Appendice COVID-19 al Nuovo Prezzario Regionale Abruzzo 2020
Approvazione prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l’Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9.
Il Prezzario Abruzzo, strumento tecnico regolato dalla normativa nazionale in materia di appalti pubblici e sicurezza (D.Lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; D.Lgs. 81/2008) oltre che da leggi ed atti regionali in materia (L.R. 21/1998; L.R. 40/2011; D.G.R. di aggiornamento annuale), si pone a supporto di Progettisti, Liberi Professionisti e dipendenti interni alla P.A., per la redazione di Elenchi Prezzi, C.M.E. e Q.E. a corredo di progettazioni elaborate in ambito regionale. Ogni listino approvato contiene elenchi di voci e lavorazioni con relativi prezzi aggiornati annualmente con specifico provvedimento, sulla base della variazione media annua dei costi elementari applicati. La natura dei costi previsti, tuttavia, crea spesso contrasti con l’andamento dei prezzi di mercato riferiti ai principali materiali da costruzione. Ulteriori criticità sono riscontrabili altresì nelle diverse fattispecie in cui si svolgono le lavorazioni previste. Anche a sostegno dei Tecnici su queste tematiche il Prezzario Abruzzo già prevede la possibilità di incrementi o detrazioni percentuali nei singoli prezzi approvati, a seguito di giustificato motivo indicato dal Progettista. Si riporta, in proposito, lo stralcio delle Avvertenze Generali 2020 attualmente in vigore:
I prezzi fanno riferimento ad opere eseguite in normali condizioni di lavoro. In relazione alla peculiarità delle opere da realizzare
- quali le particolari condizioni locali, la modesta entità dei lavori rispetto ai costi di approntamento del cantiere, le speciali difficoltà esecutive, il rispetto dei requisiti ambientali minimi, ecc. - il progettista potrà incrementare specifici prezzi fino ad un massimo del 30% dandone motivata giustificazione. Peraltro sono già previste in elenco, per alcune categorie di lavoro, apposite voci maggiorative.
Analogamente, per particolari condizioni locali favorevoli o per lavori caratterizzati da particolare semplicità, o ripetitività, o
bassi costi di organizzazione del cantiere, il progettista potrà ridurre specifici prezzi fino ad un massimo del 30% dandone adeguata giustificazione. L’eventuale riduzione di cui al precedente capoverso è applicabile, a discrezione della stazione appaltante a seguito di scelta del progettista, solo limitatamente alle voci interessate dalle particolari condizioni locali favorevoli o ai lavori caratterizzati da particolare semplicità, o ripetitività o bassi costi di organizza -zione del cantiere, e non in maniera “massiva e generalizzata” su qualsiasi voce che concorre alla computazione dei lavori da porre a base d’asta. Inoltre la suddetta riduzione non potrà essere applicata nei casi in cui la scelta dell’Operatore Economico che eseguirà i lavori derivi da una procedura concorrenziale che determinerà il prezzo più basso di esecuzione. Ne consegue che la stessa riduzione è applicabile in caso di affidamento diretto dei lavori da parte del committente secondo le disposizioni di legge vigenti.
All’interno dei limiti percentuali indicati nelle Avvertenze Generali e sopra richiamati (±30%) vengono
compresi incrementi e decrementi motivati da Progettisti, Coordinatori Sicurezza e figure previste dalle leggi in materia anche a seguito di valutazioni rischi aggiornate. Nel 2020 tali valutazioni rischi prevedono la gestione EMERGENZA COVID in cantiere, con prevedibile incremento dei costi. Sempre a supporto dei Tecnici, Progettisti, Coordinatori e figure interessate la Regione Abruzzo interviene con l’analisi e la valutazione di tali possibili incrementi di costi, fornendo un intervallo percentuale da applicare su scala ai singoli prezzi di listino interessati. L’incremento va da un minimo del +2,23% ad un massimo del +9,31% compreso nel più ampio intervallo del ±30%. Nel caso in esame il possibile incremento dei costi è in relazione con l’incidenza della mano d’opera, valore indicato del listino in vigore per ogni singolo prezzo. Sulla base di tale incidenza l’incremento viene applicato nel medesimo prezzo secondo la scala indicata di seguito:
1) incidenza mano d’opera nel prezzo fino al 20% = incremento medesimo prezzo fino al 2,23%
2) incidenza mano d’opera nel prezzo da 20,1% a 40% = incremento medesimo prezzo fino al 4,59%
3) incidenza mano d’opera nel prezzo da 40,1% a 60% = incremento medesimo prezzo fino al 6,95%
4) incidenza mano d’opera nel prezzo oltre 60% = incremento medesimo prezzo fino al 9,31%
L’analisi è stata condotta, in collaborazione con il Consorzio ISEA di supporto alla segreteria tecnica del Prezzario estrapolando, da principio, i codici delle voci di Prezzario maggiormente impiegate per le principali lavorazioni (voci campione) tramite il database informatico dedicato ed operando incrementi per le singole analisi prezzi nelle quantità di mano d’opera e noli/trasporti, lasciando invariate le quantità di materiali già previste ed approvate. Per tali voci campione, in considerazione dell’incremento per le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 la percentuale applicata per Spese Generali, originariamente fissata al 15% viene aggiornata al 16% e comunque nei limiti previsti della normativa vigente (Art. 32, D.P.R. 207/2010). L’Utile dell’Esecutore resta invariato al 10% quale aliquota aggiunta al singolo prezzo dettata dalla norma indicata. Per evitare eventuali anomalie è stato operato inoltre il taglio delle ali nei valori massimi e minimi risultanti dal calcolo.
È opportuno tuttavia sottolineare che in merito all’Utile dell’Esecutore, previsto al 10%, la Circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 riporta testualmente:
[…] Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un’opera non assoggettabile a ribasso d’asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.
In merito, le Avvertenze Generali del Prezzario Abruzzo 2020 in vigore riportano:
Nelle voci di prezzario sono indicati la percentuale di incidenza della manodopera e l’importo della sicurezza relativo alle spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. Detto importo è stato valutato in base ad analisi parametriche dei vari dispositivi (protezioni, percorsi ecc.), sintetizzate nelle tabelle di seguito riportate per le varie categorie di lavoro, con indicazione della quota di incidenza sul totale delle spese generali.
Si precisa che per la determinazione dei costi della sicurezza, necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze che derivano
dalla stima effettuata nel P.S.C. ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e secondo le indicazioni dell’allegato XV allo stesso con specifico riferimento al punto 4, si potranno utilizzare le specifiche voci contenute nei capitoli S. Sicurezza, P. Opere provvisionali ovvero le altre voci necessarie contenute in altri capitoli. (Ove da tali costi si dovesse detrarre la quota dell’utile dell’Impresa, i suddetti prezzi dovranno essere divisi per il coefficiente 1,10.)
Come indicato nelle Avvertenze Generali attualmente vigenti il Prezzario Abruzzo prevede già da tempo
voci per la redazione dei P.S.C. in specifici capitoli indicati “P”/“S” ed in quest’ultimo sono presenti anche i D.P.I. per la protezione da rischio biologico/chimico, come: visiere (cod.: S.03.10.30), occhiali (cod.: S.03.10.40) e le ormai note mascherine FFP 1,2,3 (cod.: S.03.10.60), con relativi prezzi fissati ed approvati, anche per evitare le frequenti quanto inopportune speculazioni di mercato di questo periodo ma tuttavia impiegate secondo metodi pre EMERGENZA COVID (es. le mascherine presentano unità di misura cadauno/mese). Sempre per l’EMERGENZA COVID la Regione Abruzzo interviene aggiungendo, inoltre, ulteriori nuove voci al Prezzario sulla base delle disposizioni vigenti (D.P.C.M. 26/04/2020, Protocolli MIT di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, emessi in data
19/03/2020 e 24/04/2020; Ordinanza n. 11/2020 in data 26/04/2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) in coordinamento con il GdL “Capitolati e Prezzari” del Tavolo delle Regioni e Provincie Autonome coordinato da ITACA - Roma ed anche sulla base di elenchi proposti dai portatori di interesse del Tavolo Tecnico del CE.RE.MO.CO. (L.R. 21/1998) tramite opportune indagini di mercato. In applicazione della Circolare Ministeriale MIT n. 4536 del 30/10/2012 richiamata, l’Utile dell’Esecutore al 10% viene escluso a priori dal prezzo complessivo.
Tali nuove voci vengono approvate con specifico provvedimento ed hanno validità per l’intera durata dell’emergenza sanitaria, così come l’incremento percentuale su scala da applicarsi alle voci di listino vigente sulla base dell’incidenza della mano d’opera, da un minimo del +2,23% ad un massimo del +9,31% illustrato in precedenza:
1) incidenza mano d’opera nel prezzo fino al 20% = incremento medesimo prezzo fino al 2,23%
2) incidenza mano d’opera nel prezzo da 20,1% a 40% = incremento medesimo prezzo fino al 4,59%
3) incidenza mano d’opera nel prezzo da 40,1% a 60% = incremento medesimo prezzo fino al 6,95%
4) incidenza mano d’opera nel prezzo oltre 60% = incremento medesimo prezzo fino al 9,31%
Il prospetto con le percentuali da applicare su scala ai soli prezzi di listino interessati e suscettibili di variazione causa rischio COVID-19 nei limiti delle Avvertenze Generali e l’elenco di nuove voci aggiornato risulta disponibile come: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 del listino in vigore, approvato con Deliberazione n. 824 del 23/12/2019, recante: Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”. Aggiornamento 2020.
Il prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 resta valido limitatamente alla durata
dell’emergenza sanitaria ed adegua il vigente Prezzario Regionale ai sensi dell’Art. 6, co. 5 della L.R.
06/04/2020 n. 9;
Valutazioni e scelte operate sono rivolte alla tutela del lavoratore in cantiere, al rispetto dei ruoli istituzionali ed al buon andamento delle attività correttamente progettate e pianificate.
Da sottolineare, inoltre, le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alla centralità nel ruolo del Committente pubblico/privato nell’interesse del quale l’opera edile viene realizzata: il Committente stesso è il primo a doversi interessare delle ricadute sulla salute e sicurezza dei soggetti presenti in cantiere.
Il Servizio Genio Civile Pescara, preposto alla tenuta ed aggiornamento del Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”, si impegna all’attuazione di ogni misura di monitoraggio e relativa revisione del prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020, in collaborazione con i Tavoli Tecnici del CE.RE.MO.CO. (L.R. 21/1998) e del C.R.T.A. (L.R. 40/2011) secondo la normativa vigente in materia.
È opportuno infine ricordare che in merito al Prezzario Abruzzo per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi, come previsto dall’Art. 32, co. 2, D.P.R. 05/10/2010 n. 207 attualmente in vigore.
Fonte: Regione Abruzzo