Protocolli e Ordinanze del Presidente Regione Campania ORDINANZA n.52 del 26/05/2020
Protocolli e Ordinanze del Presidente della Regione Campania Fase 2 Emergenza Covid centri termali e benessere, Circoli, formazione professionale, parchi divertimento.
1. Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni: a) con decorrenza immediata sono revocate le misure adottate con riferimento al Comune di
Letino (CE) con Ordinanza n.49 del 20 maggio 2020;
b) a far data dal 27 maggio è consentita l'attività delle strutture termali e dei centri benessere, nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-diffùsìone sars-cov-2 strutture termali e centri benessere, allegato sub I al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
c) a far data dal 27 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività delle piscine di acqua
di mare; il "Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 - Piscine", di cui all"Allegato sub 2 all'Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, è modificato come segue:
- è eliminata, ovunque ricorra, la previsione secondo cui il protocollo non si applica alle piscine di acqua di mare;
-alla pagina 4, paragrafo "Misure generali", al terzo ultimo punto elenco, la frase "La
densità di affollomento nelle aree solarium e verdi è calcolata co11 u11 indice di 11011 111e110 di 7111q di superficie di calpestio a persona. La densità di offollomeuto in vasca è calcolata con 1111 indice di 7 ,nq di superficie di acqua a persona. li gestore pertanto è tenuto. in ragione delle aree a disposi:ioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori
nel/ 'impianto. "è sostituita con la seguente:
"La densità di offollarnento in vasca è calcolata co11 un indice di 7 111q di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare tJII distanziamento tra gli
0111brel/011i (o altri sistemi di ombreggio) i11111odo da garantire 11110 superficie di ah11e110
10 metri quadrati per ogni ombrellone, tra le ourezuuure di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando 110111Josi:io11ate nel posto ombrellone, deve essere garantita 1111a distanza di a/111e110 1,5 111. li gestore pertanto è tenuto, i11 ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto i11 base agli indici sopra riportati. ".
-alla pagina 6, paragrafo "Misure generali", dopo l'ultimo punto elenco recante "Tutte le
misure dovranno essere integrare nel documento di autocontrollo in 101 apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2." è aggiunto il seguente
ulteriore punto:
"Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di 111are, ove previsto, 111a11te11ere la
concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei lìnnti raccomandati e nel rispetto delle
1101111e e degli standard internazionali, preferibìhnente nei limiti superiori della portata.
/11 alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il 111assi1110
ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della capta:ioue. ";
d) a far data dal 28 maggio 2020 è consentita l'attività dei circoli culturali e ricreativi, nel
puntuale rispetto del protocollo allegato sub 2 al presente provvedimento;
e) a far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività di fonnazioue professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista
dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, nel puntuale rispetto del Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento;
f) a far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività dei parchi tematici, anche
acquatici, nel rispetto del Protocollo allegato sub 4 al presente provvedimento nonché - per i parchi acquatici- di quello concernente l'attività delle piscine. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più favorevoli;
g) il Protocollo allegato n.3 all'Ordinanza n.48 del I 7 maggio 2020- "Protocollo di sicurezza
ami-diffusione Sars-CoV-2 - Settore della ristorazione e bar, è modificato nei termini
seguenti:
alla pagina 5, paragrafo "Ristoranti", terzo ultimo rigo, la frase "e. Va11110 eliminati modalità di servizio a buffet o similari. " è sostituita con la seguente:
"La co11s11111a=io11e a buffet i11 111odalità self-service 11011 è consentita. È possibile
organizzare 11110 modalità a buffet 111edia111e somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo i11 ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del 111a11te11i111e11to della diston:o e l'obbligo dell 'utilizzo della mascherino a protezione delle vie respiratorie. ";
h) il Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-Co V-2 - Strutture Ricettive, Alberghiere, Complementari e Alloggi in agriturismo", di cui all"Allegato sub l all'Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020,è modificato nei tennini seguenti:
- alla pagina 8, paragrafo "Unità abitative", ultimo capoverso, la frase "li layout delle sistemazioni delle unità abitative dovrà co1111111que garantire una distanza tra le unità abitative di al111e110 1 111t tra i lati esterni." è sostituita con la seguente:
"! 111e==i mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati oll'ìntemo di piazzole delimitate, i11 modo tale da garantire il rispetto delle
111is11re di distonziomento tra i vari equipaggi, co1111111q11e 11011 inferiore a 3 metri tra i 2
ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il dista11=ia111e1110 di al111e110 1,5 metri dovrà essere 111a11te11uto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). Racconiandozione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli i11te111i".
-alla pagina 8, dopo il paragrafo "Unità abitative", è aggiunto il seguente paragrafo: "Locazioni brevi Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui al presente protocollo, per le parti compatibili. Si raccomando, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di
0111bie11ti, arredi, utensili e, laddovefornita, biancheria. ";
i) sono approvate le misure precauzionali allegate sub 5 al presente provvedimento, per lo svolgimento in sicurezza delle attività degli impianti sportivi per l'esercizio di attività fisica all'aperto aventi strutture di servizio al chiuso (reception, spogliatoi, etc.), che sono consentite purchè svolte nel rispetto delle dette misure precauzionali;
j) sono approvate le misure precauzionali di cui al documento allegato sub 6 al presente
provvedimento per l'esercizio dell'attività degli informatori scientifici, che è consentita purchè svolta nel rispetto delle indicate misure precauzionali;
k) a parziale modifica del punto 4 dell'Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, la misura massima della sanzione prevista per la violazione delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza è fissato in euro 1.000.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, restano confermate le previsioni di cui alle Ordinanze n.48, n.49. n.50 e n.51 del 2020 ed è fatto salvo quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività' di impresa, si applica altresi' la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, in caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art. I, comma 16 decreto-legge n.33/2020, al Ministre della Salute ed è notificata ali 'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alla ASL di Caserta, alle Camere cli Commercio ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania 11011cl1è sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale iI111a11zi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ncorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
- Allegato 1 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 CENTRI TERMALI E BENESSERE
- Allegato 2 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI
- Allegato 3 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 FORMAZIONE PROFESSIONALE
- Allegato 4 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 PARCHI TEMATICI E DIVERTIMENTI
- Allegato 5 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 ATTIVITA FISICA ALL'APERTO
- Allegato 6 - Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 INFORMATORI SCENTIFICI E DEL FARMACO
Fonte: Regione Campania