Protocollo Operativo Regione Puglia per regolamentare le riaperture

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14 maggio - Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti. 


Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia sull’intero territorio regionale dal 18/05/2020, sino al 01 giugno 2020.
 
Art. 2
Le Amministrazioni comunali possono procedere all’apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, a cura dei comuni stessi, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nel presente provvedimento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite. 
 
Art. 3
 
1) Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, le Amministrazioni comunali devono adottare le seguenti misure:
a. ridefinire  il  layout  dell'area  mercatale,  con  individuazione  del numero  massimo  di  posteggi  onde  garantire  l'efficace  rispetto delle  misure  di  sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso   di percorso unidirezionale e di   3,80 mt   in caso di   percorsi   bidirezionali, con apposite separazioni per dividere  i  due  sensi di marcia; con apposito provvedimento di riapertura dell'area mercatale verrà disciplinato l'orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto;
b. perimetrare  l'area  mercatale  per  regolamentare  e  scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
c. in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori; 
d. differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;
e. organizzare l’attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;
f.  provvedere alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura;
g. dare informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli;
 
 
 
2)  Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli operatori mercatali  devono adottare le seguenti misure:
 
 
 
a. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché  l’impatto  connesso  al  rischio  di  aggregazione  sociale anche   verso   “terzi”   nonché   le   misure   organizzative,   di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei “Protocolli di condivisione” allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
b. organizzare   la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre  fisse  di  operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
c. attrezzare un punto di distribuzione di  guanti  monouso  non  forati e  un  dispenser  per  l'igienizzante  mani,  oltre  che  bidoni  con coperchio, presso il proprio posteggio;
d. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo
(HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
e.    mantenere  sempre  integri  o  cambiare  all'occorrenza  i  guanti
(sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
f.  controllare  che  i  clienti  non  tocchino  gli  alimenti  se  privi  di guanti;
g. sottoporre  a  pulizia  e  disinfezione  ricorrente  le  superfici  in generale delle strutture di vendita;
h. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
 i.  consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
 
 
 
Art. 3
 
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’art.4 del D.L. n.19/2020.
 
 
 
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
 
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  il termine di giorni centoventi.
 
 
 
Bari, addì 14 maggio 2020

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Fonte: Regione Puglia

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