Sintesi sulle principali novità normative recentemente intervenute in materia di prevenzione incendi.

sintesi sulla complessa tematica sono state realizzate tre brochure con l'obiettivo è di evidenziare le principali novità introdotte.

DM 01/09/2021 " Decreto controlli " (entrata in vigore 25 settembre 2022) – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008;


DM 02/09/2021 " Decreto GSA " (entrata in vigore 4 ottobre 2022) - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008; 

DM 03/09/2021 " Decreto Minicodice " (entrata in vigore 29 ottobre 2022) - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.

In relazione ai tre Decreti sopra richiamati e nell'ottica di fornire un quadro di sintesi sulla complessa tematica sono state realizzate tre brochure con l'obiettivo è di evidenziare le principali novità introdotte.


DM 01/09/2021 " Decreto controlli " (entrata in vigore 25 settembre 2022) – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008;

LE MISURE ANTINCENDIO
La misura antincendio è una categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d’incendio.
Le misure antincendio declinate nel decreto sono 8:
• compartimentazione,
• esodo,
• gestione della sicurezza antincendio,
• controllo dell’incendio,
• rivelazione e allarme,
• controllo di fumi e calore,
• operatività antincendio,
• sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Sono escluse la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco

IL DECRETO MINI CODICE 

Il decreto viene chiamato anche mini Codice sia perché l’allegato I si applica a luoghi con basso rischio d’incendio, sia perché la metodologia è semplificata rispetto a quella del Nuovo codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015. 

LE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI 

Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività nei luoghi di lavoro per gli aspetti della sicurezza antincendio. La progettazione parte da “una valutazione preliminare dei rischi d’incendio”, per individuare poi la regola tecnica da adottare nella progettazione (articolo 3 comma 1). Invece se il luogo di lavoro è un’attività soggetta ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco e non è dotata di regola tecnica, si applica il codice di prevenzione incendi (articolo 3 comma 3). 

IL FLUSSO DELLA PROGETTAZIONE 

La progettazione nel mini codice segue questo flusso: scopo della progettazione, obiettivi di sicurezza, valutazione del rischio, profili di rischio, strategia antincendio e termina con il risultato della progettazione. A differenza del codice di prevenzione incendi non sono presenti profili di rischio. La strategia antincendio è una combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. La strategia antincendio è semplificata con l’applicazione esclusiva di soluzioni conformi per 8 misure antincendio (invece di 10 presenti nel codice di prevenzione incendi), queste sono prive di livelli di prestazione.

DM 03/09/2021 BROCHURE COMPLETA

DM 03/09/2021 " Decreto Minicodice " (entrata in vigore 29 ottobre 2022) - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.

Per alcune attività, gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica. L’aggiornamento diventa quinquennale. Possibilità di utilizzo di metodologie di apprendimento innovative (fad) per la parte teorica. 

IL DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 “DECRETO GSA”
Criteri generali per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, ai sensi dell’art. 46, c. 3, lett. a) punto 4 e lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008

GESTIONE DELLA SICUREZZA IN ESERCIZIO E IN EMERGENZA
Il Datore di Lavoro (DL) predispone un Piano di Emergenza (PE) nei:
 luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori
 luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone
 luoghi di lavoro soggetti al controllo dei VV.F.
NB: Per i luoghi che non rientrano nei casi sopra, non è obbligatorio il PE
Nel PE non si valuta più solo il n. dei lavoratori, ma il concetto viene esteso al n. di occupanti a qualsiasi titolo presenti nell’attività


GESTIONE DELLA SICUREZZA IN ESERCIZIO
Tutti i lavoratori devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l’informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite cartellonistica (anche in lingue straniere).
esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale anche con presenza di utenti, pubblico…
 collaborazione e coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio


GESTIONE DELLA SICUREZZA IN EMERGENZA
Se ricorre l’obbligo del PE, basato su chiare istruzioni scritte, il DL lo deve predisporre e tenere aggiornato, identificando un adeguato numero di addetti al servizio antincendio, che devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento, correlati al livello di rischio dell’attività.
Potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze. 

Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, il DL può predisporre misure semplificate (planimetria ed indicazioni schematiche).
Nel PE si devono individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e prevederne l’assistenza


FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Oltre che dal CNVVF, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti.
I docenti devono frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale

DM 02/09/2021 BROCHURE COMPLETA

DM 03/09/2021 " Decreto Minicodice " (entrata in vigore 29 ottobre 2022) - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.

L’attestazione di TMQ è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del CNVVF a seguito di valutazione dei requisiti e superamento di esame
teorico, scritto e pratico. 

I corsi per TMQ possono essere tenuti solo da docenti con determinati requisiti in materia di formazione, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di
manutenzione di presidi antincendio.


I CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE teorica e delle esercitazioni pratiche per i presidi antincendio più utilizzati nei luoghi di lavoro:
1. Estintori d’incendio portatili e carrellati
2. Reti idranti antincendio
3. Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
4. Sistemi automatici a sprinkler
5. Impianti di rivelazione e allarme incendio
6. Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC)
7. Sistemi di spegnimento ad estinguenti gassoso
8. Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)
9. Sistemi a pressione differenziale
10. Sistemi a schiuma
11. Sistemi di estinzione ad aerosol condensato
12. Sistemi a riduzione di ossigeno
13. Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist).

I contenuti minimi possono essere aggiornati con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili
del fuoco, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Potranno essere aggiornati o definiti ulteriori contenuti minimi della formazione, riferiti anche ad impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza
antincendio di tipo innovativo
I TMQ possono abilitarsi per uno o più presidi antincendio, a condizione di effettuare la minima formazione teorica e pratica prevista per ciascun
presidio e superare le relative prove di valutazione dei requisiti.
I TMQ devono mantenersi aggiornati sull’evoluzione tecnica e normativa dei presidi antincendio per i quali sono qualificati.
I tecnici manutentori che sono stati qualificati con certificazione volontaria o da commissione istituita dal CNVVF, dopo la frequenza di corsi
con contenuti conformi ai minimi stabiliti, potranno sostenere solo la prova orale.

DM 01/09/2021 BROCHURE COMPLETA

Fonte:VdF

PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO

Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word

PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

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