Aggiornamento 2022 delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 24 novembre 2022, n. 10912

le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII “Verifiche di attrezzature” del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state aggiornate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale 23 novembre 2012 (Comunicato pubblicato sulla GURI 29.11.2012, n. 279), sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pari a 1,149%.


Note:
(0) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese.
(1) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante.
(2) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (D.M. 329/04). (3) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5 D.M. 329/04).
(4) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.
(5) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.
(6) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l’energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest’ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

(7) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:
Attrezzature di cui al D.M. 11 aprile 2011 - all’allegato II, punto 1.1.3 Lettera a) 2. Generatori di vapore d’acqua
Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata
Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini
Lettera a) 2. Generatori di vapore d’acqua
Per superficie riscaldata si intende quella definita dal fabbricante. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie del’eventuale surriscaldatore, né di quella dell’eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell’eventuale economizzatore-vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest’ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore (carico massimo continuo).
Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata
Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in kW, 697,8 kW sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.
Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini
Per i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D. M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in kW è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 kW per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 kW.

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