Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/42 sui DPI

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17 

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17 
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (19G00023) (GU Serie Generale n.59 del 11-03-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2019

In Gazzetta il decreto di adeguamento al Regolamento UE 2016/425 per l’immissione sul mercato dei Dispositivi di Protezione Individuale

In vigore dal 12 marzo norme più chiare per la fabbricazione e commercializzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale, DPI.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 59 del 11 marzo 2019) il dlgs 17/2019, contenente: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il provvedimento modifica, in pratica, la normativa nazionale in materia di DPI, in modo da renderla compatibile con il Regolamento europeo.

L’obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi, superando le differenze applicative riscontrate in passato attraverso un provvedimento identico per tutti gli Stati membri; nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.

Regolamento UE 2016/425 che dal 21 aprile 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/425 sui DPI, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai suddetti dispositivi.

Il Regolamento stabilisce:

i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori
le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea
gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, dei distributori
le regole, obbligatorie per tutti gli stati membri dell’Unione Europea senza necessità di un recepimento

Il Regolamento riguarda i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo; deve, inoltre, essere applicato a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Dlgs 17/2019 di adeguamento al Regolamento europeo

Lo scopo del decreto (dlgs 17/2019) è di favorire la circolazione di beni e servizi in Europa ed imporre nuove responsabilità in capo agli operatori economici della filiera.

In particolare, tali modifiche riguardano:

il necessario coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti
l’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi
la maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati
la semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità
la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

Le principali modifiche al precedente D.Lgs. n.475/1992 apportate dal D.Lgs. 17/2019:

I DPI possono essere immessi sul mercato se presenti nelle "Categorie di DPI" (Art. 4) e se rispettano le indicazioni delle "Procedure di certificazione CE" (Art. 5). I DPI ritenuti conformi debbono avere la marcatura CE e il fabbricante - o il mandatario stabilito all'interno del territorio dell'Unione Europea - possano presentare la documentazione richiesta e, qual'ora si trattasse di DPI di II o III categoria, la documentazione richiesta negli allegati quinto, sesto, settimo e ottavo del regolamento dedicato ai Dispositivi di Protezione Individuale.
La marcatura CE, ora, deve seguire in toto le indicazioni riportate negli articoli 16 e 17 del Regolamento Europeo sui DPI; prima, invece, era presente l'art.12 che ne disponeva le regole.
Novità anche sul piano delle procedure di valutazione di conformità. L'art. 5 richiede al fabbricante di procedere con la valutazione di conformità e redigerne la documentazione tecnica.
Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ora saranno impegnati nella vigilanza del mercato dei DPI e potranno avvalersi delle camere di commercio per la sorveglianza degli stessi.
Le Sanzioni sono un altro punto focale delle modifiche del Decreto in oggetto. Si sostituisce infatti il precedente art.14 e vanno ad elencarsi tutte le modifiche relative alla questione sanzionatoria verso i fabbricanti che immettono sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.
Gli Oneri e i Pagamenti sono stati anch'essi modificati e sono "a carico degli operatori economici interessati".
Anche il Testo Unico sulla Sicurezza riceve modifiche da questo nuovo Decreto Legislativo. L'art. 74 viene modificato inserendo un richiamo al regolamento UE n. 2016/425 e ne viene aggiunto un comma, il secondo, dove si specifica che, ai fini del testo unico non costituiscono DPI i dispostivi ivi citati. In ultima istanza subisce modifica anche l'art. 76 relativo ai requisiti dei DPI nel quale nuovamente si fa riferimento al Regolamento UE n. 2016/425 e vengono argomentati i vari requisiti dei Dispositivi di Protezione previsti dal comma 2.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81


Ai sensi del D.Lgs. 17/2019 sono stati modificati nel capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2.


Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 74:
1) al comma 1, le parole: «Si intende» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.»;
2) al comma 2, le parole: «Non costituiscono DPI» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI»;
b) all’articolo 76:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»;
2) al comma 2, le parole: «I DPI di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1».



Questi i due articoli modificati, nella nuova versione:

Articolo 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 
(…)

 
Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente:
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio»;

b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni) .
- 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI.
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.»;

c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI) .
- 1. Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.

2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;

d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza).
- 1. I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI. 
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 15 e all’allegato III del regolamento DPI, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.»;

e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Procedura di valutazione della conformità).
- 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all’allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato.
2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI.

3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI.»;
f) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Organismi notificati) . 
- 1. Le attività di cui all’articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c) , e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI, sono effettuate da organismi notificati autorizzati ai sensi del presente articolo. 

2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI.

3. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 27 del regolamento DPI.

4. L’autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l’accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dietro corresponsione di tariffa ai sensi dell’articolo 15.

5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione.

6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione vigilano sull’attività degli organismi notificati autorizzati e hanno facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI.

7. Qualora l’organismo di valutazione della conformità non soddisfi più i requisiti di cui al comma 2, l’autorizzazione è revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’autorità di notifica procede secondo quanto previsto dall’articolo 30 del regolamento DPI.

8. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V del regolamento DPI secondo la procedura di cui all’articolo 28 del regolamento DPI.

Disposizioni di raccordo e abrogazioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 89/686/CEE, abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/425, si intendono fatti a quest’ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X al regolamento stesso.
3. Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, è abrogato.

Questo articolo non tiene conto del Il D.Lgs. n. 17/2019

Il D.Lgs. n. 17/2019 detta la nuova disciplina sui dispositivi di protezione Individuale (Dpi) di cui all’art. 2 del regolamento (Ue) n. 2016/425 (il cosiddetto “regolamento Dpi”) Il provvedimento armonizza la legislazione italiana con il regolamento Dpi che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, nonché le norme sulla libera circolazione dei Dpi nell’Unione
La nuova disciplina trova applicazione anche ad alcuni prodotti che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, che in precedenza erano invece esclusi

LE CATEGORIE DI RISCHIO 

Categoria 1 

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: 

a) lesioni meccaniche superficiali; 

b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua; 

c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; 

d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole); e) condizioni atmosferiche di natura non estrema 

Categoria 2 

Comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III 

Categoria 3 

Comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: 

a) sostanze e miscele pericolose per la salute; 

b) atmosfere con carenza di ossigeno; 

c) agenti biologici nocivi; 

d) radiazioni ionizzanti; 

e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C; 

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore; 

g) cadute dall’alto; 

h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione; 

i) annegamento; 

j) tagli da seghe a catena portatili; 

k) getti ad alta pressione; 

l) ferite da proiettile o da coltello;

 m) rumore nocivo 


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