Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI)
Lettera circolare del 25 gennaio 2011
la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 6 del D.lgs 81/2008, ha approvato, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 249, comma 2 del D.lgs. 81/2008 come modificato e integrato dal D.lgs. n. 106/2009, gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all’amianto.
Lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2011, Prot. 15 / SEGR / 0001940.
Nella riunione del 15 dicembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche E di Deboli Intensità - ESEDI - all'amianto in attuazione dell'articolo 249 commi 2 e 4 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2009, n. 81.
L'attuale Provvedimento della Commissione stabilisce che le attività ESEDI devono essere identificate in quelle attività da effettuarsi per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di 2 interventi al mese.
Nella Circolare riportata viene infine sottolineato che durante l'esecuzione delle attività ESEDI dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell'articolo 252 del Decreto Legislativo n. 81/08 con particolare riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie.
La pericolosità dell'amianto dipende dal grado di libertà delle fibre, ossia dalla capacità dei materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili. La presenza in sé dell'amianto non è necessariamente pericolosa, lo diventa qualora le fibre vengono sprigionate nell'aria, per effetto di manipolazione o lavorazione, di vibrazioni, di correnti d'aria, di infiltrazioni di umidità ed altro.
Essendo l'amianto un materiale fibroso e piuttosto friabile, è facile che le piccolissime particelle di cui è costituito una volta inalate, vadano a concentrarsi nei bronchi, negli alveoli polmonari, nella pleura, provocando danni irreversibili ai tessuti.
L' inosservanza della disposizione legislativa vigente può comportare la sanzione dell'arresto tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente.
In conclusione, ogni datore di lavoro che dovrà svolgere un'attività lavorativa saltuaria su materiali contenenti amianto avrà l'obbligo di valutare i relativi rischi, tenendo conto delle Linee Guida della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di determinare se l'attività rientra nelle Esposizioni Sporadiche E di Deboli Intensità ed usufruire delle esclusioni di cui all'articolo 249 comma 2. Pertanto il datore di lavoro dovrà identificare i lavoratori addetti e dichiarare chiaramente che gli stessi possono essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni ESEDI e quindi applicare le misure di prevenzione e protezione previste.
Lettera circolare del 25 gennaio 2011 (formato .pdf 2,37 Mb)