AUMENTO 10% DELLE SANZIONI DEL TUS

aumento sanzioni

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Il 31 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2019 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che porta modifiche all'apparato sanzionatorio con riferimento alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. 

Al fine di ‘rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’ con il comma 445 dell’articolo 1 sono stati aumentati gli importi delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e, in particolare, nella misura del 10 per cento gli importi delle sanzioni sia in via amministrativa che penale relative alla violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

comma 445 dell’articolo 1

445. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:  

....omissis...
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale; 

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;  

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonche' alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

...omissis

L'INL pubblica la Circolare n. 2 che prevede l'aumento degli importi per le violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.


Oggetto: art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. 
 
Insieme a misure di rilascio di facoltà assunzionali e di riassetto ordinamentale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la L. n. 145/2018 (legge di bilancio), al comma 445 dell’art. 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. 
In particolare, la lett. d) del predetto comma stabilisce l’aumento del: a. 20% degli importi previsti da:  art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;  art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;  art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale; 

dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in
 
materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;
 
b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
 
Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
Le anzidette maggiorazioni:
 
  sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
  in forza del noto principio del tempus regit actum, trovano applicazione in relazione a condotte che si
 
realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il
2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);
  nel limite di 15 milioni di € annui (vd. lett. g) del medesimo comma 445) “….sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” fatte salve le somme che l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 destina all'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..
 
L’anzidetta destinazione delle maggiorazioni di cui trattasi prescinde dall’organo di vigilanza che
 
abbia irrogato la sanzione.
 
Per semplificare gli adempimenti, questa Agenzia ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo.
 
Le previgenti disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) e successive modifiche, che già avevano previsto:
   il raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003, fatta
eccezione “delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo”;
   il versamento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite di 10 milioni di euro (ora ampliato a 13 milioni di € - vd. lett. a) del comma 445 della legge di bilancio) “a misure (…) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”,

si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione qui in esame nel senso che:
 
   gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.
A titolo esemplificativo, pertanto, l’importo sanzionatorio “base” previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in “nero” – vale a dire la sanzione amministrativa “da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro” – è pari ad una somma da € 1.800 a € 10.800;
   le maggiorazioni indicate dalla legge di bilancio (nel menzionato limite complessivo di 15 milioni di
 
€ annui) saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate di questo Ispettorato. Tornando all’esempio su indicato, pertanto, a fronte di un adempimento della diffida alla regolarizzazione di un lavoratore in “nero”, 300 € – del complessivo importo sanzionatorio di 1.800 € – andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione (restando al momento ferma l’utilizzazione dei codici tributo in uso);
   resta ferma la destinazione alle finalità indicate nel D.L. n. 145/2013 di un ulteriore 30%
 
degli importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio. Facendo sempre riferimento alla fattispecie assunta ad esempio, l’ulteriore somma in questione è dunque pari a 540 €.
 
Come  detto,  si  fa  riserva  di  indicare  il  nuovo  codice  tributo  corrispondente  alle  maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio e di apportare ogni necessaria modifica agli applicativi informatici in uso.
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tabelle degli importi sanzionatari con la maggiorazione raddoppiata in in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio);

Articoli modificati con le nuove sanzioni aggiornate 2019


Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente


1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro: 
 
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2. 
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:  
 
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 
3. È punito con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3. 
 
4. È punito con l’ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). 
 
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1; 
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a); 
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; 
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. 
Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter; 
e) con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4; 
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro per la violazione degli articoli 29,comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; 
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell’articolo 18,comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; 
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell’articolo 18,comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1,
lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5; 
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8; 
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa). 
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.  
 
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.


Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19,comma 1, lettere b), d) e g).



Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro. 
 
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro. 
 
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. 




Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 25,comma 1, lettere d), e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 25,comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione dell’articolo 25,comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 737,10 a 2.457,02 euro per la violazione dell’articolo 25,comma 1, lettere h), i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 40,comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.



Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,43 a 368,56 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.


Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,43 a 368,56 euro per ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,43 a 368,56 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.




Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.


2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti, 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1,5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’ALLEGATO V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ALLEGATO VI;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell’articolo 80, commi 3 e 3-bis.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea.
L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,97 euro per la violazione dell’articolo 72.




Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 90,commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.


Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).



Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigentii
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.457,02 a 9.828,05 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 97,comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 614,25 a 2.457,02 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.


Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione dell’articolo 100,comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 368,56 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 124,138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.



Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo
163;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell’articolo
164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’ntero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.



Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 168,commi 1 e 2.
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1.


Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 174,comma 2 e 3, 175, comma 1 e 3, 176, commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell’articolo 176, comma 6, 177.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con
la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.


Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, 216;

b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209 comma 5.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 182 comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2 e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi da 3 a 8, e 217, commi 2 e 3.
Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.


Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro è punito:
a)con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 223,
commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione dell’articolo 223,
comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4,257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 227,commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 982,81 a 2.457,02 euro per la violazione degli articoli 250,commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione degli articoli 243,commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.


Articolo 263 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 307,13 a 1.228,50 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.

Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 243,comma 2.

Articolo 264-bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 552,83 euro.



Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5;

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3, 275, 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;

b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 982,81 a 2.457,02 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.



Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2; 272, 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 3.



Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3.



Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 368,56 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 277,comma 3;

b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 122,85 a 491,40 euro per la violazione dell’articolo 277,comma 1.


Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 552,83 euro.


Articolo 286-septies. - Sanzioni
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 286-quinquies.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 286-sexies.



Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 290.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294bis e 296.



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