Protocolli e Ordinanze del Presidente Regione Campania ORDINANZA n.52 del 26/05/2020

Protocolli e Ordinanze del Presidente della Regione Campania Fase 2 Emergenza Covid centri termali e benessere, Circoli, formazione professionale, parchi divertimento.


1.   Fatta  salva  l'adozione  di   ulteriori  provvedimenti   in  conseguenza   dell'evoluzione  della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale  si applicano le seguenti disposizioni: a)   con decorrenza immediata sono revocate le misure adottate con riferimento al Comune di
Letino (CE) con Ordinanza n.49 del 20 maggio 2020;
b)  a far data dal 27 maggio è consentita l'attività delle strutture termali e dei centri benessere, nel rispetto del Protocollo di sicurezza  anti-diffùsìone sars-cov-2 strutture termali e centri benessere,  allegato  sub  I    al presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante  e sostanziale;
c)   a far data dal 27 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività delle piscine di acqua
di mare;  il "Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 - Piscine", di cui all"Allegato sub 2 all'Ordinanza n. 51  del 24 maggio 2020, è modificato come segue:
- è eliminata, ovunque ricorra, la previsione secondo cui il protocollo non si applica alle piscine di acqua di mare;
-alla  pagina  4, paragrafo  "Misure  generali",  al terzo ultimo  punto elenco,  la  frase  "La
densità di affollomento nelle aree solarium  e verdi è calcolata co11  u11 indice di 11011 111e110 di 7111q di superficie di calpestio a persona. La densità di offollomeuto in vasca è calcolata con  1111 indice  di 7 ,nq di superficie di acqua  a persona.  li gestore  pertanto è tenuto.  in ragione delle  aree  a disposi:ioni,  a  calcolare e a gestire  le  entrate  dei frequentatori
nel/ 'impianto. "è sostituita   con la seguente:
"La densità  di  offollarnento  in vasca  è calcolata  co11  un indice  di  7 111q  di superficie di acqua  a persona.  Per  le  aree  solarium   e verdi,  assicurare tJII   distanziamento  tra gli
0111brel/011i  (o altri sistemi  di ombreggio)  i11111odo da garantire 11110 superficie di ah11e110
10 metri quadrati per ogni ombrellone,  tra le ourezuuure di spiaggia   (lettini, sedie  a sdraio),  quando 110111Josi:io11ate nel posto ombrellone, deve  essere garantita 1111a distanza di a/111e110 1,5 111.  li gestore pertanto è tenuto,  i11  ragione  delle  aree  a disposizione,  a calcolare  e a gestire  le entrate dei frequentatori  nell'impianto  i11  base agli  indici sopra riportati. ".
-alla pagina 6, paragrafo "Misure generali", dopo l'ultimo punto elenco recante  "Tutte le
misure dovranno  essere integrare nel documento di autocontrollo in 101 apposito  allegato aggiuntivo dedicato al contrasto  dell'infezione da SARS-CoV-2." è aggiunto il  seguente 
ulteriore punto:
"Per quanto  riguarda le piscine alimentate ad acqua di 111are,  ove previsto,  111a11te11ere la
concentrazione di disinfettante  nell'acqua,  nei lìnnti  raccomandati e nel  rispetto  delle
1101111e  e degli  standard internazionali, preferibìhnente nei limiti superiori della portata.
/11  alternativa,   attivare  i trattamenti fisici ai limiti  superiori  della portata  o il 111assi1110
ricambio dell'acqua  in vasca sulla  base della portata massima  della capta:ioue. ";
d)   a far data dal 28 maggio  2020  è consentita l'attività  dei circoli  culturali  e ricreativi,  nel
puntuale rispetto del protocollo  allegato  sub 2 al presente provvedimento;
e)  a far  data dal 28 maggio  2020  sono  consentite  le  attività  di  fonnazioue  professionale, svolte in presenza dagli  enti di formazione pubblici  e privati,  per la parte  pratica prevista
dal percorso  formativo -quali le attività  di laboratorio,  le attività  di stage e relativi   esami finali-  laddove  dette  attività  non  siano  altrimenti   realizzabili  a distanza,   nel  puntuale rispetto del Protocollo allegato  sub 3 al presente provvedimento;
f)    a  far  data  dal  28  maggio  2020  sono  consentite  le  attività  dei  parchi  tematici,  anche
acquatici,  nel rispetto  del Protocollo allegato  sub 4 al presente  provvedimento nonché  - per i parchi  acquatici-  di quello  concernente l'attività delle piscine.  In caso di contrasto, prevalgono  le disposizioni più favorevoli;
g)  il Protocollo allegato n.3 all'Ordinanza n.48 del I 7 maggio  2020-  "Protocollo di sicurezza
ami-diffusione  Sars-CoV-2  - Settore  della  ristorazione e bar,  è modificato nei  termini
seguenti:
alla  pagina  5,  paragrafo  "Ristoranti",  terzo  ultimo  rigo,    la  frase  "e.  Va11110  eliminati modalità  di servizio a buffet o similari.  " è sostituita  con la seguente:
"La  co11s11111a=io11e  a  buffet  i11   111odalità  self-service  11011   è  consentita.   È possibile
organizzare  11110  modalità   a  buffet  111edia111e somministrazione da  parte di personale incaricato,  escludendo la possibilità per  i clienti di toccare quanto  esposto  e prevedendo i11 ogni caso, per clienti e personale,  l'obbligo del 111a11te11i111e11to della diston:o e l'obbligo dell 'utilizzo della mascherino a protezione delle vie respiratorie.  ";
h)   il Protocollo di sicurezza  anti-diffusione Sars-Co V-2 -  Strutture  Ricettive,  Alberghiere, Complementari e Alloggi  in agriturismo", di cui all"Allegato  sub  l  all'Ordinanza n.  51 del 24 maggio 2020,è  modificato nei tennini seguenti:
-  alla  pagina  8, paragrafo "Unità abitative", ultimo capoverso,    la  frase  "li layout delle sistemazioni delle  unità  abitative dovrà  co1111111que garantire una distanza   tra  le unità abitative  di al111e110  1  111t tra i lati esterni." è sostituita   con la seguente:
"! 111e==i mobili di pernottamento degli ospiti (es.  tende,  roulotte,  camper) dovranno essere posizionati oll'ìntemo  di piazzole delimitate,  i11  modo tale da garantire  il rispetto  delle
111is11re di distonziomento  tra i vari equipaggi,  co1111111q11e  11011  inferiore a 3 metri  tra i 2
ingressi   delle  unità  abitative,  qualora  frontali.  Il dista11=ia111e1110 di  al111e110  1,5 metri dovrà essere  111a11te11uto anche nel caso  di utilizzo  di accessori  o pertinenze (es.  tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).  Racconiandozione agli occupanti della piazzola di pulire  e disinfettare gli arredi esterni  oltre a quelli i11te111i".
-alla pagina  8, dopo il paragrafo "Unità abitative",  è aggiunto   il seguente paragrafo: "Locazioni  brevi Alle locazioni  brevi devono  essere applicate le misure di cui al presente protocollo, per  le parti  compatibili.  Si raccomando,  al cambio  ospite,  l'accurata pulizia e disinfezione  di
0111bie11ti,  arredi,  utensili e, laddovefornita, biancheria. ";
i)    sono approvate  le misure  precauzionali allegate  sub 5 al presente provvedimento, per lo svolgimento  in sicurezza delle  attività  degli  impianti  sportivi  per l'esercizio di attività fisica all'aperto  aventi strutture di servizio  al chiuso  (reception, spogliatoi, etc.), che sono consentite purchè  svolte nel rispetto  delle dette misure precauzionali;
j)    sono approvate  le  misure precauzionali di cui al  documento  allegato  sub  6 al presente
provvedimento per l'esercizio  dell'attività  degli  informatori  scientifici,  che è consentita purchè svolta nel rispetto  delle indicate  misure precauzionali;
k)     a parziale   modifica   del  punto  4  dell'Ordinanza  n.51  del  24  maggio  2020,  la  misura massima   della  sanzione  prevista  per la  violazione   delle  disposizioni  di  cui  alla  citata Ordinanza  è fissato in euro 1.000.
 
2.   Per quanto  non espressamente disposto  dal presente provvedimento,  restano  confermate le previsioni di cui  alle  Ordinanze    n.48, n.49.  n.50  e n.51  del  2020  ed  è fatto salvo  quanto previsto  dal DPCM  17 maggio  2020.
3.   Ai sensi di quanto disposto  dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso  da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni  delle disposizioni del presente  provvedimento sono punite   con   la    sanzione  amministrativa di cui all'articolo
4, comma  1, del  decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito  con modificazioni dalla legge n.35  del  2020  (pagamento di una  somma  da  euro  400  a euro  1.000).   Nei  casi  in cui   la violazione    sia   commessa nell'esercizio di un'attività'  di impresa,   si   applica    altresi'    la
sanzione amministrativa accessoria  della   chiusura    dell'esercizio   o dell' attivita'  da 5 a 30 giorni. Ai  sensi  dell'art.  4, comma 5 del  decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito  con modificazioni dalla legge n. 35/2020, in caso di reiterata violazione  delle disposizioni  di cui al presente    provvedimento, la  sanzione   amministrativa  è  raddoppiata  e  quella  accessoria   è applicata  nella misura  massima.
4.   La presente  ordinanza   è comunicata,  ai sensi  dell'art. I,  comma  16  decreto-legge  n.33/2020, al Ministre della Salute ed è notificata ali 'Unità di Crisi regionale,  ai Comuni,  alle Prefetture, alla ASL  di Caserta, alle Camere  cli  Commercio ed   è pubblicato sul sito istituzionale della Regione  Campania   11011cl1è sul BURC.
Avverso   la   presente    Ordinanza    è   ammesso    ricorso   giurisdizionale   iI111a11zi   al   Tribunale Amministrativo  Regionale  nel   termine  di  sessanta   giorni   dalla   pubblicazione,  ovvero   ncorso straordinario al Capo dello  Stato entro il termine  di giorni centoventi.


 - Allegato 1 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 CENTRI TERMALI E BENESSERE

 - Allegato 2 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI

  - Allegato 3 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 FORMAZIONE PROFESSIONALE

 - Allegato 4 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 PARCHI TEMATICI E DIVERTIMENTI

  - Allegato 5 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 ATTIVITA FISICA ALL'APERTO

 - Allegato 6 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 INFORMATORI SCENTIFICI E DEL FARMACO

Fonte: Regione Campania

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