FORMAZIONE SICUREZZA PER I LAVORATORI

lA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DEI LAVORATORI SECONDO IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO SECONDO IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI
I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.

I datori di lavoro possono altresì avvalersi di soggetti formatori di cui al paragrafo 1 della Parte I del presente Accordo per procedere all’effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti.

Nell’ambito dell’organizzazione dei suddetti corsi, i datori di lavoro devono avvalersi di docenti formatori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 della Parte I del presente Accordo.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3.

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/08. Inoltre, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, si ritiene che i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 81/2008.

Obiettivi

Il corso di formazione per lavoratori ha i seguenti obiettivi:
a) far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;
b) far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
c) illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;
d) far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.
Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Formazione Specifica

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.


In linea generale, la formazione specifica deve avere durata minima di 6 ore. Gli argomenti, i contenuti e la durata devono comunque essere adeguati all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi.


I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi.

2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI

Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.


I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali
diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.


Costituisce altresì credito formativo, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo.
Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento non deve essere inteso solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma deve intraprendere un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell’ottica del "lifelong learning" con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.

L’aggiornamento, dunque, non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite nei pregressi percorsi formativi ed esperienziali. Una particolare attenzione nella pianificazione degli aggiornamenti dovrà essere prestata alla rilevazione di nuovi bisogni formativi.

Nel corso di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche normative;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

L’aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.

Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI  AGGIORNAMENTO

Tabella corsi di formazione/moduli, modalità di verifica e criteri:

MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)

Test: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
Colloquio: individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso;
Simulazione: simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo;
Prove pratiche: previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro da eseguire come riportato nei punti 7 e 8, parte II dell’Accordo.

Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri

abella Corsi Di Aggiornamento, Modalità Di Verifica E Criteri

Test: minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all’oggetto dell’aggiornamento;

Colloquio: finalizzato a verificare le competenze acquisite in relazione all’oggetto dell’aggiornamento;

Prova pratica: consistente nella verifica delle capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi rispettosi degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.


Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.


I corsi inerenti ai lavoratori che operano in ambienti sospetto inquinamento o confinati già erogati e con contenuti conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di rilascio della relativa attestazione.

3 DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:
→ accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del
11/01/2012 (Rep 221/CSR);
→ accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep
223/CSR);
→ accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);
→ accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il
Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).

NOTA IMPORTANTE: QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE PAGINA AD OGGI E' DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO TRATTO DA UNA BOZZA DELL'ACCORDO STATO REGIONI IN CORSO DI APPROVAZIONE PERTANTO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN FASE DI APPROVAZIONE.

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