fattori di rischio con obbligo sorveglianza sanitaria
Schema fattori di rischio per i quali le norme impongono la sorveglianza sanitaria
Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati, per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio secondo la normativa vigente.
I fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria sono ad esempio: chimico, fisico, biologico e utilizzo in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali, (dedotte le pause), di apparecchi muniti di videoterminale.
Il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, artt 18 e 20.
Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al Documento di Valutazione dei Rischi, risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria comprende:
visita medica preventiva/preassuntiva: ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle AUSL
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta
La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) alla formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica, obbligatoriamente comunicato al Datore di Lavoro e consegnato in copia al lavoratore stesso.

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