Disposizioni di prevenzione incendi impianti di climatizzazione

DECRETO 10 marzo 2020


Campo  di  applicazione
 
1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  si applicano  alla progettazione,  alla  costruzione,  all'esercizio    e    alla    manutenzione degli  impianti  di  climatizzazione  inseriti  nelle  attivita',  sia  nuove che     esistenti,    soggette    ai    controlli    di    prevenzione    incendi    e progettati    applicando    le    regole    tecniche    allegate      ai      decreti ministeriali  citati  in  premessa.
 
Art.  2 Disposizioni  tecniche
 
1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  tecniche    di prevenzione   incendi,   negli   impianti   di   climatizzazione     e condizionamento  di  cui  all'art.  1,  laddove  e'    prescritto    l'utilizzo di  fluidi  frigorigeni  non    infiammabili    o    non    infiammabili    e    non tossici,  e'  ammesso  anche l'impiego  di  fluidi  classificati  A1    o    A2L secondo la  norma  ISO  817    «Refrigerants    -  designations    and     safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione,  l'esercizio    e    la    manutenzione    degli    impianti    a regola  dell'arte.

2.    Gli    impianti    di    climatizzazione    e    condizionamento    di    cui all'art.    1    sono   considerati    impianti    rilevanti    ai    fini      della sicurezza    antincendi.    

La    documentazione    prevista    al    punto      3.2 dell'allegato  II del  decreto  del  Ministro  dell'interno  7  agosto    2012 relativa  alla  dichiarazione  di  conformita'  viene  prodotta  comprensiva del  manuale  di  uso e  manutenzione.


3.  Il manuale  di  uso e  manutenzione  viene    predisposto,    in    lingua italiana, a   cura   dell'impresa   di   installazione   dell'impianto   di climatizzazione  e  condizionamento,  in  accordo  alle    previsioni    delle norme  tecniche    applicabili,    tenendo    conto    dei    dati    forniti    dai fabbricanti    dei    componenti    installati    e    contiene    il  piano    dei controlli,  delle  verifiche  e  delle  operazioni  di  manutenzione.
 
Art.  3 Disposizioni  finali
 
1.  Il presente  decreto  entra  in  vigore  novanta  giorni  dopo  la    data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO

Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word

PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

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