Datore Lavoro servizio primo soccorso e antincendio

Con le modifiche del DLgs 151/2015, quindi, il datore di lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

Il DLgs n. 151 del 14 settembre 2015, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, in vigore dal 24 settembre, titola Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Nel Titolo I Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni, il Capo I riguarda Inserimento mirato delle persone con disabilità. Nel Capo II, invece, sono indicate le novità introdotte a proposito della “costituzione e gestione del rapporto di lavoro”.

Della razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si occupano gli Artt. 20 e 21 del Capo III. (Leggi: Testo unico coordinato settembre 2015, che riporta anche le modifiche introdotte dai decreti attuativi Jobs Act)

L’art. 20 ha per oggetto la modifica dell’art. 34 del TU 81/08, sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi.

In conseguenza della modifica (mediante abrogazione del comma 1-bis*) dell’art. 34, per il datore di lavoro non vi sono più i limiti disposti in relazione alle dimensione delle imprese, ovvero fino a cinque lavoratori, in ordine alla possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.

Con le modifiche del DLgs 151/2015, quindi, il datore di lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

Da qui anche la modifica al seguente comma 2-bis, nel quale sostituendo l’abrogato riferimento “comma 1-bis”, con le parole di “primo soccorso nonché di prevenzione incendi ed evacuazione” assume tale aspetto: “il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”



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