FAQ SICUREZZA SCUOLE
FAQ elaborate dal Gruppo di Lavoro per la promozione della sicurezza nelle scuole, costituito da rappresentanti della Regione Piemonte, dell’INAIL e dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Quali sono i nuovi obblighi per la scuola derivanti dal Dlgs 81/08?
Nel Dlgs 81/08 la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la
cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso
l'attivazione di “percorsi formativi interdisciplinari” in ogni ordine di scuola (art.
11). Per quanto riguarda gli obblighi per l'organizzazione interna della
sicurezza nei singoli istituti scolastici, il Dlgs 81/08 (art. 32) recepisce quanto
previsto dalla circolare del MIUR 119/99. Altro aspetto rilevante è, infine,
l'estensione della valutazione del rischio ai rischi collegati allo stress lavorocorrelato,
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.
Quali obblighi inerenti la sicurezza spettano al Dirigente scolastico
(DS) in qualità di datore di lavoro?
Al DS, in qualità di datore di lavoro, spettano tutti gli obblighi di carattere generale previsti dall’art. 18, Titolo I, del Dlgs 81/08, nonché quelli specifici individuati nei Titoli successivi dello stesso decreto. In sintesi, gli ambiti da presidiare sono:
1. Nomina delle figure preposte alla sicurezza
2. Formazione di RSPP, ASPP, RLS,
3. Valutazione dei rischi
4. Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione
5. Stesura e aggiornamento del DVR
6. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
7. Emergenza
8. Nei casi previsti, sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
Come deve essere organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) della scuola?
Per quanto riguarda l’organizzazione interna della sicurezza nei singoli istituti scolastici, il Dlgs 81/08 all’art. 32, commi 8 e 9 recepisce quanto previsto dalla circolare del MIUR 119/99, secondo cui il DS che non opta per lo svolgimento
diretto dei compiti propri del SPP, designa il RSPP tra il personale del proprio istituto oppure di quello appartenente ad altri istituti. Se non reperibili nel sistema scuola, gruppi di istituti possono avvalersi di un unico esperto esterno,
individuato attraverso convenzione in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in subordine, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o liberi professionisti. Secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 10 del Dlgs 81/08, nel caso di nomina di RSPP esterni alla scuola, il DS dovrà comunque organizzare un SPP composto
da dipendenti interni.
E’ opportuno, pertanto, individuare più persone quali ASPP, al fine di ampliare la disponibilità di competenze, ma anche di facilitare il controllo delle diverse situazioni di rischio, particolarmente necessario laddove esistono più sedi scolastiche, rappresentative di realtà e problematiche differenti.
La formula organizzativa nella scuola potrebbe essere un Servizio numericamente contenuto, ma che governa un sistema allargato, ove siano rappresentate le funzioni a vario titolo interessate: dall’Ufficio Tecnico (dove esiste), alle eventuali figure di coordinamento della squadra antincendio e degli addetti PS, ai referenti di plesso.