applicazione del titolo VI del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio mmc

 valutazione e gestione del rischio connesso alla  Movimentazione Manuale di Carichi (MMC) 

Questo documento si compone di due parti: a) La prima (Capitoli 1, 2 e 3) è destinata a tutti i potenziali utilizzatori interessati agli aspetti generali ed introduttivi alla valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC); b) La seconda (Allegato) è destinata ad utilizzatori esperti che si trovino nella necessità di operare, con i metodi suggeriti nelle norme tecniche di riferimento, una valutazione dettagliata del rischio anche in situazioni in cui la movimentazione manuale risulti complessa. L’utilizzazione di questa seconda parte è strettamente legata alla conoscenza della prima parte. Va altresì premesso che il documento riguarda prevalentemente gli aspetti di valutazione e gestione del rischio, mentre gli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a MMC saranno più dettagliatamente esaminati in un documento separato relativo alla sorveglianza sanitaria di tutte le patologie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico. 


Si intende per movimentazione manuale di carichi qualsiasi attività che comporti operazioni di trasporto o di sostegno di un carico per opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico. Nelle realtà lavorative, le attività di più frequente riscontro sono quelle che comportano il sollevamento/abbassamento di carichi. In Tabella 1 sono indicati i contesti lavorativi in cui più frequentemente si realizzano condizioni di rilevante sovraccarico biomeccanico del rachide dovuto alla movimentazione manuale dei carichi. Nella stessa tabella sono riportate, riprese dai risultati del IV Survey Europeo sulle condizioni di salute e lavoro (2005), le percentuali della popolazione lavorativa italiana esposta, per genere e in totale, per variabili frazioni di tempo, a movimentazione di carichi pesanti. 
GRUPPO DI LAVORO REGIONE PUGLIA:  Giorgio DI LEONE (coordinatore) REGIONE ABRUZZO: Amalia COCCHINI  REGIONE CAMPANIA: Rocco GRAZIANO  REGIONE EMILIA ROMAGNA:  Marco BROCCOLI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: Davide SULLI REGIONE LIGURIA: Francesco SFERRAZZO REGIONE LOMBARDIA: Enrico OCCHIPINTI – Natale BATTEVI 
 
 
REGIONE MARCHE: Angela RUSCHIONI  REGIONE SARDEGNA: Rita PINTORE – Stefania ZACCOLO  REGIONE TOSCANA: Lucia BRAMANTI REGIONE VENETO: Doriano MAGOSSO REGIONE UMBRIA: Emilio Paolo ABBRITTI INAIL: Giuseppe CAMPO – Adrano PAPALE 
L'uso della forza manuale per trasferire oggetti o persone (es. pazienti non autosufficienti; disabili motori; bambini negli asili e nella scuola materna) è tra gli elementi di possibile sovraccarico meccanico del rachide dorso-lombare e della spalla. Durante le operazioni di movimentazione manuale, anche in funzione della postura assunta, del peso e delle dimensioni dell'oggetto movimentato, del tragitto che l'oggetto deve compiere, delle caratteristiche antropometriche e di genere del soggetto, si determinano, tra le altre, forze compressive o “di taglio” sulle strutture del rachide lombare (dischi intervertebrali, limitanti vertebrali, articolazioni interapofisarie) che singolarmente, e ancor più se ripetute e cumulate, possono condurre a microlesioni e lesioni delle strutture stesse. E' stato calcolato e misurato che il sollevamento di un carico di circa 25 Kg da terra (a schiena flessa) fino all'altezza del torace, può comportare forze di compressione sul disco lombare superiori a 400 Kg. Nel rachide lombare, la struttura più sensibile a queste compressioni assiali si è dimostrata essere la cartilagine limitante del piatto vertebrale. E' in tale struttura che, infatti, più facilmente avvengono microfratture per carichi assiali elevati. Se si considera come la limitante vertebrale sia struttura essenziale per la nutrizione passiva del disco, si può capire come queste microfratture rappresentino il primo passo verso la sua possibile degenerazione. D'altra parte, anche il disco, dopo la cartilagine, si è dimostrato sensibile a forze assiali, tangenziali e rotazionali elevate, che possono indurre micro-fissurazioni nelle fibre concentriche dell'anulus fibroso all'interno delle quali migra in parte il materiale del nucleo polposo.  I carichi di rottura per le limitanti vertebrali (studiati su reperti autoptici) sono in media pari a 600700 Kg in soggetti maschi di età inferiore ai 40 anni e di 400-500 Kg per soggetti maschi di 40 -60 anni. Sono state verificate condizioni di rottura anche per valori intorno a 300 Kg nelle classi di età superiore. I limiti di rottura nei soggetti di sesso femminile sono stati stimati essere in media inferiori del 17% rispetto ai maschi. Sulla scorta di queste nozioni e dei risultati di numerosi studi di fisiopatologia e di biomeccanica dell'apparato locomotore e di epidemiologia, è stato possibile stabilire orientamenti e criteri utili sia per valutare i gesti lavorativi di movimentazione manuale di carichi, fissando veri e propri valori limite, sia a indirizzare le eventuali azioni di prevenzione. 

Il complesso delle nozioni qui sinteticamente riportate è talmente consolidato da aver spinto a suo tempo l’Unione Europea a emanare una norma (Direttiva n. 269/90) tesa a condizionare, entro livelli accettabili, l'impiego della forza manuale nelle operazioni lavorative di movimentazione di carichi.  La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano dapprima con il Titolo V del D. Lgs 626/94 ed è stata, più recentemente, aggiornata con il Titolo VI del D. Lgs. 81/08. Con riferimento al D. Lgs 626/94, le Regioni Italiane emanarono delle specifiche LL.GG. per l’applicazione, tra gli altri, del Titolo V (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Provincie Autonome, 1999) tuttora valide ai sensi della definizione di LL.GG. di cui all’art. 2 comma 1 lettera z) del D.Lgs 81/08.  .  Il relativo documento in questa sede si dà per acquisito, mentre, risulta utile fornire delle brevi note di introduzione e commento relativamente alle principali novità introdotte sul tema dal D. Lgs 81/08 (Titolo VI e Allegato XXXIII). 


L’articolo 167, comma 1, definisce il campo di applicazione del titolo stabilendo che le norme dello stesso titolo si applicano “alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari”. Rispetto al corrispondente articolo 47 del Decreto Legislativo 626/1994 la formulazione è lievemente diversa, essendo stato introdotto il riferimento al “rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico”, laddove la norma precedente si riferiva, in modo più generico, a “rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari”. Con tale formulazione, le patologie di altri distretti corporei (ad esempio dell’arto superiore, in particolare della spalla, o del ginocchio), in occasione di attività di movimentazione, sembrano più chiaramente incluse. Il comma 2 dello stesso articolo contiene due definizioni:   la prima (lettera a), specifica cosa vada inteso per “movimentazione manuale di carichi” e praticamente corrisponde alla stessa definizione contenuta nell’articolo 2 della Direttiva: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari; 
Contesti 


L’articolo 168 disciplina gli obblighi del datore di lavoro, con testo largamente sovrapponibile alla precedente formulazione del Decreto Legislativo 626/1994 e della Direttiva 90/269/CEE. Il comma 1 prevede che il datore di lavoro adotti le misure necessarie e i mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale di carichi da parte dei lavoratori. Qualora ciò non sia possibile, il comma 2 prevede che il datore di lavoro adotti le misure organizzative necessarie, ricorra ai mezzi appropriati e fornisca ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio da movimentazione manuale di carichi, tenendo conto di quanto contenuto nell’Allegato XXXIII. In particolare il datore di lavoro deve:  organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione manuale di carichi sia sicura e sana (Decreto Legislativo 626/1994 e Direttiva 90/269/CEE contenevano la formulazione “quanto più possibile”, eliminata dal Decreto Legislativo 81/2008);  valutare, se possibile anche in fase di progettazione (questo è elemento di novità che richiama altresì “il rispetto dei principi ergonomici nei posti di lavoro” quale misura generale di tutela di cui all’art. 15), le condizioni di sicurezza e salute connesse al “lavoro in questione” tenendo conto dell’Allegato XXXIII;  evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari (non escludendo quindi altre patologie connesse alla movimentazione manuale di carichi) tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’Allegato XXXIII;  sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’Allegato XXXIII. L’articolo 168 infine contiene, come novità assoluta rispetto al passato (ed anche, in generale, come tecnica legislativa), un riferimento relativo alle norme tecniche e ad altri strumenti di indirizzo così formulato “Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida”. Sotto questo profilo (norme tecniche, buone prassi e linee guida) valgono le corrispondenti definizioni contenute nell’articolo 2 dello stesso Decreto Legislativo 81/08. Le norme tecniche (nazionali ed internazionali) di rilievo per la movimentazione manuale dei carichi, rispondenti alla definizione, sono le seguenti: 
 
 NORME ISO  o UNI ISO 11228- 1:  Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e Trasporto.  o UNI ISO 11228- 2:  Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e Traino. o UNI ISO 11228- 3:  Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.    NORME UNI EN  o UNI EN 1005-2: Sicurezza del macchinario; Prestazione fisica umana: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario


A tutte queste norme (e in particolare a quelle della serie ISO 11228, per via delle successive specifiche riportate in Allegato XXXIII) ci si deve riferire per le finalità del Titolo e dell’Allegato XXXIII. Nei casi in cui le norme tecniche non siano applicabili si potrà fare riferimento a linee 
guida e buone prassi approvate secondo le procedure al proposito previste all’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008.  Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti alla movimentazione manuale dei carichi la stessa va attivata in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio. Nel testo la periodicità non è specificata e pertanto vale l’indicazione generale di massima della visita annuale, salvo diversa impostazione basata sulla valutazione del rischio. A tal fine si può indicare che, se il rischio è contenuto, la periodicità può essere biennale o anche triennale. Ulteriori dettagli saranno forniti in un separato documento sulla sorveglianza sanitaria delle patologie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico. 

L’articolo 169 riguarda l’informazione, la formazione e l’addestramento (anche questi termini definiti dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008) dei lavoratori. Il comma 1 prevede che, tenendo conto dell’Allegato XXXIII, il datore di lavoro fornisca ai lavoratori “le informazioni adeguate relativamente al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato” (lettera a). Non è definito cosa si intenda per “informazioni adeguate” tuttavia, sulla base di quanto ragionevolmente ipotizzabile, a parte il peso del carico, che va reso esplicito, si può intendere come obbligo del datore di lavoro quello di fornire al lavoratore ogni altra informazione sul carico (necessaria per movimentarlo in modo sicuro) che il lavoratore non possa immediatamente acquisire con la semplice osservazione dello stesso (ad esempio: centro di gravità dello stesso se in posizione insolita, asimmetria nella distribuzione del peso, possibilità di variazione del centro di gravità durante la movimentazione, eccetera). La lettera b dello stesso comma 1 prevede l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori una formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività (formazione che può essere parte della ‘formazione specifica’ di cui all’Accordo StatoRegioni del 21.12.2011 e s.m.i..). Il comma 2 dell’articolo 169 introduce il concetto di “addestramento pratico” alle manovre e procedure di movimentazione manuale indicando che “Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi”. 


L’Allegato XXXIII contiene gli “elementi di riferimento” e i “fattori individuali di rischio” che devono essere considerati “in modo integrato” ai fini della “prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. L’Allegato riproduce il corrispondente precedente del Decreto Legislativo 626/1994, riunendo i due allegati della Direttiva 90/696/CEE (elementi di riferimento e fattori individuali di rischio). Rispetto al Decreto Legislativo 626/1994, è stata inserita una nuova importante premessa che prevede “La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato”.  L’Allegato riporta innanzitutto alcuni elementi da considerare perché possono modificare il rischio di “patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” connesse alla movimentazione manuale di carichi. Si tratta delle caratteristiche del carico, dello sforzo fisico richiesto, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e di esigenze connesse all’attività da considerare nell’ambito del processo di valutazione del rischio. L’unica modifica degna di nota, rispetto al Decreto Legislativo 626/1994, è la soppressione della specificazione “30 Kg” dall’indicazione “il carico è troppo pesante”. Tale specificazione, inesistente nella Direttiva Europea, era stata improvvidamente inserita nella formulazione del Decreto Legislativo 626/1994 e aveva ingenerato una discreta confusione. Il successivo punto sui fattori di rischio (in origine Allegato II alla Direttiva 90/269/CEE) è stato modificato solo inserendo una frase che fa “salvo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro” (con l’evidente significato che, in questi casi specifici, tali norme precedono quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008).  Nell’Allegato XXXIII è stato inserito infine un più specifico riferimento alle norme tecniche così formulato “Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3.” Questa formulazione, che ha consentito di riferirsi alle norme tecniche “volontarie” attualmente esistenti sulla materia (con possibilità facilitate di modifica dell’Allegato in occasione di evoluzioni ed aggiornamenti delle norme tecniche stesse), di fatto indica come primo riferimento le norme esplicitamente citate (che pertanto divengono un riferimento vincolante, ove applicabili) ma, se le stesse risultassero non esaustive, non esclude il ricorso ad altre pertinenti, ove applicabili (ad esempio, la citata UNI EN 1005-2), secondo la formulazione generale dell’art. 168 comma 3. Va ricordata a questo proposito la emanazione di un TR di ISO (ISO TR 12296 del 2012) relativo alla movimentazione manuale di persone nelle strutture sanitarie. 


“ Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI e all. XXXIII° del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)”, documento del tavolo di lavoro nazionale MSK a cui partecipano le Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Veneto, Umbria e l’INAIL 

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