Verifica di congruità nel settore edile

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 25 GIUGNO 2021 VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEI LAVORI EDILI

2021

la verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Il decreto, che punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che i lavoratori nei cantieri siano effettivamente in numero proporzionato all'incarico affidato all'impresa, saranno applicate dal 1° novembre 2021. Al momento, dopo la firma del ministro Orlando, il decreto è alla Corte dei Conti per le consuete verifiche.


CHE COSA È
Il Decreto definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.
Tiene conto di quanto definito dalle Parti sociali più rappresentative per il settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
La verifica della congruità si applica:
• nell’ambito dei lavori pubblici;
• nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro


A CHI È RIVOLTO
Il Decreto si applica:
• al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto
di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo


COME AVVIENE LA VERIFICA DI CONGRUITÀ
La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

INDICI DI CONGRUITÀ DEFINITI CON L’ACCORDO COLLETTIVO DEL 10 SETTEMBRE 2020

PERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOPERA SUL VALORE DELL’OPERA

1 OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture 14,28%
2 OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti 5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti 6,69%
5 OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 – Opere stradali, ponti, etc. 13,77%
7 OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 – Dighe 16,07%
9 OG6 – Acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 – Gasdotti 13,66%
11 OG6 – Oleodotti 13,66%
12 OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 – Opere marittime 12,16%
14 OG8 – Opere fluviali 13,31%
15 OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale 16,47%CHI RILASCIA L’ATTESTAZION


CHI RILASCIA L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza
dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente


Nel decreto viene ricordato che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a euro settantamila. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.

Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

Con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL realizzano, entro dodici mesi dall'adozione del decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all'alimentazione della banca dati. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online.

Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente. Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021. La Commissione Nazionale delle Casse Edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati condivisa con INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Fonte:Ministero del lavoro

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DURC di congruità negli appalti in edilizia

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 5223 del 19 luglio 2021, fornisce, ai propri uffici territoriali, alcuni chiarimenti in merito alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità), così come attuata dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021.

La congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Le disposizioni del decreto in commento si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.

nota n. 5223 del 19 luglio 2021

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro




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