Gestione delle opere provvisionali, di protezione (Ponteggi)

Questa istruzione operativa è applicata da tutte le funzioni dell’impresa che hanno il compito di scegliere, acquistare, noleggiare, montare/smontare/realizzare, utilizzare, controllare e dismettere le opere provvisionali, di protezione di difesa presso i cantieri.


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Per effettuare le attività sulle opere provvisionali, di protezione e difesa previste nel campo di applicazione le funzioni aziendali seguono le indicazioni di seguito riportate.
Tali opere devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo. Esse devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro

In particolare l’istruzione si applica alle opere sopra indicate quali:
·        ponteggi fissi
·        ponteggi mobili
·        elementi per ponti su cavalletti
·        elementi per passerelle, andatoie e rampe
·        elementi per parapetti
·        elementi per protezioni di fori o aperture
·        elementi per protezione e armature di scavi
·        elementi per protezioni e armature di getti
·        altre opere provvisionali.



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Scelta, Acquisto o noleggio

Nella scelta delle opere provvisionali, di protezione e difesa complete, come i ponteggi, o di parti per realizzarle, come i componenti di ponteggio, i cavalletti, i tavolati e gli assi, i puntelli, ecc., da acquistare o noleggiare in primo luogo devono essere considerate le lavorazioni da eseguire e le caratteristiche dei luoghi ove le opere devono essere predisposte, in modo da garantire l’idoneità delle stesse.

In particolare nei casi di lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
1. priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
2. dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Inoltre si sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

Vanno perciò verificate in via preliminare le caratteristiche dei componenti consultando i Libretti, le istruzioni e gli schemi del fabbricante ed eventualmente predisponendo appositi progetti o calcoli, qualora gli schemi standard non prevedano la soluzione da adottare.
Si devono considerare gli sviluppi, le portate, le altezze, le limitazioni negli usi possibili definiti dal costruttore o dalla normativa.

Per operare correttamente va ricordato che:
• lo scopo delle opere provvisionali, in particolare, è quello di eliminare i pericoli di caduta di persone e cose e che queste vanno adottate nei lavori eseguiti ad una altezza superiore ai 2 metri (calcolata dal piano di terra al punto in cui vengono eseguiti i lavori, e NON dal piano di terra al piano di calpestio) e devono seguire lo sviluppo dei lavori stessi;
• il ponte su cavalletti non va utilizzato per altezze superiori ai 2 m, i tavolati in legno per realizzare i piani di ponteggio devono avere spessori definiti;
• i componenti acquistati per essere utilizzati in uno stesso ponteggio, fisso o mobile, devono essere identificabili e compatibili tra loro secondo quanto previsto dalla normativa cogente applicabile;
• nel caso specifico del ponteggio fisso è opportuno valutare anche le modalità di montaggio del ponteggio, in funzione del livello di protezione garantito dalla tipologia degli elementi e dalle modalità di montaggio previste dal costruttore (esempio: alcuni elementi di ponteggio costruiti già completi di parapetto, se montati secondo una sequenza prestabilita possono fornire automaticamente una protezione contro la caduta dall’alto).

Nella realizzazione/allestimento delle opere provvisionali, di protezione e difesa devono essere attuate modalità che garantiscano la sicurezza dei lavoratori che eseguono le operazioni e di quelli presenti sul luogo delle stesse. Inoltre si devono realizzare opere a regola d’arte in modo da garantire la sicurezza dei successivi utilizzatori delle opere stesse.
Deve perciò essere impiegato personale formato ed informato e messi in atto adeguati controlli sulle attività, sui componenti da utilizzare e sulle opere realizzate.
 
Devono essere predisposte idonee opere o parti delle stesse per garantire la protezione dalla caduta di oggetti dall’alto quali ad esempio: parasassi, fermapiedi, coperture per postazioni fisse di lavoro (qualora si trovino in prossimità di ponteggi o nel raggio d’azione di gru), ecc.
 
Particolare attenzione deve essere posta per la realizzazione di delle opere di armatura a sostegno di getti di elementi in cls quali setti, pilastri solai.
In questi casi devono essere:
·      impiegate idonee attrezzature per il raggiungimento e lo stazionamento nelle postazioni di lavoro, come ad esempio scale mobili dotate di pedana di stazionamento protetta, passerelle e scale in dotazione ai pannelli metallici di armatura per getti di cospicue dimensioni, ecc.;
·      eseguite le operazioni con sequenze prestabilite;
·      utilizzati, se non diversamente possibile, DPI quali imbracature e cinture di sicurezza complete di sistemi di collegamento ed aggancio (moschettoni, cordini, funi e sistemi retrallili, ecc.).
 
3.1.   Realizzazione parapetti
Il parapetto trova la sua principale applicazione come sbarramento delle zone di lavoro o passaggio pericolose per:
·      dislivello (caduta);
·      presenza di parti di macchine in moto o di elementi ad alta temperatura (ferita o ustione);
·      presenza di parti di impianti elettrici in tensione non protette (elettrocuzione);
·      passaggio di mezzi di trasporto guidati o no (investimento);
·      presenza continua o temporanea di carichi sospesi (caduta di carichi);
·      caduta di oggetti (investimento lesioni).
e viene considerato protezione collettiva primaria contro la caduta di persone verso il vuoto.
 
In particolare, in relazione alle diverse situazioni di pericolo, vengono individuati dalla normativa di prevenzione vari tipi di parapetto per i quali si differenziano i materiali utilizzabili, le dimensioni, la presenza e la composizione degli elementi:
·      Parapetto normale;
·      Parapetto normale con arresto al piede;
·      Parapetto per impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie posti ad altezze superiori a 2 metri;
·      Parapetto pieno;
·      Corrimano-parapetto;
·      Parapetti per ponti sospesi;
·      Parapetti per finestre;
·      Parapetti per viottoli e scale nei cantieri;
·      Parapetti per canalizzazioni e scavi.
I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
·      calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
·      disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
Il progetto è necessario quando vi sono varianti agli schemi tipo dovute:
·      al sempre differente numero di impalcati presenti rispetto alla autorizzazione;alla spesso maggiore altezza del ponteggio rispetto all’autorizzazione (20 m);
·      al sempre differente valore dei carichi sugli impalcati presenti rispetto alla autorizzazione;
·      alle dimensioni esterne degli edifici ed al loro andamento irregolare che spesso impongono soluzioni miste;
·      a soluzioni miste di montaggio con impiego di ponteggi di tipo differente;
·      alla presenza di soluzioni con piazzole di carico, castelli di tiro;
·      alla presenza di tavole metalliche di peso differente rispetto a quella in legname.
 
Per i ponteggi metallici fissi deve essere redatto, a mezzo di persona competente, il Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS).
Lo stesso in funzione della complessità del ponteggio scelto, può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio e le modalità di evacuazione dal ponteggio in caso di pericolo, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
 
Devono inoltre essere predisposti controlli sui componenti prima del montaggio del ponteggio. Tali controlli sono messi in atto dal capo cantiere che esegue/sovrintende alle operazioni o dalla funzione equivalente appartenente alla ditta eventualmente incaricata del montaggio del ponteggio.

Nell’allestimento del ponteggio devono essere garantiti i seguenti requisiti principali:
·      impedimento allo scivolamento degli elementi di appoggio tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
·      capacità portante sufficiente dei piani di posa dei predetti elementi di appoggio;
·      stabilità del ponteggio;
·      dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
·      idoneità delle dimensioni, della forma e della disposizione degli impalcati alla natura del lavoro da eseguire, adeguatezza ai carichi da sopportare e caratteristiche tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
·      impedimento dello spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute;
·      la segnalazione le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitando le parti stesse con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
·      montaggio, smontaggio o trasformazione sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
 
3.1.   Uso diretto e concessione in uso
Deve essere in primo luogo garantita l’idoneità all’uso delle opere in oggetto mediante:
·      la disamina della normativa applicabile, dei documenti a corredo e mediante la considerazione delle buone regole dell’arte e di quanto indicato ai punti precedenti;
·      i controlli indicati al punto precedente (controlli su componenti di ponteggio prima dell’uso).
 
L’uso delle opere provvisionali, di protezione e difesa deve essere attuato assicurando la loro integrità rispetto alle modalità di realizzazione e allestimento.
A tale scopo:
·      l’uso deve essere effettuato da personale formato ed informato in merito ai possibili rischi ed alle corrette modalità di operare;
·      in particolare nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute devono essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci prima dell’inizio del lavoro. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati;
·      devono essere definite idonee modalità per la concessione in uso a personale di altre ditte o a lavoratori autonomi;
devono essere messe in atto attività di controllo durante l’uso

·      devono essere eventualmente attuate attività di manutenzione in opera e sostituzione di componenti non più idonei, curando di assicurare la compatibilità con quelli già in uso;
devono essere segnalate e registrate le eventuali non conformità riscontrate 

Le ditte o i lavoratori autonomi che utilizzino opere provvisionali, di protezione e difesa predisposte dall’impresa devono preventivamente richiedere e ottenere apposita concessione dal Datore di Lavoro

Smantellamento e dismissione

Anche per lo smantellamento e la dismissione delle opere provvisionali, di protezione e difesa si devono attuare modalità controllate di gestione, che rispettino la normativa cogente applicabile con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, alla vendita di attrezzature di lavoro.

Le opere provvisionali, di protezione e difesa devono essere smontate solo al cessare delle condizioni di rischio e/o di lavoro che ne hanno determinato la necessità.

Particolare attenzione deve essere posta per le attività di smantellamento delle armature per i getti in cls, che devono essere eseguite rispettando tempi previsti da progettisti e direttori dei lavori e desunti dalle bune regole d’arte e dalla normativa cogente applicabile.

Per lo smontaggio dei ponteggi si seguono le medesime indicazioni fornite ai paragrafi precedenti e relative alle attività di montaggio.

verifiche prima del montaggio del ponteggio

Nei casi in cui come modalità di verifica sia previsto il solo controllo visivo sarà dato atto dell’avvenuto adempimento barrando semplicemente il quadrato alla sinistra della colonna degli “Elementi”; per i casi in cui siano previste verifiche visive e/o funzionali, occorrerà barrare anche il quadrato corrispondente alla modalità di verifica effettivamente adottata.
Per i casi in cui sono previste verifiche sia visive che funzionali, barrando il corrispettivo quadrato che le raggruppa, si darà atto di averle svolte entrambe.
Esistono infine casi in cui, pur essendo previsto un solo controllo visivo, è indicato espressamente a cosa deve essere rivolto il controllo. In tal caso, barrando il quadrato in corrispondenza della voce “Visivo” si darà atto di aver effettuato tutti i tipi di verifiche visive previste.
L’ultima parte delle schede è riservata alle verifiche di “altri elementi del ponteggio”. Si tratta di tutti quegli elementi espressamente riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale diversi da quelli espressamente indicati nella prima parte delle schede: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi). Il preposto designato dal datore di lavoro utilizzatore del ponteggio dovrà pertanto riportare sulla scheda l’elemento da utilizzarsi e per esso prevedere tipi e modalità di verifica analoghi a quelli descritti per gli altri elementi del ponteggio, come ad esempio:
• Controllo marchio come da libretto - visivo
• Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione – visivo
• Controllo assenza di deformazioni – visivo
• Controllo stato di conservazione e di efficienza dei sistemi di collegamento al telaio del ponteggio – visivo e/o funzionale.

verifiche durante l’uso del ponteggio

Trattandosi di controlli minimali, dovranno essere effettuati tutti i controlli previsti sulla scheda e conseguentemente dovranno essere barrati tutti i quadrati delle voci e delle sottovoci ad eccezione di quelli riferiti alle situazioni particolari non sempre riscontrabili come ad esempio: l’altezza del ponteggio superiore ai 20 metri; la realizzazione di un ponteggio “misto” o non conforme agli schemi tipo previsti dal fabbricante; la presenza sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature.
Il Capo Cantiere verificherà i controlli effettuati dal preposto designato (sigla a fianco della data di effettuazione del controllo). Alla fine di ciascuna scheda dovranno essere riportati in calce:
• Il nominativo del preposto designato al controllo delle opere provvisionali
• Firma del preposto designato al controllo delle opere provvisionali
• Firma del Capo Cantiere

Fonte: Pmi Pordenone



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