Adempimenti a cui il datore di lavoro deve ottemperare per la gestione delle attrezzature classificate come SC e SP

Al fine di chiarire l’iter necessario per regolarizzare la messa in servizio di un’attrezzatura di sollevamento si
riportano, in successione, i punti che il datore di lavoro deve seguire.

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a) Identificazione della tipologia dell’attrezzatura
Al fine di individuare univocamente le procedure di dichiarazione di messa in servizio e le
periodicità di verifica (D.Lgs 81/08 e DM 11/04/11), deve essere effettuata l’identificazione della tipologia di attrezzatura secondo quanto indicato nella scheda 1a e 1b (sollevamento persone, sollevamento materiale - mobile o fisso, idroestrattori).
Si ritiene utile evidenziare che alcune macchine possono presentare molteplici configurazioni, tali da rendere necessarie più dichiarazioni di messa in servizio; una per tipologia funzionale.
A tale riguardo si riporta un elenco delle più frequenti configurazioni che si possono presentare:
- Gru su autocarro: se la macchina è stata allestita anche per la configurazione con cestello
operatore, diventa, a tutti gli effetti, anche un ponte mobile sviluppabile (piattaforma di lavoro elevabile - PLE);
- Carrelli semoventi a braccio telescopico: oltre alla configurazione base, queste macchine, con gli opportuni accessori (se previsti dal costruttore), diventano, a tutti gli effetti, autogrù (se dotate di organo di presa a sospensione con carico che può oscillare), ponte mobile sviluppabile (se dotate di cesto portapersone); per questa tipologia di macchine polifunzionali è prevista una unica dichiarazione di messa in servizio ove deve essere evidenziata la presenza degli accessori che modificano la funzionalità di base;
- Carrelli elevatori: nella configurazione base, queste macchine non sono soggette alle verifiche di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 a meno che non vengano integrate con accessori (se previsti dal costruttore) che, a tutti gli effetti, le fanno diventare autogrù (quando vengono dotate di gancio) o ponte mobile sviluppabile (quando vengono dotate di cesto portapersone);
- Escavatori: nella configurazione base, queste macchine non sono soggette alle verifiche di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 a meno che non vengano integrate con accessori (se
previsti dal costruttore) che, a tutti gli effetti, le fanno diventare autogrù (quando vengono
dotate di gancio);
Ad eccezione dei carrelli semoventi a braccio telescopico si sottolinea che per ogni configurazione riscontrabile nell’elenco di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 (riportato in scheda 3), dovrà essere presentata dichiarazione di messa in servizio integrata con la copia della dichiarazione di conformità CE relativa all’allestimento completo (macchina base + accessorio).
E’ in ogni caso necessario che le diverse configurazioni possibili siano previste dal costruttore e riportate nel manuale d’uso e manutenzione.



b) Valutazione della documentazione disponibile
• Apparecchi di cui alla scheda 1a dotati di certificazione CE: il datore di lavoro deve essere in
possesso del certificato di conformità CE rilasciato dal costruttore/allestitore finale (relativamente alla macchina o impianto completi), del manuale d’uso e manutenzione e del registro di controllo.
• Apparecchi di cui alla scheda 1a non certificati CE: il datore di lavoro deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante l’acquisto o la messa in commercio dell’apparecchio (atto certo, ad es. fattura commerciale o registrazione sul libretto di circolazione del veicolo nel caso di gru su autocarro) in data antecedente al 21/09/96, data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96-Direttiva macchine e la documentazione tecnica di progetto in originale dell’apparecchio stesso, conforme alle circolari ENPI/ISPESL. In mancanza della disponibilità del documento comprovante la messa in
servizio è possibile produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
• Apparecchi di cui alla scheda 1b dotati di certificazione CE: il datore di lavoro deve essere in
possesso del certificato di conformità CE rilasciato dal costruttore/allestitore finale, del manuale d’uso e manutenzione e del registro di controllo.
• Apparecchi di cui alla scheda 1b non certificati CE: trattandosi di macchine non regolamentate dalla precedente legislazione, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata, la loro rispondenza all’allegato V del D.Lgs 81/08.


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c) Dichiarazione di messa in servizio
Ai sensi del DM 11 Aprile 2011 (allegato II punto 5.1.1) tutte le attrezzature di lavoro elencate
nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 (vedi scheda 3), devono essere denunciate all’INAIL (Settore
Ricerca Certificazione e Verifica) competente per territorio dopo di che la macchina potrà essere utilizzata. Per le attrezzature di lavoro di cui alla scheda 1b (certificate o non certificate CE), messe in servizio prima dell’entrata in vigore del DM 11 Aprile 2011, per le quali sia già scaduta la periodicità di cui all’allegato VII, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di denuncia.
d) Modalità di richiesta delle verifiche periodiche
• Attrezzature di lavoro non marcate CE di cui alla scheda 1a: per tutte queste attrezzature è possibile richiedere la verifica periodica solo dopo l’omologazione effettuata dall’INAIL (Settore Ricerca Certificazione e Verifica).
• Attrezzature di lavoro marcate CE: la prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta
all’INAIL (Settore Ricerca Certificazione e Verifica) almeno 60 gg prima della scadenza prevista dall’allegato VII del D.Lgs 81/08 comunicando anche il nominativo del soggetto abilitato pubblico o privato del quale l’INAIL (Settore Ricerca Certificazione e Verifica) può avvalersi, laddove non sia in grado di provvedere direttamente. Il nominativo del Soggetto Abilitato deve essere scelto dall’elenco regionale disponibile sul portale INAIL. Decorsi i termini temporali di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 senza l’intervento di INAIL o del Soggetto Abilitato indicato dal richiedente , il datore di lavoro può avvalersi, senza attendere ulteriormente, di altri soggetti abilitati pubblici o privati dandone comunicazione all’ INAIL competente per territorio.

• Attrezzature di lavoro non marcate CE di cui alla scheda 1b: stessa procedura adottata per le
macchine CE, del punto precedente, integrando la richiesta di prima verifica con la dichiarazione della loro rispondenza all’allegato V del D.Lgs 81/08.
e) Verifiche successive
• Attrezzature di lavoro marcate CE e non: la verifica periodica successiva alla prima deve essere richiesta al soggetto titolare della funzione (ARPAV) almeno 30 gg prima della scadenza prevista dall’allegato VII del D.Lgs 81/08, comunicando anche il nominativo del soggetto abilitato pubblico o privato del quale il titolare della funzione può avvalersi laddove non sia in grado di provvedere direttamente. Il nominativo del soggetto abilitato deve essere scelto dall’elenco regionale disponibile.
Decorsi i termini temporali di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 senza l’intervento di
ARPAV o del Soggetto Abilitato indicato il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti abilitati
pubblici o privati dandone comunicazione al titolare della funzione (ARPAV).
• Attrezzature di lavoro marcate CE e non, oggetto di modifiche non sostanziali: il datore di lavoro deve allegare alla richiesta di verifica successiva, una dichiarazione che l’intervento è tale da non modificare le sollecitazioni per le quali l’attrezzatura è stata dimensionata e che tale intervento è stato eseguito a regola d’arte dal costruttore o da persona competente secondo le indicazioni del costruttore stesso. Nel caso di macchina CE, se la modifica non è contemplata nel manuale d’uso e manutenzione, deve essere fatto l’aggiornamento dello stesso.
• Attrezzature di lavoro marcate CE e non, oggetto di modifiche sostanziali ossia per le quali occorre una nuova valutazione del rischio (necessità di ricalcoli strutturali, modifiche non previste dal costruttore, ecc...): le attrezzature modificate dovranno essere certificate conformi alla Direttiva Macchine in vigore inoltrando all’INAIL, competente per territorio, dichiarazione di messa in servizio come nuove attrezzature e comunicando la radiazione delle attrezzature antecedenti la modifica. L’esecutore della modifica diventa il nuovo costruttore della macchina e, oltre ad emettere la dichiarazione di conformità, dovrà predisporre o aggiornare il manuale d’uso e manutenzione ed il registro di controllo.

Autore: dr. Depellegrin Nicolò (coordinatore tecnico ESEB)
Ing. Pierangelo Reguzzoni (Responsabile del CPT Prevenzione Infortuni della provincia di Varese e Direttore della Scuola professionale edile della provincia di Varese)
INAIL - Ing. Fabio Rossetti (Direttore UOT di Brescia settore ricerca, certificazione e verifiche) 


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