tori dipendenti (nell’accezione ampia ed estesa contenuta all’art. 2 comma 1 lett.a) ed ancora, senza l’ausilio di soci o collaboratori di qualsiasi natura (nemmeno familiari).
LAVORATORE AUTONOMO = IMPRESA ARTIGIANA INDIVIDUALE SENZA DIPENDENTI
Una volta ristretto il campo di definizione e di individuazione del lavoratore autonomo, occorre fare un’importante riflessione circa i contenuti del citato art.89: in questo precetto, infatti, il legis- latore utilizza il termine “contributo” (“contribuisce”) riferendolo all’opera prestata da questo soggetto, quasi a voler sancire, implicitamente, una forma di restrizione nella possibilità d’azio- ne dello stesso all’interno del cantiere.

 
Tale limitazione trova origine, quasi certamente, dalla definizione di idoneità tecnico professio- nale che si vuole qui ripetere per percepire ancora meglio l’orientamento del legislatore: “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
Le opere che, in edilizia, possono essere realizzate senza disporre di forza lavoro e mediante l’e- sclusiva organizzazione del proprio tempo e della propria persona, sono, infatti, talmente limita- te da poter considerare l’apporto del lavoratore autonomo semplicemente in termini di contribu- to, a volte anche di pregiato valore e di stimata qualità, ma certamente circoscritte rispetto all’in- tera esecuzione dell’opera. A partire dalla Direttiva Cantieri, dunque, coloro che hanno legifera- to in materia di sicurezza si sono spinti sempre di più nella direzione di pretendere che il cantie- re venga gestito da imprese adeguatamente strutturate, tali da garantire, per organizzazione, forza lavoro e disponibilità di attrezzature, appropriati livelli di tutela delle condizioni antinfortunisti- che. A queste imprese, il lavoratore autonomo, l’artigiano, apporterà, se richiesto, un prezioso con- tributo in termini di prestazioni professionali di qualità.
Và rilevato ancora, a sostegno di questa tesi, che all’interno del IV titolo del d.lgs. n.81/08, spe- cifico per i cantieri temporanei o mobili, non si parla mai di “imprese o lavoratori autonomi”, ma costantemente di “imprese e lavoratori autonomi”, a voler dare per scontato, dunque, che la presenza dell’artigiano non possa prescindere da quella di un altro soggetto imprenditoriale mag- giormente organizzato e strutturato. Quanto finora affermato non deve indurre a pensare che la scelta di esercitare l’attività di lavoratore autonomo rappresenti un’etichetta definitivamente pre- clusiva ad aspirazioni professionali di maggiore respiro. Come vedremo più avanti, infatti, nel massimo rispetto dell’assioma “in riferimento ai lavori da realizzare”, l’artigiano autonomo ha facoltà e modi per organizzarsi secondo forme associative di assoluta legittimità che gli consen- tono di ambire a qualunque tipologia ed entità d’appalto.
In quanto IMPRESA ARTIGIANA INDIVIDUALE gode della possibilità di potersi adat- tare alle esigenze specifiche dalle lavorazioni mediante assunzioni a tempo determinato Una precisazione è obbligatoria, anche in funzione delle realtà che sono, poi, rintracciabili all’in- terno dei cantieri, specie nei casi di opere di ristrutturazione presso ambienti di rilievo artistico- storico o, a maggior ragione, sottoposti alla tutela prevista per i beni culturali. Nei casi descritti, eventuali restauratori e decoratori sono, per legge, equiparati ai lavoratori autonomi di cui si tratta, ma, ancora, a condizione che siano in possesso di una posizione giuridica di impresa indi- viduale artigiana o, meglio, siano iscritti ad un apposito albo professionale.
 
GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE AUTONOMO

G li adempimenti in capo ai lavoratori autonomi attraversano in maniera trasversale l’intero d.lgs. n.81/08, sebbene poi, i maggiori obblighi si addensino all’interno del Titolo IV. Occorre premettere che, a differenza di quanto ritenuto da molte fonti, il lavoratore autonomo non è un soggetto che viene solo marginalmente interessato dalle misure prescrittive previste dal testo unico, ma, proprio nello spirito con cui il legislatore ha voluto graduare le responsabilità, queste appaiono attenuate per effetto della marginale incidenza di questa figura. Molti adempimenti riservati alle imprese, infatti, non incidono minimamente sulla figura dell’artigiano autonomo, anche in ovvia conseguenza del fatto che questo soggetto giuridico non possiede lavoratori dipen- denti per i quali, invece, sarebbe tenuto ad attuare le comuni misure di tutela previste dalla legge. Uno tra i primi riferimenti al lavoratore autonomo è contenuto all’art.20 comma 3 d.lgs. n.81/08, circa l’obbligo di esporre, in regime d’appalto e subappalto, l’apposito tesserino di riconosci- mento.
Il lavoratore autonomo deve fornirsi del cartellino di identificazione
Al successivo art.21 vengono delineate importanti precisazioni riferite a numerosi soggetti giu- ridici tra i quali spiccano, in maniera palese, i lavoratori autonomi e gli artigiani, i quali sono obbli- gati ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge ed a munirsi di dis- positivi di protezione individuale al pari degli altri lavoratori. Gli stessi soggetti, recita la norma, con riferimento ai rischi specifici delle attività svolte, hanno “facoltà di beneficiare della sorve- glianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Come è facile notare, al fianco di alcune obbligazioni indispensabili in termini di “con- vivenza”, all’interno del cantiere, con altri soggetti, i lavoratori autonomi non sono obbligati, salvo risponderne poi penalmente nel caso si dovesse verificare un evento infortunistico a questi imputabile, né a frequentare corsi di formazione professionale né a sottoporsi a specifici controlli sanitari. In futuro, tale facoltà sarà certamente limitata dal Sistema di qualificazione delle impre- se e dei lavoratori autonomi che creerà, ineluttabilmente, precisi indici di scelta dei soggetti auto- rizzati a partecipare alle lavorazioni. Giungendo all’art.90 comma 9 del Titolo IV, specifico per l’edilizia, si legge che la committenza dei lavori (pubblica o privata) deve verificare, anche nei confronti dei lavoratori autonomi, l’idoneità tecnico-professionale secondo specifici contenuti di cui parleremo poco più avanti. L’art. 94 del d.lgs. n.81/08 è intitolato “Obblighi dei lavoratori autonomi” e si limita a sostenere che “I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indi- cazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza”.
Nella sua stringatezza, il precetto normativo, oltre a sancire l’assoluto rispetto che il lavoratore autonomo deve, ovviamente, al CSE, in realtà, mediante l’evidente richiamo ai più ampi conte- nuti di legge, contiene in sé una complessa serie di obbligazioni previste in numerosi articoli del Testo Unico:
All’art.90 commi 9 e 10, dove, in funzione della verifica dell’idoneità del lavoratore autonomo e, quindi, dell’obbligo di questi ad esibire determinate dimostrazioni, si articolano specifiche responsabilità del committente;
All’art.92, in virtù del quale il Coordinatore, nell’adempiere ai doveri di organizzazione, valuta- zione dei rischi interferenziali, informazione e vigilanza non può, in alcun modo, escludere i lavo- ratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni;

 
All’art.100 comma 3, secondo cui “I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori auto- nomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza”;
Agli artt.124, 138, 152 le cui sanzioni sono anche specificatamente riferite ai lavoratori autono- mi mediante l’art.160 c.1 lettera c). Il lavoratore autonomo, dunque, quale soggetto partecipante alla realizzazione dell’opera, è comun- que chiamato al pieno coinvolgimento nel progetto di sicurezza del cantiere e, dunque, a volte anche più di altri, risponde personalmente nel caso attui comportamenti considerati lesivi ai prin- cipi di tutela antinfortunistica.
Il COMMITTENTE e l’IMPRESA
sono responsabili del controllo sull’operato del lavoratore autonomo
 
IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DEL LAVORATORE AUTONOMO
li indicatori più utili a verificare l’idoneità tecnica e professionale del lavoratore autonomo sono tutti contenuti all’interno della definizione di questo soggetto produttivo.

 Egli è, infatti, una persona fisica munita di adeguata esperienza professionale, attraverso la quale riesce a contribuire, senza dover ricevere specifiche indicazioni da nessun’altro soggetto, alla rea- lizzazione dell’opera, limitatamente al ruolo assegnatogli.
Per poter ottemperare alla funzione descritta, il lavoratore autonomo deve, altresì, dimostrare di possedere alcuni titoli indispensabili, indicati all’allegato XVII del d.lgs. n.81/08: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del- l’appalto per cui è stato chiamato a fornire il proprio contributo; specifica documentazione atte- stante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate; elenco dei dispo- sitivi di protezione individuali in dotazione; documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. Laddove l’artigiano venga chiamato a prestare la propria professionalità per lavori specialistici sottoposti a specifiche restrizioni, dovrà esibire anche gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria.
DURC, ATTREZZATURE e MACCHINE
indici dell’idoneità del lavoratore autonomo
 
I RAPPORTI DI LAVORO E GLI INDICATORI DI AUTONOMIA

Una delle questioni più controverse riferite all’utilizzo dei lavoratori autonomi nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, riguarda proprio il concetto di “autonomia” nell’esercizio dell’attività di questi soggetti. Negli ultimi anni, purtroppo, il lavoro autonomo è divenuto una sorta di nuova frontiera del lavoro nero o, ancora, viene considerata quale alternativa – ovvia- mente “sleale” – rispetto a forme societarie ritenute troppo vincolanti, troppo complesse o, più semplicemente, troppo costose rispetto alle spese di gestione.


Pseudo “LAVORATORI AUTONOMI” LA NUOVA FRONTIERA DEL LAVORO NERO Numerosi soggetti che in passato, purtroppo, hanno usufruito e sfruttato il cosiddetto lavoro som- merso, oggi si avvalgono di forme di “pseudo-artigianato”, utili, sostanzialmente, a maschera- re, in maniera più o meno abile, rapporti lavorativi che, invece, in tutto e per tutto, risultano esse- re riconducibili alle prestazioni subordinate.
Appare utile elencare, dunque, quali siano, da una parte, gli indici che meglio identificano un finto artigiano che, in realtà, agisce quale lavoratore subordinato, e, dall’altra parte, quali siano gli elementi che meglio tipicizzano e caratterizzano il vero lavoratore autonomo.
Una precisazione è, però, d’obbligo: la presenza di uno o due indici, in un senso o nell’altro, non rappresentano certezze assolute, per cui, logicamente, è necessario contestualizzare gli indizi rile- vati con la realtà oggettiva del cantiere.
INDICI RIVELATORI SUBORDINAZIONE
1 - Presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo da parte dell’impresa o di altro soggetto (p.e. il committente)
2 - Inserimento del lavoratore autonomo nell’organizzazione aziendale ed assoggettamento al potere gerarchico
3 - Esecuzione delle lavorazioni con materiali ed attrezzature dell’impresa
4 - Pagamento di una retribuzione fissa a scadenze prestabilite basate sulle ore di lavoro svolte e sulla effettiva presenza
5 - Osservanza vincolante di un orario di lavoro
6 - Mono-committenza in periodi sensibili
7 - Assenza di un rischio di impresa e di una autorganizzazione in capo all’artigiano
CARATTERI LAVORO AUTONOMO
A - L’attività esercitata consiste in un’opera o in un servizio
B - L’attività esercitata è personale
C - Si svolge senza vincolo di subordinazione
D - È compensata da un compenso e non da una retribuzione
E - È effettuata sotto eclusiva responsabilità per eventuali vizi e/o difformità dell’opera Alternativamente, capita, nel corso dell’esecuzione dell’opera, che una pluralità di soggetti auto- nomi, pur operando in forma unitaria ed organica, continuino ad affermare la loro presunta auto- nomia in quanto non intendono ricorrere a forme societarie regolari, delle quali, in caso contra- rio, dovrebbero assumersi oneri e costi di gestione. Avviene così che la figura giuridica del lavo- ratore autonomo, così come viene inteso nell’ambito della cantieristica, si presti ad una serie di alterazioni che, a questo punto, vale la pena di elencare dettagliatamente: Lavoratore autonomo che assume un incarico affidatogli da una committenza (che, verosimilmente, è rappresenta- ta da un’impresa esecutrice) ed è in grado di portarlo a termine autonomamente, con le pro- prie forze ed utilizzando proprie attrezzature. Questa è una situazione di regolarità ed il lavoratore autonomo è soggetto ai citati obblighi dettati dagli artt. 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del
d.lgs. n.81/08. Il lavoratore autonomo, ingaggiato dall’impresa, agisce, in base a precisi indi- ci rivelatori di cui si è detto, da lavoratore subordinato nei confronti dell’impresa stessa. La situazione, anche per gli effetti dell’art.299 del T.U. (“Esercizio di fatto di poteri direttivi”), è irregolare ed il lavoratore dovrà essere assunto dall’impresa esecutrice, anche con contratto a tempo determinato, per il periodo necessario al completamento della prestazione e con decor- renza da ricondursi all’inizio della prestazione stessa. L’assunzione dovuta non costituisce, comun- que, un impedimento al mantenimento della qualifica di impresa individuale ma ne rappresenta un momento cumulativo rispetto all’ordinario svolgersi dell’attività di libero imprenditore auto- nomo. In questo caso il disciplinarsi del rapporto di lavoro di cui trattasi avverrà applicando gli oneri previdenziali, assicurativi, contributivi, retributivi e le tutele per la salute e la sicurezza sul lavoro proprie del lavoro subordinato e tipiche per l’impresa. Pluralità di lavoratori autonomi di cui solo uno tra questi ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano, di fatto, con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, in presenza o meno di con- tratto formale. In questo caso la situazione è da ritenersi irregolare in quanto, sempre per effet- to dell’art.299, è rilevabile la sussistenza di un datore di lavoro di fatto, contraente le obbliga- zioni contrattuali con la committenza, che si avvale della prestazione d’opera di altri lavoratori autonomi, in maniera subordinata di fatto. Detto contraente assume anche in questo caso gli oneri e le responsabilità indicate al precedente punto 2. Nel caso descritto, considerando il fatto che le lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia, è ravvisabile anche una non corretta valutazione dell’idoneità tecnico professionale dei soggetti individuati da parte del committente e dell’impresa per conto del quale viene svolto il lavoro. Pluralità di lavoratori autonomi ciascuno con un proprio contratto che ripartisce l’opera in singole lavorazioni evidentemente disgiunte. La situazione è da ritenersi regolare se le singole lavorazioni sono chia- ramente identificate nel contratto, sono disgiunte le une dalle altre e possono realmente essere rea- lizzate in piena autonomia organizzativa (si tratta, certamente, di situazioni marginali e di lavorazioni di piccolissima entità).

 
La situazione è da ritenersi irregolare in quanto, in virtù di un comportamento conclu-
dente, si è in presenza di una società di fatto per effetto della quale si dovrà dare pieno adempi- mento alle misure previste nei confronti delle imprese esecutrici dal d.lgs. n.81/08. Nel caso descritto, come per il punto 3, è ravvisabile anche la non corretta valutazione dell’idoneità tec- nico professionale da parte del committente e dell’impresa per conto del quale viene svolto il lavoro. Pluralità di lavoratori autonomi, provvisti di un unico contratto, ma aggregati secon- do le forme associative ammesse dalla legge . Si è sostanzialmente in presenza di un’impresa esecutrice e la situazione è da ritenersi  regolare se viene dato pieno adempimento alle corri- spondenti misure previste dal d.lgs. n.81/08. 

 
LE FORME DI COLLABORAZIONE ED ASSOCIAZIONE TRA LAVORATORI AUTONOMI
ome già accennato al paragrafo precedente, la norma non esclude la possibilità che una plu- ralità di lavoratori autonomi possa affrontare l’esecuzione di un lavoro in maniera organica

 ed unitaria. Ferme restando le classiche forme societarie di persone (sas, snc ed ss), che sono però poco attinenti a soggetti già in possesso di uno status giuridico quale quello di impresa individuale arti- giana, esistono forme associative tra lavoratori autonomi che permettono, a ciascuno dei com- ponenti, di mantenere pressoché inalterata, ove occorra, la personale condizione di lavoratore autonomo.
Le forme associative più comuni, ammesse anche nel settore edile per gli artigiani autonomi, sono i consorzi, le società consortili e le cooperative, a proposito delle quali, nel seguito, ver- ranno tratteggiati gli elementi distintivi fondamentali, sui quali però occorre fare un’immediata precisazione: tutte le forme aggregative indicate costituiscono, rispetto alla norma, forme societarie che danno luogo alla concretizzazione di un’impresa.
Per effetto di tale puntualizzazione, qualunque sia la forma associativa scelta, i soggetti aggre- gati dovranno dare piena esecuzione ai precetti normativi inseriti all’interno del d.lgs. n.81/08 e previsti per le imprese esecutrici nei cantieri temporanei o mobili.
Le forme aggregative tra lavoratori autonomi danno sempre luogo ad una IMPRESA che, dunque, dovrà ottemperare agli obblighi di legge
La ragione per cui più lavoratori autonomi artigiani dovrebbero preferire una di queste forme associative rispetto a quelle più classiche, quali le snc o le srl, è la possibilità, per alcu- ne delle prime, di conservare l’etichetta giuridica di artigiano da parte degli associati e, quin- di, dove occorra, di poter prestare la propria attività autonoma altrove.
 
IL CONSORZIO E LE SOCIETÀ CONSORTILI TRA LAVORATORI AUTONOMI
n linea generale, il Consorzio artigiano è una organizzazione comune, prevista dalla legge n.443/1985, finalizzata a disciplinare lo svolgimento di determinate attività delle rispettive


 imprese appartenenti e definita attraverso un contratto associativo fra più imprenditori. Il descritto contratto associativo può dare vita a due tipi di consorzio: Consorzio con attività interna, solitamente costituito per regolamentare la concorrenza tra socie- tà, per esercitare il controllo qualitativo dei prodotti o per la creazione o il rispetto di marchi di qualità. In questo tipo di consorzio ogni impresa continua a svolgere autonomamente tutte le fasi delle propria attività secondo regole di occorrenza reciproca; Consorzio con attività esterna, costituito per avere rapporti con terzi e integrare fra loro le com- petenze dei soggetti consorziati mediante la conduzione di una o più fasi imprenditoriali, quali la gestione di gare d’appalto, la realizzazione di particolari lavorazioni o la cura di reti commercia- li.
Il Consorzio esterno può essere costituito per svolgere un solo lavoro o una sola funzione oppu- re per svolgere più lavori e funzioni, in un arco temporale che può essere di media e lunga dura- ta e può essere, inoltre, di tipo stabile o temporaneo, con ovvio significato della differenziazio- ne. Può essere, ancora, variamente strutturato e possedere o meno dipendenti.
In ogni caso, il consorzio esterno nasce con un atto costitutivo ed un preciso statuto, all’inter- no dei quali sono specificati: scopo, compiti, vantaggi derivanti dall’attività consortile, rapporti

 
fra le imprese consorziate, struttura dirigenziale (presidente, consiglio d’amministrazione, diri- genti) ed organizzativa. Ulteriori accordi di dettaglio possono essere stipulati con i patti paraconsortili che sono scritture private sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese costituenti il consorzio, del cui contenuto devono essere informati i soggetti incaricati del coordinamento fra le imprese.
Il Consorzio deve possedere una propria partita IVA e, nel luogo presso cui ha sede, deve esse- re iscritto al Registro delle Imprese, dove, entro trenta giorni dalla stipula, deve essere deposi- tato, a cura degli amministratori, un estratto del contratto contenente almeno:
Denominazione, oggetto del consorzio e sede legale; Dati anagrafici dei consorziati;
Durata del consorzio;
Persone fisiche a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del con- sorzio ed i rispettivi poteri;
Modalità di formazione del fondo consortile e norme relative alla liquidazione.
Nella fattispecie delle lavorazioni sotto regime d’appalto, il Consorzio esterno può essere istitui- to:
al solo scopo di svolgere funzioni equivalenti a quelle di una ATI (Associazione Temporanea di Imprese), cioè di presentarsi unitariamente alla gara d’appalto e nei confronti dei fornitori e di eventuali subappaltatori, mentre i lavori di realizzazione dell’opera sono poi suddivisi tra le imprese consorziate, che li eseguono in modo autonomo, con la propria organizzazione. Di con- seguenza ogni Datore di Lavoro risponde dell'applicazione delle norme vigenti in materia di igie- ne e sicurezza sul lavoro per la propria parte dei lavori. Anche in questo tipo di organizzazione il committente deve dare applicazione al d.lgs. n.81/08, nominando il CSP e il CSE. Nei casi di più forte interazione fra le imprese del Consorzio, al fine di meglio gestire la sicurezza in can- tiere, può essere opportuno che il CSE richieda un unico interlocutore operativo, ferme restan- do le responsabilità dei Datori di Lavoro delle singole Imprese.
allo scopo di acquisire l'opera ed eseguirla in modo unitario; in tal caso il Consorzio agisce come una società, con propri Datore di Lavoro, dipendenti, struttura dirigenziale e organiz- zativa. Il Datore di Lavoro del Consorzio deve dare completa attuazione al d.lgs. n.81/08 e con- seguentemente avrà propri SPP, medico competente, ecc. In attuazione, ancora, a quanto pre- visto dal Titolo IV del d.lgs. n.81/08 realizza un POS relativo alle lavorazioni oggetto dell’ap- palto.
Dopo questa ampia, ma indispensabile premessa, mutuando il concetto di consorzio, nel pieno rispetto delle previsioni ex legge n.443/1985, ed applicandolo ai lavoratori autonomi operanti in edilizia, ci si troverà ad argomentare, generalmente, di consorzi esterni, costituiti, di fatto, all’esplicito scopo di acquisire l'opera ed eseguirla in maniera unitaria, agendo, quindi, come vere e proprie società, all’interno della quale, però occorrerà individuare la qualificazione dei rapporti tra i lavoratori autonomi consorziati secondo le modalità tratteggiate già nel paragrafo precedente.

Il CONSORZIO “ESTERNO”
può essere una funzionale forma di aggregazione tra lavoratori autonomi Occorrerà capire, dunque, se sussistono, tra i consorziati, vincoli di subordinazione (nel qual caso saremo, di fatto, in presenza di un rapporto subordinato rispetto ad un “datore di lavoro”) o se, viceversa, non sono ravvisabili posizioni gerarchicamente sovraordinate rispetto ad altre ed allo- ra ci troveremo di fronte ad una “società”. Non è da escludere nemmeno il verificarsi di una situa- zione “mista” per la quale un certo numero di lavoratori autonomi prestano la loro opera in maniera subordinata rispetto ad altri lavoratori autonomi che, dunque, in virtù della loro supremazia sui primi, sono tutti qualificabili come “datori di lavoro” (come se ci si trovasse in presenza, per esempio, di una snc con dipendenti).
Nei termini descritti, quindi, il consorzio agirà quale vera e propria impresa e, pertanto, il datore di lavoro (o i datori di lavoro) dovrà attuare tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n.81/08 per le imprese esecutrici.
Il forte pregio del contratto di tipo consortile, disciplinato dagli artt. 2602 e segg. del codice civi- le, in parte modificati dalla legge 10 maggio 1976, n. 377, permane nell'autonomia aziendale di cui gli artigiani continuano sostanzialmente a godere, pur associandosi.
L'artigiano consorziato, infatti, conserva la propria natura di piccolo imprenditore, è autorizzato a mantenere una propria clientela e detiene una totale autonomia di gestione nell'ambito della propria microimpresa.
Il consorzio (o la società consortile) permette il mantenimento dell’etichetta giuridica di lavoratore autonomo. L’associato, dunque, potrà mantenere una propria libertà operativa ed una propria clientela
Identiche considerazioni possono essere fatte per le società consortili, con la precisazione che queste rappresentano, in genere, entità giuridiche con strutture maggiormente complesse e sono, pertanto, previste per disciplinare attività che si svolgono nel lungo periodo.
Un’ultima riflessione va fatta in merito al consorzio di artigiani che partecipa all’appalto quale impresa affidataria. Nella definizione contenuta all’art.89, comma 1, lett. i), si legge esplicita- mente che “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svol- ga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o pri- vati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’im- presa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal con- sorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”. Nel caso descrit- to, quindi, la norma non ammette che l’intero consorzio possa agire da impresa affidataria, ma, piuttosto, all’atto dell’assegnazione dei lavori, dovrà essere necessariamente individuata una sola impresa che andrà ad occupare tale ruolo. Nel caso specifico si individuerà un lavoratore auto-

 
nomo che, però, dovendo dare luogo ai compiti previsti per l’impresa affidataria, dovrà posse- dere le caratteristiche, anche culturali e professionali previste dalla norma all’art. 97.
 



 LA SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORATORI AUTONOMI na delle forme associative tra imprese artigiane (anche individuali) che ha visto, specie negli ultimi anni, il maggiore sviluppo nel mercato produttivo della piccola e media impresa, è la

società cooperativa

ilità di potersi, anch’essa, qualificare come

, anche in considerazione della possib
impresa artigiana.
La società COOPERATIVA di lavoratori autonomi è qualificata come IMPRESA ARTI- GIANA
La citata “legge quadro” sull’artigianato n.443/1985, all’art. 3, prevede, infatti, che: “è artigia- na l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano [..omissis..], abbia per scopo preva- lente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi [..omissis..]. È [..omissis..] artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla pre- sente legge, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, e che nell'impre- sa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”. Gli elementi che devono ricorrere perché una cooperativa si possa qualificare come impresa arti- giana sono quindi:
lo svolgimento in termini di prevalenza di un’attività di produzione di beni o prestazione di ser- vizi;
lo svolgimento in termini di prevalenza di lavoro personale, anche manuale, da parte dei soci;
il rispetto dei limiti dimensionali, nei quali peraltro rientrano sempre le cooperative di cui all’art.
2522 codice civile;
la prevalenza dell’attività lavorativa rispetto all’apporto di capitale.
Con la circolare n.7/6184/L. 443/85, del 18 dicembre 2000 anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha confermato il suddetto orientamento, illustrando le caratteristiche delle cooperative che hanno titolo ad essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane.
Fatte queste premesse, appare utile specificare che gli artigiani possono riunirsi in cooperativa, sia permanendo, singolarmente, nello status di imprenditori artigiani, sia perdendo tale loro indi- vidualità e ponendosi, in questo secondo caso, come soci lavoratori, nel presupposto che nei loro confronti si possa instaurare un rapporto di lavoro in qualunque forma, sia autonomo che subor- dinato, come previsto dall’art. 1 comma 3 della L. 142/2001 e come modificato dal comma 1, lett. a) dell’art. 9 della legge 30/2003.
La differenza sostanziale esistente tra le forme associative consortili di cui si è parlato in prece- denza e la cooperativa di artigiani, consiste nel fatto che, all’interno di quest’ultima, il singolo artigiano associato, pur potendo mantenere la qualifica di imprenditore individuale, perde, in ogni

 
caso, la propria autonomia e non può esercitare nessuna attività concorrente a quella tipica della cooperativa stessa. Il singolo lavoratore autonomo, socio lavoratore, non può esercitare atti- vità “in concorrenza” con la cooperativa a cui appartiene
Dal momento della sua nascita, quindi, l’attività imprenditoriale artigiana sarà esercitata dalla cooperativa, ed al suo interno, i singoli soci artigiani, svolgeranno singolarmente o in maniera collettiva specifiche attività produttive, anche acquisendo beni strumentali, merci e garanzie all'ac- cesso al credito. Resta inteso che, alla stregua di qualunque altra impresa artigiana, la cooperati- va, che operi nel rispetto delle condizioni già richiamate, dovrà essere iscritta all'albo delle impre- se artigiane istituito presso ogni Camera di Commercio, avendo tale iscrizione natura costituti- va.
La Cooperativa artigiana, composta da lavoratori autonomi, deve essere iscritta all’albo delle Imprese Artigiane Dalla specifica qualificazione di cooperativa di lavoro artigiana, nella quale i soci lavoratori man- tengono, quindi, esclusivamente la qualificazione di soci artigiani, derivano particolari conse- guenze sotto il profilo previdenziale ed assistenziale per i soci medesimi.
I provvedimenti a cui fare riferimento per comprendere tali conseguenze sono sostanzialmente due: La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 401 R.G. 277/94 del 5 giu- gno 2000; La legge 3 aprile 2001, n. 142. Dall’esame dei contenuti di tali riferimenti giuridici, risalta immediatamente come, in ambito previdenziale, la qualifica di imprenditore artigiano risul- ti essere sempre prevalente rispetto al tipo di sistema societario prescelto per l’aggregazione di soggetti. Appare opportuno, ancora, ricordare la Deliberazione n. 88 del 7 luglio 2005, assunta dalla Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana nella quale viene evidenziato chia- ramente che, dalle differenze di inquadramento utilizzate, in applicazione all’art. 1 co. 3 della legge 142/01, e, dunque, in relazione alla diversa tipologia di socio e di rapporto lavorativo scel- to, “discendono tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla norma”.
La legge quadro per l’artigianato individua almeno tre categorie di soggetti ricompresi nell’im- presa artigiana, i soci (art. 3), i dipendenti (art. 4) e gli apprendisti (art. 4) (Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redi- gere e di depositare presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente). Considerato, però, che l’impresa artigiana si qualifica, per definizione, per l’opera “personale, anche manuale” prestata dall’imprenditore o dai soci, la presenza dei dipendenti e degli appren- disti viene fortemente limitata, in modo che l’attività dei primi mantenga una specifica prevalenza. In questa direzione si è orientato il legislatore, anche in riferimento all’istituto della mutualità pre- valente, condizione, sancita dalla riforma del codice civile, che ha introdotto anche le categorie speciali di soci (in inserimento e in formazione) e che, all’art. 2512, esplicita in termini chiari che una cooperativa è tanto più mutualistica quanto più utilizza l’opera dei propri soci e non quella degli eventuali dipendenti. La legge n.30/2003, che ha integrato e modificato la legge n.142/2001, ha ribadito il concetto che, affinché la società cooperativa possa godere della qualifica di “impre-

 
sa artigiana”, è necessario che la maggioranza dei soci svolga in maniera prevalentemente per- sonale, all’interno del processo produttivo, il proprio lavoro, anche di tipo manuale.
La cooperativa è impresa artigiana solo se vi è prevalenza della prestazione personale del socio. Tale impegno, quindi, rappresenta il normale adempimento del contratto sociale, e crea, come indicato dal Ministero delle Finanze, nella Risoluzione n. 81 dell'11.03.2002 (riferita alle s.r.l. ma applicabile, per analogia, anche alle cooperative), una particolare situazione in cui la pre- stazione dei soci non può essere qualificata come prestazione derivante da contratto di lavoro subordinato o di altro tipo, bensì, piuttosto, come obbligazione sociale prevista dallo statuto, per la quale il compenso viene pattuito nel rispetto del criterio civilistico di relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, in quanto in tali prestazioni lavorative, sempre a detta del Ministero delle Finanze, sarebbero ravvisabili requisiti che contraddistinguono un rapporto di partecipa- zione autonoma:
mancanza di vincolo di subordinazione; mancanza di retribuzione in senso tecnico; prevalenza della prestazione personale del socio; continuità nel tempo della prestazione partecipativa;
coordinazione, realizzata attraverso l'inserimento funzionale del socio prestatore, nell'organiz- zazione economica ed organizzativa della società. Ai soci lavoratori delle cooperative artigiane, che sono, poi, le più comuni del settore edile, ai sensi dell’articolo 6, ultimo comma, della legge 443/85, si applica la disciplina contributiva dei lavo- ratori artigiani, con la conseguenza che i singoli soci risulteranno iscritti alla particolare previ- denza che riguarda tali lavoratori, alla stregua dei soci delle altre imprese artigiane costituite. Tale orientamento, inizialmente contrastato dall’INPS, ha trovato la sua definitiva conferma con la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di Corte di Cassazione n. 401 del 5 giugno 2000.
Un ultimo richiamo rispetto alla controversa posizione giuridica occupata del socio lavoratore artigiano, và fatto con specifico riguardo alle tutele che gli vengono riservate in materia di sicu- rezza sul lavoro. Infatti, se da una parte, come abbiamo già visto, la prestazione del socio lavo- ratore non viene ricondotta ad un rapporto di subordinazione verso un datore di lavoro, dall’al- tra parte, in materia di garanzie sulle condizioni salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il socio lavoratore viene, in tutto e per tutto equiparato al lavoratore subordinato, come confermato dall’art.2 del d.lgs. n.81/08 ove, alla definizione di lavoratore (quindi del soggetto destinatario della maggior parte delle tutele previste dal testo normativo) è possibile leggere che “..al lavo- ratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso”. L'attività lavorativa del socio, quindi, se da un lato si presenta come il mezzo con cui si viene a concretizzare l’intesa fra il socio medesimo e la società cooperativa e, dunque, quale realizzazione del legame di natura societaria statutariamente definito nell’atto costitutivo, dall’altro si configura come un rapporto comunque sottoposto alla salvaguardia antinfortunistica del lavoro subordinato. Se, pertanto, il lavoratore

 
autonomo non è generalmente sottoposto alle tutele di sorveglianza sanitaria, di formazione pro- fessionale o d’informazione sui rischi riferiti all’ambiente di lavoro, se non in termini di facoltà di cui avvalersi (come stabilito dall’art.21 comma 2 del d.lgs. n.81/08), questi, nel momento in cui viene inserito, in qualità di socio lavoratore, all’interno di una struttura imprenditoriale quale è la cooperativa, si ritrova proiettato in una dimensione garantista più restrittiva che lo assimila, ipso facto, al lavoratore così come definito e novellato all’interno del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.
L’ARTIGIANO SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA È EQUIPARATO AL LAVORATORE E DEVE POTER BENEFICIARE DELLE TUTELE PREVISTE DALLA LEGGE In generale, quindi, la cooperativa di artigiani, qualificandosi quale impresa artigiana al cui inter-
no operano oltre a dipendenti ed apprendisti, anche i descritti soci lavoratori, sarà obbligata a dare
completo adempimento alle prescrizioni del d.lgs. n.81/08 alla stregua di una qualunque altra impresa esecutrice. Vale la pena, infine, fornire un’ultima precisazione in merito al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui la cooperativa di artigiani (ma la stessa riflessione vale, ovviamente, per i consorzi tra artigiani) deve essere in possesso anche per la prevista verifica di idoneità tecnico professionale. Come detto, la cooperativa (o il consorzio) si presenta al com- mittente come una vera e propria impresa, dotata di un proprio status giuridico e, dunque, in grado di esibire un proprio Documento di regolarità contributiva. Se è ovvio, dunque, che que- sto documento, qualora esistano lavoratori subordinati, passi anche dalla verifica di regolarità dei contributi rispetto a questi dipendenti, è altrettanto ovvio che, anche nei consorzi o nelle cooperative in cui non siano presenti lavoratori subordinati, la validità del DURC è subordinata alla verifica di regolarità di ogni singolo lavoratore autonomo associato.
Questo implica, in sostanza, che il DURC di una cooperativa o di un consorzio di artigiani sarà regolare solo quando, attraverso le verifiche effettuate dagli istituti, anche quello individuale dei singoli associati risulterà essere in regola, fermo restando il più rigido controllo ove esistano anche lavoratori subordinati.
La regolarità del DURC della cooperativa prevede, anche, la regolarità dei singoli associa- ti.
 
 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA
n recente orientamento giuridico, attraverso la lettura analogica degli artt.34 e 37 del d.lgs.163/06, ha ritenuto ammissibile, anche nel mercato dell’edilizia privata, la possibilità


 che “imprenditori individuali, anche artigiani” costituiscano raggruppamenti temporanei d’im- prese, anche orizzontali (per realizzare, cioè, lavori della stessa categoria), finalizzati al conse- guimento del contratto d’appalto. Tali raggruppamenti, in sostanza, operano alla stessa maniera delle più note Associazioni Temporanee d’Impresa (A.T.I.) conferendo, come previsto dallo stes- so Codice degli Appalti pubblici e prima della presentazione dell'offerta d’appalto, mandato col-

 
lettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata mandataria, la quale, poi, ha potere di esprimere offerta “in nome e per conto proprio e dei mandanti”.
Il rapporto di mandato descritto non ha effetti giuridici tali da determinare di per sé organizza- zione o associazione delle imprese e, quindi, ognuna di queste, teoricamente, continuerà a con- servare la propria completa autonomia gestionale. Mutuando la tipologia di raggruppamento descritta ed applicandola alle imprese individuali senza dipendenti, i lavoratori autonomi, sorgono grosse perplessità anche in ordine alla posizione di supre- mazia esercitata dal mandatario nei confronti dei mandanti, in virtù della stipulazione del con- tratto con il committente. Fonti giuridiche, infatti, nell’ipotesi descritta, hanno individuato nella preminenza fattuale del mandatario un comportamento concludente che lo porta ad essere indi- cato, per gli effetti di legge, quale datore di lavoro degli altri imprenditori individuali che, di fatto, nell’esecuzione dell’opera dovranno prestare la loro attività sotto le sue direttive.
Per contro, se così non fosse, sarebbe ravvisabile, in capo alla committenza, una mancata verifi- ca dell’idoneità tecnico professionale, secondo le ipotesi descritte nei paragrafi precedenti, in quanto l’impresa individuale mandataria non possiede, in sé e per sé, le capacità organizzative, la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, adeguate ai lavori da realizzare, se non nel momento in cui viene ad utilizzare i lavoratori autonomi mandanti.
Da queste riflessioni e dalla diretta conseguenza che il descritto raggruppamento di lavoratori autonomi, parimenti ad una qualunque impresa esecutrice, dovrà dare pieno adempimento al d.lgs. n.81/08, ne conseguono due inderogabili soluzioni alternative, peraltro già specificate nel corso della trattazione del capitolo:
l’imprenditore individuale mandante assumerà i mandatari con contratto a tempo determina- to per l’intera durata delle lavorazioni, oppure,le imprese individuali tutte andranno a costi- tuire una società secondo le forme già descritte nel testo o in applicazione a configurazioni più classiche di società di persone, quale per esempio la società in nome collettivo.
 
 

 IL LAVORATORE AUTONOMO “DATORE DI LAVORO” questo punto della trattazione appare utile invitare il lettore ad una riflessione: se, da una parte, è certamente attuabile l’aggregazione di più lavoratori autonomi, dall’altra, come è stato
possibile constatare nei precedenti paragrafi, queste forme aggregative risultano essere piuttosto “macchinose” o complesse e, a volte, vincolano l’autonomo ad un “patto di non concorrenza” che poco si adatta alle esigenze di indipendenza tipiche del nostro soggetto produttivo. Non si dimen- tichi poi, come già accennato in precedenza, che, compiuto il momento aggregativo, viene a crear- si un’impresa che dovrà comunque dare adempimento ai precetti del TUSL. Vale la pena, dun- que, in alternativa alle forme societarie descritte, valutare l’eventualità di aggregarsi, tra lavora- tori autonomi, mediante le più classiche forme di lavoro subordinato. Laddove, infatti, esiste un’e- vidente esigenza di cooperazione tra lavoratori autonomi, ma questa è limitata, ad esempio, alla

 
realizzazione di lavori per un singolo cantiere, uno di questi soggetti potrebbe proficuamente sce- gliere di assumere gli altri artigiani attraverso contratti a tempo determinato, senza invalidare, peraltro, le necessità di autonomia di ciascun soggetto. L’assunzione, infatti, non costituisce un impedimento al mantenimento della qualifica di impresa individuale ma ne rappresenta, semmai, un momento cumulativo rispetto all’ordinario svolgersi dell’attività di libero imprenditore auto- nomo. Il lavoratore autonomo che viene temporaneamente “assunto” da un altro soggetto imprenditoriale non perde la propria qualifica di impresa individuale Nel caso descritto, naturalmente, il neo “datore” di lavoro dovrà disciplinare il rapporto di lavoro applicando gli oneri previdenziali, assicurativi, contributivi, retributivi e le tutele per la salute e la sicu- rezza sul lavoro proprie del lavoro subordinato e, ovviamente, l’inquadramento contrattuale dell’autonomo “dipendente”dovrà essere congruo ed adeguato al livello di professionalità apportato.

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P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

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Idoneità tecnico-professionale dei lavoratori Autonomi

Nella scelta delle Imprese a cui affidare i lavori da eseguire e nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese e dei Lavoratori autonomi, anche in subappalto, il Committente o il Responsabile dei lavori deve appurare l’adeguatezza di tali imprese e lavoratori autonomi ad eseguire i lavori che si intende affidare loroo che potranno essere incaricati dalle imprese afifidatarie.
In particolare il Committente che intende eseguire un'opera edile non può affidarla ad altri se non ad un'impresa “regolare” in possesso di tutte le attrezzature e dipendenti necessari per realizzare quell'intervento.
A tal fine sono di riferimento i seguenti:
•    il documento “Lavoratori autonomi – Attività in cantiere” del Gruppo edilizia del Coordinamento tecnico in materia di salute e sicurezza delle Regioni
•    la Circolare ministeriale n.16 del 4 luglio 2012 “Lavoratori autonomi – Attività in cantiere – indicazioni operative per il personale ispettivo”
Tali riferimenti chiariscono che i Committenti devono effettuare la verifica di ciascun Lavoratore autonomo - come definito dall’ex articolo 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 ovvero colui che svolge la sua attività senza l’utilizzo di maestranze riferibili ad una sua organizzazione di lavoro e, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha fornito il lavoro - e che il rapporto di lavoro tra lavoratori autonomi è da intendersi regolare ogni qual volta lo stesso non realizza insieme ad altri la stessa lavorazione, neppure in forme associate, bensì da solo ed in piena autonomia.
Peraltro la suddetta Circolare ministeriale mette in dubbio la regolarità di formule aggregative quali l'associazione temporanea di lavoratori autonomi, che comunque non modificherebbero la necessaria condizione di autonomia necessaria a ciascuno lavoratore autonomo.
Il Committente incorre in responsabilità derivante dalla non corretta valutazione dell’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo se affida i lavori a più lavoratori autonomi che svolgono insieme lo stesso lavoro, anche in forma associata, oppure ad una impresa o a un lavoratore autonomo che per svolgere i propri lavori si devono avvalere di lavoratori formalmente autonomi, che concretamente lavorano in subordinazione dell’impresa.
Inoltre non è sufficiente a dimostrare l’effettiva autonomia la mera proprietà o possesso di attrezzatura minuta, quali secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi, bensì è necessaria la proprietà o il possesso di macchine e attrezzature specifiche e necessarie per la realizzazione del lavoro, quali ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento.
Infine si chiarisce presuntivamente che non possono essere svolte da lavoratori autonomi mansioni di:
•    manovalanza,
•    muratura,
•    carpenteria,
•    rimozione amianto,
•    posa ponteggi,
•    conduzione macchine operatrici dell'impresa committente o dell'appaltatore
Per maggiore informazione e per completezza consultare la Circolare ministeriale n.16/2012

fonte: Cpt Lucca


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