Circolare DCPREV n. 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 - chiarimenti
Circolare 14804 del 06/10/2021 - DM 1/09/2021
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha diffuso la circolare 6 ottobre 2021 n. 14804, attraverso la quale sono forniti i primi chiarimenti utili per l'attuazione del decreto DM 1° settembre 2021 (decreto Controlli) che, ricordiamo, ha introdotto la qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori di presidi antincendio.
La circolare, pubblicata il 13 ottobre 2021, offre chiarimenti in merito a:
· requisiti dei docenti,
· individuazione dei soggetti formatori,
· attrezzature indispensabili per i soggetti formatori e le sedi di esame,
· requisiti delle sedi di esame,
· procedure relative all'esame di idoneità.
Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008.
Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:
I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato
Prorogato al 25 settembre 2023.
DECRETO 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 ° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ".
Il decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all'allegato II del decreto 1 ° settembre 2022, disporrà che le disposizioni previste all'articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Si informa che è in corso di pubblicazione il seguente atto normativo di interesse:
DECRETO 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 ° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ".
Il decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all'allegato II del decreto 1 ° settembre 2022, disporrà che le disposizioni previste all'articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
DECRETO 15 settembre 2022
Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (22A05437) (GU Serie Generale n.224 del 24-09-2022)
Art. 1: Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a Decorrere dal 25 settembre 2023.».
Art. 2 Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1°settembre 2021, il Prospetto 3.8 e' sostituito dai seguenti, contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;
b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».
2. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1°settembre 2021 e' aggiunto, infine, il Prospetto 3.14 recante
«Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Al paragrafo 1, comma 5, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo Periodico».
4. Al paragrafo 3, comma 1, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo le parole: «Prospetto 1.» e' aggiunto il seguente periodo:
«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilita' definiti nelle norme tecniche applicabili.».
5. Al paragrafo 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilita' e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attivita' indicate nel Prospetto 1.
Per il dettaglio delle conoscenze, abilita' e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».
6. Al paragrafo 3, comma 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti che seguono».
7. Al titolo del Prospetto 2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «competenze» e' aggiunta la seguente: «generali».
8. Al paragrafo 4, comma 4, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».
9. Al paragrafo 5, comma 7, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».
10. Al paragrafo 5, comma 8, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».
Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word
PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.
MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.
Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (24A04853) (GU Serie Generale n.219 del 18-09-2024)
Punti del Decreto 13 settembre 2024 relativo alle modifiche del decreto 1° settembre 2021 sulla manutenzione e controllo degli impianti di sicurezza antincendio:
Modifica della scadenza per l'entrata in vigore delle disposizioni:
L'articolo 6 del decreto del 1° settembre 2021 è stato modificato, posticipando la scadenza dal 25 settembre 2024 al 25 settembre 2025.
Modifiche all'allegato II del decreto del 1° settembre 2021:
Esonero dalla frequenza del corso: I tecnici che svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni, alla data di entrata in vigore del decreto, sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio. Possono richiedere direttamente di essere sottoposti alla valutazione dei requisiti.
Valutazione semplificata dei requisiti: La valutazione dei requisiti per i tecnici esonerati dal corso sarà effettuata secondo modalità semplificate, tenendo conto delle qualificazioni già acquisite. La certificazione potrà essere rilasciata volontariamente o tramite una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tariffe per la valutazione dei tecnici manutentori: Viene stabilito che la tariffa per la valutazione dei requisiti del tecnico manutentore sarà pari al doppio di quella prevista dall'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C.
Modifica delle tariffe: Le tariffe previste per la valutazione saranno aggiornate in base alle nuove disposizioni del comma 5-bis dell’allegato II.
Entrata in vigore:
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ovvero il 19 settembre 2024).
Art. 1 Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. Al comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2024» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2025».
Art. 2 Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. All'allegato II, punto 1, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4,comma 4».
2. All'allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti e' svolta secondo modalita' semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto
attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14».
3. All'allegato II, punto 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La tariffa concernente l'attivita' di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore e' determinata nell'importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012».
4. All'allegato II, punto 4, comma 8, le parole «con l'importo previsto nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite dalle seguenti «con l'importo previsto al comma 5-bis».
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2024
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