Delega per l'intero complesso aziendale (art. 16 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Delega per l'intero complesso aziendale (art. 16 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).
 
 
Il giorno ……….. , davanti a me, dott. Notaio [1]……………. residente a ………. e iscritto al Collegio di …………, è comparso il sig. …………… (di seguito delegante), nato a  ………. il …….. e domiciliato per la carica  in ………… , via ………… il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante e di datore di lavoro della ………… (impresa) con sede  in  ………….., via ………….. , partita IVA …………..
Il comparente, della cui identità personale, qualità e poteri di firma io Notaio sono certo, col mio consenso dichiara di rinunciare alla assistenza di testimoni al presente atto.
 
 
PREMESSO CHE
 
-        nell’ambito dell’organizzazione aziendale della……………… (impresa), considerati gli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla direzione dell’impresa e sulla base di un opportuno criterio di suddivisione ed attribuzione dei compiti, in correlazione a competenze tecniche specifiche, si presenta la necessità di affidare, mediante delega, le funzioni connesse al rispetto e all’attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;
-        la delega delle funzioni in questione deve avvenire a favore di soggetti idonei e qualificati, per specifiche cognizioni tecniche acquisite;
-        occorre affidare al delegato il compito di vigilare su ogni attività attinente o comunque connessa alla produzione, assumendo pertanto ogni consequenziale responsabilità per tutti gli atti ed i fatti illeciti riferibili alla predetta attività;
 
PREMESSO INOLTRE CHE
 
-        il sig………., per l’esperienza acquisita sul piano tecnico e gestionale, è particolarmente preparato per organizzare il lavoro con specifica cura all’aspetto della sicurezza degli addetti e di terzi;
 
TUTTO CIO’ PREMESSO
 
Il sottoscritto ……. delegante, nella qualità di cui in premessa, nomina e costituisce procuratore della ………. (impresa) il sig …….. delegato, che assume la funzione di delegato per la sicurezza per l’intero complesso aziendale, attribuendogli i compiti e i connessi poteri, di seguito specificati:
 
1.      Disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni di igiene e sicurezza del lavoro ed, in particolare, nel D. Lgs. 81/08, necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti, e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose.
 
2.      Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:
-      accertare che i responsabili dei vari reparti aziendali e dei cantieri[2] conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
-      aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari reparti aziendali e dei cantieri2 sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l’adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
-      impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
-      eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nei vari reparti aziendali e nei cantieri2 onde accertare, con la necessaria periodicità, l’applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
-      adottare, a norma del regolamento del personale aziendale provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare ;
-      mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione infortuni e di controllo (INAIL, D.P.L., A.S.L., etc.) rappresentando l’Impresa per quanto occorra con facoltà all’uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;
-      rappresentare l’Impresa nelle ispezioni amministrative e nelle inchieste giudiziarie.
 
3.      Dare attuazione alle  norme del D.Lgs. 81/08 che qui di seguito si sintetizzano:
-      programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
-      eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
-      rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
-      ridurre i rischi alla fonte;
-      sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
-      limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
-      limitare l’utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
-      dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
-      allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
-        fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
-        promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-        programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, a anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
-        attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
-        predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;
-        effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
-        nominare il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
-        designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
-        nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
-        fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
-        prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
-        richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
-        inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
-        nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
-        adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 
-          informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
-          adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
-          astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
-          consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
-          consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
-          prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
-          comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
-          aggiornare il registro infortuni[3];
-          consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
-          adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
-          nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
-          nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
-          aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
-          comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
-          vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
-          vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 Obblighi del preposto, 20 Obblighi dei lavoratori, 22 obblighi dei progettisti, 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, 24 obblighi degli installatori e 25 Obblighi del Medico competente;
-          verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione:
-          fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; [4]
-          cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 4
 
 
-        coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva; 4
-        elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. 4
-        adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i[5].;
-        predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;5
-        curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;5
-        curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;5
-        curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;5
-        curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;5
 
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal T.U. n. 81/2008 e s.m.i..
 
La presente delega viene conferita al delegato con i più ampi poteri, in piena autonomia decisionale ed economica[6] e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti intendendosi, in sostanza, attribuirgli tutti i compiti e le responsabilità connessi agli adempimenti delegabili previsti dalla normativa vigente.
 
Il delegato, verificata alla data odierna la completa rispondenza dei macchinari, degli strumenti e degli apparati aziendali alla disciplina antinfortunistica di prevenzione, di protezione, di sicurezza e di igiene del lavoro sopra richiamata, nonché l’esistenza dei presidi richiesti dalla legge per la tutela della salute dei lavoratori, della sicurezza e igiene del lavoro, dichiara di accettare l’incarico di cui al presente atto e di assumere le conseguenti responsabilità in relazione a quanto sopra esposto.
 
Si fa presente inoltre che l’attività del delegato verrà sottoposta a vigilanza   al fine di appurare l’effettiva attuazione dei compiti soprariportati e verrà esercitata con le modalità e la frequenza che il delegante riterrà utile.
 
IL DELEGANTE                                                                                                            IL DELEGATO)
                                                                                                                                  (per accettazione)
 
_______________                                                                               _______________________
 
 

[1] Nel facsimile si è ipotizzato il conferimento della delega tramite atto  notarile. Ciò non preclude altre forme di conferimento di delega purché sia garantito il requisito della “data certa”.
[2] Da eliminare nel caso di delegati che si occupino delle sole attività fisse dell’impresa.
[3] Tale obbligo sarà in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 comma 4 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i..
[4] Tali obblighi si intendono assolti in caso di presenza di Piano di sicurezza e di coordinamento e di Piano operativo di sicurezza
[5]  Da eliminare nel caso di delegati che si occupino delle sole attività fisse dell’impresa.
[6] Non si ritiene opportuno indicare un limite di spesa, fermo restando, comunque, il diritto del delegante di essere tempestivamente informato almeno delle spese di importo di maggio rilievo. D’altro canto, non si ritiene compatibile con una effettiva delega di funzioni il potere di autorizzazione preventivo di spesa da parte del delegante.


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