CORE PROTOCOL PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI ADDETTI IN SANITA’

La Regiona Lombardia ha emanato il Decreto n. 1697 del 09 febbraio 2018 per il settore sanitario, da cui nasce l’opuscolo dal titolo Core protocol per la sorveglianza sanitaria degli addetti in sanità.

Il gruppo di lavoro incaricato della redazione di un “Core protocol per la sorveglianza sanitaria degli addetti in sanità” ha predisposto, sulla base della letteratura scientifica più recente, una proposta di documento condiviso in seno alla Rete UOOML.  
 
Il presente documento, dopo valutazione nei Laboratori di approfondimento pertinenti al suo contenuto (Patologie da sovraccarico biomeccanico; Stress Lavoro-correlato; Ruolo del servizio di Prevenzione in Sanità), è stato presentato alla Cabina di regia che lo ha validato nella seduta del 19 maggio 2017, coerentemente al modello organizzativo consolidato per lo sviluppo delle strategie e per il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (ex d.g.r. n. X/1104/2013 «Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro») 
 
Il protocollo si configura quale supporto per l’attività dei medici competenti, modulabile sulla base di integrazioni e di variazioni individuali, determinate anche dagli esiti della valutazione dei rischi di ciascuna azienda sanitaria e socio-sanitaria, nonché di specifiche successive normative, regolamenti e linee guida.  
 
Il protocollo sarà oggetto:  di integrazioni e revisioni periodiche, in modo da poter rappresentare nel tempo un punto di riferimento sempre aggiornato;  di fasi di implementazione in ordine prioritariamente alla rilevazione della sua applicazione a finalità preventivo-epidemiologiche e alla perfetta integrazione con i principi della Total Worker Health indicato dal NIOSH, allo scopo di concorrere alla prevenzione delle patologie cronico degenerative non trasmissibili. 


Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria aziendale 
 
La sorveglianza sanitaria può essere definita come “l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica” (Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria della SIMLII).  Nella pratica essa si realizza attraverso:  la conoscenza della valutazione dei rischi lavorativi propri della mansione;  l’identificazione di eventuali condizioni di salute che possono controindicare mansioni che comportano rischi particolari;  la valutazione di eventuali condizioni di salute suscettibili di aggravamento in seguito all’espletamento della mansione assegnata. La sorveglianza sanitaria mira, dunque, ad identificare precocemente eventuali alterazioni dello stato di salute lavoro-correlate e questo si realizza mediante lo studio della funzionalità degli organi ed apparati che possono essere bersaglio di fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro.  Inoltre, essa è rivolta ad evidenziare anche quelle alterazioni delle condizioni di salute che, pur non essendo conseguenti all'esposizione a fattori di rischio professionali, possono venire aggravate dalla specifica attività lavorativa o rappresentare un fattore di ipersuscettibilità per lo sviluppo di altre patologie o per il rischio infortunistico. Come espresso nella definizione iniziale, scopo della sorveglianza sanitaria, in particolare della sorveglianza medica preventiva e periodica, è giungere alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni singolo lavoratore, obbligo previsto dalla normativa vigente.   Il protocollo di sorveglianza sanitaria viene definito in base ai rischi indicati nel Documento di valutazione dei rischi; d’altra parte i risultati della sorveglianza sanitaria costituiscono un elemento di verifica/approfondimento fondamentale per la valutazione dei rischi a livello sia individuale sia di gruppo omogeneo.   
 
È importante richiamare che la sorveglianza sanitaria del lavoratore agisce a livello di prevenzione contribuendo al contrasto dei fattori di rischio e a livello di promozione della salute sviluppando stili di vita salubri in risposta a bisogni di salute individuali ma anche dei contesti lavorativi, ambientali e sociali. Peraltro in taluni settori di attività gli scorretti stili di vita, oltre ad incidere negativamente sulla salute dei lavoratori, possono avere ripercussioni anche sul fenomeno infortunistico. 


La sorveglianza sanitaria per il singolo lavoratore si articola in una visita ed accertamenti preventivi (prima visita), seguiti da visite ed accertamenti periodici. Sono altresì possibili visite aggiuntive a richiesta del lavoratore e visite di fine rapporto per coloro che sono stati esposti a rischio chimico classificato come non irrilevante per la salute. 
 
La visita preventiva è effettuata prima dell’inizio di ogni attività che comporta rischi per la salute (è possibile realizzarla anche in fase pre-assuntiva) e prevede indagini di tipo clinico, strumentale e/o di laboratorio volte ad evidenziare eventuali alterazioni, congenite o acquisite, degli organi ed apparati “bersaglio” dei fattori di rischio professionali e/o alterazioni che possono rappresentare una condizione clinica di maggiore suscettibilità. Lo scopo è valutare l’idoneità psicofisica del soggetto alla mansione specifica, alla luce dei rischi, compreso quello infortunistico, che questa comporta. Analoga finalità deve avere la visita per il cambio mansione. 
 
La visita e gli accertamenti periodici sono finalizzati ad individuare l’insorgenza di eventuali variazioni precoci e reversibili dello stato di salute del lavoratore causate dall’esposizione a specifici fattori professionali di rischio o insorte per ragioni non connesse all’attività lavorativa, ma in grado di determinare controindicazioni allo svolgimento della mansione specifica. Gli esami integrativi - sia alla visita preventiva che periodica - devono essere mirati all'individuazione il più possibile precoce dei danni a carico degli organi bersaglio. Devono essere di elevata sensibilità e specificità, di semplice e rapida esecuzione e ben accetti dai lavoratori.  
 
Le visite a richiesta del lavoratore sono finalizzate ad approfondire eventuali disturbi o patologie che i lavoratori ritengano correlate alla propria attività lavorativa o che possano limitarne la capacità lavorativa, insorti nel periodo che intercorre fra un accertamento programmato ed il successivo. Ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria può chiedere una valutazione al di fuori della normale cadenza delle visite mediche periodiche, che verrà realizzata “qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”, così come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera (b) e comma 2, lettera (c) del D.Lgs. 81/2008. 
 
La visita prima del rientro al lavoro è obbligatoria per disposto di norma dopo assenze per motivi sanitari superiori ai 60 giorni lavorativi ed è finalizzata a verificare che l’idoneità alla mansione specifica non abbia subito variazioni in ragione delle recenti problematiche di salute. 



La visita di fine rapporto è da effettuare solo nel caso di rischio chimico classificato come non irrilevante per la salute, a seguito di licenziamento o pensionamento del lavoratore, per valutare le condizioni di salute e fornire informazioni su quelli che potranno essere eventuali effetti a lungo termine della pregressa esposizione ad agenti chimici. Nel corso della visita, che idealmente dovrebbe coincidere con l’ultimo giorno di lavoro presso la ditta, potrà essere verificata la presenza/assenza di effetti biologici avversi già in atto o, al limite, in esordio; potranno inoltre essere impartite eventuali istruzioni e indicazioni circa l’opportunità di mantenere un regime di controllo sanitario per possibili futuri effetti a distanza. È compito del Datore di Lavoro avvisare tempestivamente il Medico Competente della fine di un rapporto di lavoro, perchè possa essere organizzata la visita. 
 
 
Un aspetto particolare da considerare è l’obbligo che, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite siano altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

indice del documento:

Premessa
1. Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria aziendale
2. Definizione di protocolli sanitari in funzione dei rischi
2.1 Rischi chimici
2.2 Rischi biologici
2.3 Rischi biomeccanici
2.4 Lavoro notturno
2.5 Normativa alcool e stupefacenti
3. Altri aspetti da sviluppare
4. Bibliografia e normativa di riferimento
5. Allegati
Allegato I. Core protocol per la sorveglianza sanitaria degli addetti in strutture sanitarie in relazione ai singoli fattori di rischio
Allegato II. Esempi di applicazione del Core protocol per la sorveglianza sanitaria di figure professionali di strutture sanitarie.



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