Prova di verifica patenti A1, A2, A, B1, B, BE - modifiche 2022

Modifiche alle modalita' di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE.

Scattano dal 20 dicembre i nuovi esami con meno quiz. Con decreto direttoriale prot. RD n. 439 del 13 dicembre 2021, si è disposto che le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 20 dicembre p.v..

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 27 ottobre 2021, i cui articoli 1 e 2 modificano le modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE.
Ai sensi della nuova disciplina, l’esame teorico per il conseguimento delle predette patenti consisterà in trenta affermazioni (e non più quaranta), per ciascuna delle quali il candidato dovrà, come di consueto, barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.
La prova avrà durata di venti minuti (e non più trenta) e si intenderà superata se il numero di risposte errate non sarà superiore a tre (e non più quattro).
Nulla è innovato quanto al database, che resta quello attualmente in uso.
E’ confermato ovviamente il metodo casuale di estrazione delle proposizioni per la composizione della scheda da sottoporre al candidato.
Ai sensi dell’art. 3, co. 2, del DM 27 ottobre 2021, con decreto direttoriale prot. RD n. 439 del 13 dicembre 2021, si è disposto che le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 20 dicembre p.v..
Pertanto i candidati al conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1, B o BE, a decorrere dalla predetta data sosterranno il cd “esame di teoria” con le nuove modalità su illustrate.
Le su esposte nuove modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE si applicheranno anche ai candidati con certificazione DSA, per i quali tuttavia restano confermati gli strumenti compensativi di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1° giugno 2021 (quaranta minuti e file audio)
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Gazzetta ufficiale (DECRETO 27 ottobre 2021)

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