Agenti chimici

Prodotti chimici utilizzati nel quotidiano, in ambito domestico, come pure in cicli produttivi sotto forma di sostanze, preparati, derivati, rifiuti, possono contenere agenti chimici potenzialmente rischiosi per la salute e/o per la sicurezza degli utilizzatori. 

Non di rado, in ambito domestico, durante operazioni di pulizia, si è assistito a fenomeni di intossicazione dovuti ad uso improprio di miscele di sostanze quali ad esempio candeggina (NaClO ipoclorito di sodio) ed acido muriatico (HCl acido cloridrico) la cui reazione produce cloro gassoso (Cl2) tossico per inalazione.

In ambito lavorativo l’insorgenza del rischio da agenti chimici, previsto dal Titolo IX del Dlgs 81/2008, si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro sono contemporaneamente presenti due fattori:

pericolo dell’agente chimico
esposizione ovvero le condizioni che possono portare il lavoratore nell’area di azione dell’agente chimico sono legate alle modalità operative

Rischio = Pericolo x Esposizione


Agenti chimici pericolosi

Agenti chimici pericolosi possono indurre effetti dannosi, più o meno gravi (intossicazione, malattia professionale, morte), sull’organismo che ne subisce l’azione, in funzione alle specifiche proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, alle modalità di utilizzo degli stessi ed alla dose assorbita.




Ai fini della valutazione del rischio la rappresentazione delle proprietà chimico-fisico e tossicologiche degli agenti chimici viene conferita mediante specifiche categorie o classi di pericolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nella fattispecie, di regola, ad oggi, si fa riferimento a:
•regolamento CE n. 1272/2008 (Clp) e s.m.i. per le sostanze, ad eccezione delle deroghe
•d.lgs. 65/2003 e s.m.i. per le miscele
•su base volontaria, si può far riferimento al regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i..



La classificazione della pericolosità per la salute deriva da criteri tossicologici.



La tossicità di un agente chimico si esplica:
•a seguito di assorbimento successivo all’esposizione (inalazione, contatto, ingestione), mediante il superamento delle naturali barriere ed il raggiungimento degli organi bersaglio dell’organismo;
•in funzione della dose assorbita a cui concorrono molti fattori: ◦concentrazione dell’agente nell’ambiente (se aerodisperso)
◦temperatura e umidità ambientale
◦stato fisico (solido, liquido, gassoso)
◦volatilità (se liquido) o granulometria (se solido)
◦uso di Dpi.

La valutazione del rischio chimico

Il Titolo IX, capo I del d.lgs. 81/2008 tratta la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro.

La valutazione deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo.

In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici.


Se si avvia una nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio, e attuare le relative misure di prevenzione.


Se il risultato della valutazione svolta dimostra che, in relazione al livello, al modo e alla durata dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi e delle circostanze in cui viene svolto il lavoro, vi è un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, e se si dimostra che l’adozione di misure generali di prevenzione è sufficiente a eliminare o ridurre il rischio, allora non è necessario adottare:
•disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
•misure specifiche di prevenzione e protezione
•sorveglianza sanitaria
•cartelle sanitarie e di rischio.

La valutazione va in ogni caso aggiornata periodicamente e ogni volta che intervengono mutamenti notevoli.

Misure di prevenzione e protezione

Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione.
Nel caso del rischio chimico, il D.lgs. 81/2008 distingue quelle tali misure di carattere generale (art. 224) da quelle di carattere specifico (art. 225).
Le misure di carattere generale sono:


a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione
e) misure igieniche adeguate
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.



Le misure di carattere specifico vanno implementate se il risultato della valutazione del rischio (inserire link alla pagina “Valutazione del rischio”) mostra un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
La misura più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con altri che, nelle condizioni di uso, non lo sono o lo sono meno.
Quando la natura dell’attività non lo consente, la riduzione del rischio va cercata attraverso:

•progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;
•appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc.);
•misure di protezione individuale, compresi i DPI;
•misurazione periodica degli agenti;
•sorveglianza sanitaria.

I principi generali di prevenzione e l’art. 15 del D.lgs. 81/2008 dispongono la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale.

La tipologia di interventi per il contenimento dell’esposizione ad agenti chimici può essere, quindi, di diversa natura ma il ricorso ai DPI è opportuno solo se le altre misure non garantiscono la protezione dei lavoratori.

Regolamento CLP

Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele ed abrogherà le Direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi) a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo.


Scopo del regolamento CLP è armonizzare i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura ed imballaggio ed assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele, rafforzando anche la competitività e l'innovazione.
Il CLP si propone inoltre di garantire la protezione degli animali, limitando la sperimentazione sugli stessi solo ai casi in cui non esistano dati di letteratura e prove alternative che producano risultati di adeguata affidabilità e qualità.


In generale l’applicazione del regolamento CLP consente di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti.
Tali proprietà comprendono i pericoli di natura fisica per la sicurezza, i pericoli per la salute dell'uomo ed i pericoli per l'ambiente, compresi quelli per lo strato di ozono.


Nel file allegato “Sintesi del regolamento CLP” vengono sviluppati gli argomenti relativi al campo di applicazione del regolamento CLP, alla sua struttura ed alle principali novità da esso introdotte.

Il Regolamento REACH

Questa sezione intende fornire elementi per la conoscenza del Regolamento Europeo n.1907 del 2006, comunemente denominato REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemical substances).
Tale regolamento ha apportato numerosi cambiamenti nella legislazione comunitaria inerente la produzione, commercializzazione e utilizzo degli agenti chimici in Europa e interessa i produttori, i distributori e tutti gli utilizzatori di sostanze chimiche.


Obiettivo prioritario del REACH è raggiungere un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, attraverso una migliore e più rapida identificazione delle proprietà delle sostanze chimiche; allo stesso tempo esso mira ad aumentare la competitività dell'industria chimica europea.


L'INAIL, nell’ambito della tutela globale di ogni lavoratore contro i rischi e i danni connessi all'attività lavorativa, guarda con particolare attenzione ed interesse all'attuazione del REACH: si prevede che, in futuro, i principi contenuti nel regolamento porteranno a un incremento delle conoscenze nel campo dell'igiene industriale, a un miglioramento della qualità e completezza delle informazioni sulle sostanze chimiche e quindi a una sensibile diminuzione delle patologie professionali.
A breve scadenza, inoltre, c'è da ritenere che la circolazione delle informazioni porterà a valutazioni più accurate degli scenari di esposizione relativi all'uso in sicurezza delle sostanze chimiche e a una maggiore responsabilizzazione delle figure coinvolte nella salvaguardia della salute dei lavoratori.



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