Data Certa Dvr, documento valutazione dei rischi

Il DVR deve avere data certa?

SI! DEVE AVERLA , SCOPRIAMO COME.

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi:
Comma 2:2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato...omissis

E’ quindi indispensabile attribuire la data certa al DVR; in mancanza di tale data il documento è giudicato come non redatto, ovvero può intendersi che è stato redatto solo dopo la richiesta degli ispettori.

L’evidenza della sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS o del RLST e del MC costituisce quindi attestazione della data certa.


chiarimenti sulla sanzione in caso di DVR senza data certa

D.lgs. 81/08: in base a quale articolo viene sanzionata la mancanza di data certa sul documento di valutazione dei rischi? Redarre un documento senza la data certa equivale alla mancata valutazione dei rischi? A cura di R. Dubini.
La risposta. A cura di R. Dubini da articolo pubblicato su puntosicuro.

Esemplifico, devo indagare su un infortunio sul lavoro avvenuto il 20 maggio 2009, e del quale per motivi che qui non interessano, io U.p.g. della Asl territorialmente competente ne vengo a conoscenza alla fine di giugno 2009. Chiedo al datore di lavoro la prova di aver valutato il rischio relativo alla mansione di cui all'infortunio attraverso il DVR: il datore di lavoro mi consegna un DVR datato 16 maggio 2009, firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e per avvenuta collaborazione di cui all'art. 29 (non per presa visione, la sola presa visione è una violazione dell'art. 29 medesimo) del medico competente e dal RLS per avvenuta consultazione.

Apparentemente il documento è in regola, in quanto redatto prima dell'infortunio. In realtà il documento è privo di data certa (necessaria a provarne l’esistenza) in quanto manca la firma autenticata dei sottoscrittori, non è stato inviato con posta certificata, o con timbro postale attestante la data certa come da disposizione delle poste italiane n. 93/2007.

La conseguenza è che l'U.p.g. deve redigere verbale di prescrizione attestando che il documento era legalmente inesistente prima della data dell'infortunio, non essendo stata data la prova della data certa del 16 maggio, ma essendo stata prodotta all'U.p.g. della Asl in data 20 giugno 2009, la data certa risulta essere quella in cui il documento viene prodotto all'U.p.g.

E dunque una data posteriore all'infortunio. Andrà quindi contestata al datore di lavoro la mancata elaborazione del DVR prima del 20 maggio 2009, e il contravventore, che peraltro ha redatto il DVR, andrà ammesso al pagamento di 1/4 dell'ammenda con la prescrizione "ora per allora". L'U.p.g. comunicherà al PM che il DVR non ha data certa, e non risulta redatto prima della data dell'infortunio, essendo privo del requisito della data certa.
* L’articolo 17 del d.lgs. 81/08 indica gli obblighi non delegabili del datore di lavoro:

Art. 17.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.


La sanzione prevista per il comma 1 lettera a) dell’art. 17 è riportata nell’ art. 55 c. 1 l. a) ed è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro

Art. 55.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

[…]

A cura di R. Dubini.



Metodi per certificare l’esistenza di un documento in una precisa data

Esistono dei casi in cui la legge prevede che sui documenti venga apposta una data certa. L’esempio tipico è quello del DVR, ovvero il documento di valutazione dei rischi, ma può essere richiesta anche in altre occasioni. In questo modo il legislatore ha voluto annullare i rischi di una possibile retrodatazione dei documenti.

Come apporre la data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi?

Ci sono 6 modalità per apporre la data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi:

-sottoscrizione congiunta del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLS/RLST) e del Medico Competente;


-posta elettronica certificata (PEC) in cui il DVR viene spedito in formato pdf via PEC alla propria casella PEC oppure ad un altro account di posta elettronica certificata;


-raccomandata senza busta in cui il documento di valutazione dei rischi viene inviato, privo di busta, al proprio indirizzo aziendale con avviso di ricevimento allo stesso mittente così che il codice barra di spedizione possa certificare l’invio e la data in cui è avvenuto;


-data certa digitale tramite marca temporale (EPCM) in cui sul documento di valutazione dei rischi viene apposta una marca postale elettronica temporale acquistata su Postel, in modo da associare a un documento informatico una firma digitale, una data e un orario che sono giuridicamente certi e opponibili ai terzi;


-atto protocollare per gli Enti Pubblici che riguarda in particolare le pubbliche amministrazioni e si tratta dell’adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto stesso;


-autentica del notaio in cui il notaio provvede ad effettuare una “copia conforme” del DVR con apposizione della data certa e della propria firma accompagnato da un verbale di deposito; questa modalità è sicuramente quella più costosa.

-registrazione del documento in blockchain


Non è più disponibile, invece, il servizio data certa di Poste Italiane, che consisteva nel fare apporre, presso un ufficio postale, il timbro sul DVR avente corpo unico.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, dopo l’apposizione della data certa, va conservato in azienda come prescritto dal Testo Unico. Può essere conservato in formato cartaceo oppure in formato digitale.

Poste Italiane dal 1 aprile 2016 non eroga più il servizio “Data Certa”

Poste Italiane dal 1 aprile 2016 non eroga più il servizio “Data Certa”, vale a dire il servizio che consentiva di apporre un timbro postale su un documento al fine di attestarne la data (giorno, mese e anno) della sua formazione e renderlo così opponibile a terzi, superando qualsiasi contestazione in ordine al momento di formazione del documento stesso.
esistono ulteriori metodi ai quali si può ricorrere per ottenere la data certa su un documento. In questo articolo vi indicheremo alcuni dei più comuni.

Alternative agli uffici postali per ottenere la "data certa"

A seguito di una recente comunicazione di Poste Italiane Spa non è più possibile richiedere a un ufficio postale l'apposizione del timbro al fine di usufruire della “data certa”, tramite la quale è possibile ottenere la prova che il documento è stato formato in un determinato giorno, mese e anno.

Per ottenere questo tipo di certificazione esistono sistemi alternativi.

• Un notaio può procedere a effettuare una “copia conforme” del documento con apposizione della data e della propria firma.


• Ci si può recare all'Agenzia delle entrate che registra il documento presso i propri archivi, a seguito del pagamento di una imposta di registro di 200 euro (codice tributo 109T).


• Il documento può essere inviato a se stessi, o alla parte interessata, in plico senza busta per raccomandata (il codice a barre di spedizione certifica l'invio e la data in cui è avvenuto).


• Il documento può essere inviato tramite Pec (occorre conservare la presa in carico del documento e la mail di invio).

• Si può apporre una marca postale elettronica (EPCM).

• È possibile appore una marca “virtuale” su un documento informatico associando allo stesso data e ora certa. A tal fine non è necessario sottoscrivere lo stesso con la firma digitale.

L’evidenza della sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS o del RLST e del MC costituisce quindi attestazione della data certa.


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