ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA
Per elaborato tecnico della copertura si intende il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura
Elaborato tecnico - Competenze e obblighi
L’elaborato tecnico della copertura è un allegato tecnico parte integrante del fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91,comma 1, lettera b) e all’allegato XVI del D. Lgs. n.81/08 s.m.i;
L’ elaborato tecnico della copertura è predisposto dal coordinatore della progettazione (art.91 D. Lgs. n. 81/08 s.m.i, allegato XVI ) in fase progettuale.
L’elaborato tecnico della copertura deve essere adeguato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art.92 paragrafo b del D. Lgs. n. 81/08 s.m.i, ) in fase esecutiva.
L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato a cura del committente (D.Lgs. n. 81/08 s.m.i, allegato XVI) a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. Per interventi su opere che non prevedono la designazione del coordinatore della progettazione il committente deve incaricare un tecnico abilitato/qualificato per la sua elaborazione. In mancanza del fascicolo delle caratteristiche dell’opera l’elaborato tecnico della copertura costituisce di fatto il primo allegato tecnico che andrà a costituire il fascicolo delle caratteristiche dell’opera.
L’elaborato tecnico della copertura deve essere elaborato da un tecnico abilitato/qualificato.
L’elaborato tecnico della copertura contiene l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati
Elaborato tecnico - Contenuti minimi
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L’elaborato tecnico delle coperture, deve avere i seguenti contenuti ed allegati:
Elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi,degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture; (allegato A)
Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione di cui al successivo articolo 7. Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
(allegato B)
Rapporto verifica di resistenza dei dispositivi di ancoraggio applicati alla struttura di supporto (allegato C)
Documentazione tecnica rilasciata dal fabbricante, secondo le norme vigenti; (allegato D)
Dichiarazione della conformità di corretta installazione e di messa in servizio rilasciata dall’installatore competente/qualificato (allegato E)
Allegato A— Elaborati grafici
Elaborati da tecnico Qualificato/Abilitato
Elaborato grafico della copertura indicante la presenza di presidi fissi,loro posizione,modello,classe di appartenenza e numero di operatori ad esso collegabili
Planimetria indicante le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi,degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura
Tavola grafica del piano di emergenza
Elaborato grafico della copertura indicante l’utilizzo di dispositivi di ancoraggio tramite l’uso dei dispositivi di protezione Individuale (D.P.I.) ad esso collegabili
Planimetria della copertura inerente lo studio eseguito per la selezione dei D.P.I. e delle corrette modalità di utilizzo del sistema di anticaduta
Allegato B— Relazione tecnica illustrativa
Elaborati da tecnico Qualificato/Abilitato Contenuti minimi:
Destinazione attuale dell’immobile
Dati del progettista
Descrizione della copertura
Tipologia della copertura
Struttura della copertura
Destinazione d’uso
Calpestabilità della copertura
Pendenza della copertura
Superfici non praticabili
Presenza di impianti tecnologici
Programma e tipologia delle manutenzioni
Manutenzioni ordinarie
Percorso permanente
Accesso interno/esterno
Presidi fissi tipologia
Tipologia di dispositivi di ancoraggio strutturale
Tipologia di protezioni
Tipologia dei DPI associabili
Valutazione dei rischi
Misure di emergenza
Modalità di lavoro
Allegato C— Rapporto verifica di resistenza dei dispositivi di ancoraggio applicati alla struttura di supporto
Elaborati da tecnico Abilitato - Contenuti minimi
Normative di riferimento
Definizione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di ancoraggio
Definizione delle azioni vincolari agenti sugli elementi di fissaggio
Definizione delle caratteristiche della struttura su cui i dispositivi di ancoraggio verranno applicati
Definizione degli elementi di fissaggio
Verifica di resistenza del fissaggio dei dispositivi di ancoraggio alla struttura di supporto.*
* La verifica può essere elaborata da:
Verifica di resistenza fornita dal Fabbricante e verificata tramite prove certificate da laboratorio.
Verifica di resistenza rilasciata da tecnico abilitato mediante calcolo
Verifica di resistenza rilasciata da tecnico abilitato mediante prove di laboratorio o su campioni tipo.
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LINEE GUIDA
Requisiti dei dispositivi di ancoraggio
I requisiti si basano sulla filosofia che i dispositivi di ancoraggio strutturale siano in grado di sostenere la massima forza dinamica generata a seguito di una caduta dall'alto di una massa complessiva di una o più persone, compreso ogni attrezzatura eventualmente indossata, e ne possano sostenere il carico statico.
Generalità
Un punto di ancoraggio sicuro viene considerato tale quando in caso di arresto di una caduta trattiene una massa complessiva di 100 kg in caduta libera collegata con un sistema di arresto caduta EN 363 che generi una forza non superiore ai 6 kN ( 600 kg) per una persona.
Nel caso di un collegamento multiplo è necessario sommare una forza di 1kN (100kg) per ogni operatore ad esso collegato
Requisiti minimi

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I dispositivi di ancoraggio strutturale devono essere progettati in modo tale che possano, una volta fissati alla struttura, permettere una verifica di resistenza alle sollecitazioni generate dalle forze applicate alla struttura(come previsto e indicato nel manuale tecnico dal produttore). La verifica periodica deve prevedere che la prova possa essere eseguita senza danneggiare la struttura o l’ancoraggio strutturale, permettendone il suo riutilizzo
Qual ora la prova non fosse possibile eseguirla a causa delle deformazioni del sistema la verifica deve essere eseguita su un elemento a campione.
?Non deve essere possibile agli elementi aventi un punto di aggancio/ ancoraggio di staccarsi involontariamente. Se l'elemento o punto di aggancio/ancoraggio mobile può essere rimosso, esso deve essere realizzato in modo che possa essere staccato dopo l'esecuzione di due distinte consecutive e deliberate azioni manuali.
?I dispositivi di ancoraggio devono avere forma e dimensioni tali da consentire ai connettori di ruotare liberamente e posizionarsi nel punto di aggancio nella posizione ideale.
?Per i dispositivi di ancoraggio strutturale composti da più di un elemento o con elementi assemblabili, la progettazione deve essere tale da che gli elementi non possano apparire correttamente assemblati senza essere saldamente collegati tra loro.
obblighi del committente e coordinatore
D.Lgs 81/08 s.m.i.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dellメopera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui allメarticolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici lメattuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nellメ Allegato XV;
b) predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dellメopera, i cui contenuti sono definiti all' Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo to condelle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non │ predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), │ preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Elenco Linee Guide
attinenti gli elementi utili per un corretto uso di sistemi di accesso e transito in copertura)
Linee Guida per l'individuazione e l'uso di Dispositivi di Protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta (File PDF)
(Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)
DOWNLOAD
Linee Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante FUNI (File PDF)
IL Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235 (ndr. attualmente sostituito dal Dlgs 81/08 ): “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”, contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Questa linea guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l'accesso, il posizionamento e l'uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di funi, fornisce indicazioni relative ai contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento di questa particolare attività in cui l'operatore è esposto costantemente al rischio di caduta dall'alto.
Scopo principale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore di attività, caratterizzato dalla presenza prevalente di piccole imprese, in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono principalmente dall'uso corretto di tali attrezzature.
(Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)
DOWNLOAD
Linea guida per la scelta, l'uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi (File Pdf )
Parapetti provvisori, reti di protezione, sistemi combinati (Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)
DOWNLOAD
Linee Guida sul TRASPORTO DI PERSONE E MATERIALI fra piani definiti in cantieri temporanei
Prima Parte (File Pdf)
Seconda Parte (file PDF)
(Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)

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Adeguamento al D. Lg.vo 359/99 per il settore edilizio movimentazione dei carichi e sollevamento persone. (File PDF)
La Direttiva europea 89/655 ed i suoi successivi emendamenti forniscono i requisiti di adeguamento cui debbono soddisfare le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori e quindi il minimo livello tecnologico di sicurezza che il datore di lavoro deve assicurare per la sua impresa. Il D.Lgs 4 agosto 1999 n. 359 Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, contiene prescrizioni significative di adeguamento sia di carattere tecnico che organizzativo, in particolare per le macchine mobili e di sollevamento e trasporto. Con queste linee guida si è voluto fornire un indirizzo utile per la informazione e formazione degli addetti alla movimentazione dei carichi nel settore edile, stante l'alto numero degli infortuni registrati negli ultimi anni presso le aziende di questo comparto. In molti casi si è trattato di “rammentare” quanto già era nella pratica prevenzionistica ovvero aggiornarlo secondo indirizzi più moderni ed in linea con le nuove prestazioni delle macchine. Si sono prese a riferimento, per rappresentare lo stato dell'arte e della tecnica, le normative europee ed internazionali (ISO) disponibili più aggiornate. Si spera, pertanto, di fornire uno strumento per aiutare datori di lavoro e lavoratori a garantirsi per un uso più sicuro degli apparecchi di sollevamento e trasporto nel settore dei lavori nei cantieri edili.
(Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)
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Linee Guida per l'uso la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione delle SCALE PORTATILI sgabelli in ambiente domestico (File PDF)
I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall'alto e quindi ad infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni totali, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.
(Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)
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GUIDA TECNICA PER LA SCELTA, L'USO E LA MANUTENZIONE DEGLI ANCORAGGI
Il tema degli ancoraggi nel settore delle costruzioni è da sempre molto dibattuto, la legislazione in materia di
prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro e quella tecnica non affrontano mai in maniera organica,
esplicita ed esauriente la problematica di come identificare, qualificare, progettare ed installare questi sistemi.
La confusione scaturisce dal fatto che essi possono essere classificati secondo la direttiva prodotti da costruzione
89/106/CEE, recepita in Italia dal DPR 246/93, secondo la direttiva DPI 89/686/CEE, recepita in Italia dal DLgs 475/92, secondo le norme tecniche (si pensi alla UNI EN 795), secondo alcune circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (è il caso degli ancoraggi dei ponteggi) mentre per altri non esiste di fatto un preciso riferimento normativo.Questa guida si propone di contribuire a far chiarezza nel settore, fissando alcuni concetti che costituiscono il punto di partenza per successive valutazioni.
(Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)
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