CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA AMBIENTI MODERATI E AMBIENTI SEVERI

Ambienti Moderati Severi Cadi/Freddi

l D.Lgs. 81/08, all’art. 180 del Titolo VIII – Agenti fisici, ha inserito il Microclima tra gli agenti fisici per i quali viene resa obbligatoria la valutazione del rischio ai sensi dell’art.181. Tale valutazione deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

In aggiunta alle disposizioni contenute nel titolo VIII, il d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i si occupa di microclima anche in una parte dell’allegato IV (Luoghi di lavoro), a sua volta richiamato dall’art. 63 (Requisiti di salute e sicurezza), il quale richiede la conformità dei luoghi di lavoro agli elementi ivi indicati. In particolare il microclima compare ai punti 1.9.2 e 1.9.3 del citato allegato IV, che riportiamo integralmente:

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1 La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

1.9.2.3 La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4 Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5 Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.3 Umidità

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l’umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non fornisce metodologie o strumenti analitici per effettuare una valutazione numerica. E’ necessario, pertanto, far riferimento alla normativa tecnica di settore (Ergonomia degli Ambienti Termici) riportata nella sezione Normativa e di seguito illustrata.

Ai fini di una valutazione quantitativa dell’esposizione ad ambienti termici, è necessario comprendere se, per l’ambiente che si sta valutando, esistono dei vincoli sui parametri microclimatici legati all’attività produttiva o meno:

 Se la risposta è negativa si tratta di ambienti moderabili, che vengono valutati con l’indice PMV in associazione con l’indice PPD, tenendo presente che, nelle condizioni esterne agli intervalli di applicabilità indicati in tabella 1, possono insorgere rischi sulla salute, con particolare riferimento ai sottogruppi particolarmente sensibili  che operino in tali ambienti.

  Se la risposta è affermativa si tratta di ambienti vincolati (ambienti severi),

caldi o

freddi

che vengono valutati rispettivamente mediante l’indice WBGT o modello PHS i primi, e indice IREQ i secondi.

Negli ambienti severi esiste di solito un vincolo legato alle necessità produttive o alle condizioni ambientali che non consente interventi che permettano il raggiungimento delle condizioni di comfort. In tal caso, l’obiettivo da porsi è la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, il cui sistema di termoregolazione può essere sollecitato in maniera significativa nel tentativo di mantenere la temperatura centrale nei limiti fisiologici. In tali ambienti sarà necessario valutare l’esposizione dei soggetti esposti per motivi professionali, che dovranno essere formati sul rischio specifico e sulle procedure di lavoro corrette ai fini della prevenzione dei rischi sulla salute, con particolare attenzione  nei riguardi dei soggetti “sensibili”.

I parametri ambientali sono misurabili direttamente mediante centralina microclimatica e consentono di caratterizzare l’ambiente termico in esame; i due parametri “soggettivi”, al contrario, non sono misurabili direttamente, pertanto le valutazioni del metabolismo energetico e dell’isolamento termico vengono effettuate mediante l’utilizzo di opportune norme tecniche. Noti i sei parametri citati, si è in grado di svolgere le procedure analitiche che conducono al calcolo degli indici che hanno alla base, nella maggior parte dei casi, l’equazione di bilancio termico.

Criteri valutativi per ambienti “moderati”

Per la valutazione degli ambienti moderati si fa riferimento alla UNI EN ISO 7730: Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale.

Gli indici su cui si basa la valutazione comfort/discomfort globale sono due:

-               Predicted Mean Vote (PMV) – Voto medio previsto

-               Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) – Percentuale prevista di insoddisfatti.

Si fa presente che tali criteri non si applicano in genere  a soggetti particolarmente sensibili, o con requisiti termici speciali, per i quali si raccomanda di mantenere sempre condizioni termiche molto prossime  alla "neutralità" (vedi Categoria A in tabella 2), secondo quanto indicato nella norma specifica  EN 16798-2.

PMV – Predicted Mean Vote (voto medio prevedibile)

Il calcolo dell’indice è basato sull’equazione di bilancio termico.

Per valutare il metabolismo energetico si può utilizzare la UNI EN ISO 8996:2005. 

Per valutare l’abbigliamento termico si fa riferimento alla UNI EN ISO 9920:2009.

Considerato che il PMV quantifica un voto medio, si assume che esista comunque una percentuale di persone che non sono soddisfatte rispetto alle condizioni termiche in esame e che voterebbero caldo, molto caldo, o freddo, molto freddo.

Tale percentuale viene quantificata dall’indice PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied.

Il PMV rappresenta il giudizio medio che darebbe un gruppo di individui adulti sani privi di particolari necessità termiche, esposte all’ambiente termico in esame, espresso in una scala a 7 punti:

+3  molto caldo,

+2  caldo,

+1  leggermente caldo

0    neutro

-1   leggermente freddo

-2   freddo

-3   molto freddo

L’indice PMV fornisce un giudizio medio sulla condizione di comfort/discomfort globale, ovvero relativo al corpo nella sua interezza.

Qualora uno solo di tali parametri non ricada in tale intervallo l’indice PMV non è più un indicatore efficace di comfort termico, in quanto in questi casi il sistema di termoregolazione del soggetto è già in una condizione di sollecitazione significativa nel tentativo di mantenere la temperatura centrale nei limiti fisiologici: ad esempio se la temperatura ambientale è superiore a 30 °C e/ o  la pressione parziale di vapore superiore a 2,7 kPa si rende necessaria la tutela degli individui esposti per prevenire la possibile insorgenza di  effetti sulla salute.  Pertanto al di fuori di tali intervalli di applicabilità i criteri dettati dallo standard ISO 7730 basati sulla valutazione del PMV perdono di validità e vanno adottati  interventi immediati per riportare i parametri microclimatici di tabella 1 all’interno degli intervalli di applicabilità dei criteri del PMV, e valutare quali siano nell'immediato gli interventi da mettere in atto per  prevenire l'insorgenza di possibili effetti sulla salute dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento ai soggetti particolarmente sensibili o con disabilità termiche che operino in tali ambienti.

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Fonte: Paf

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