Incarico e Procedure di Verifica del Green Pass

Modello aggiornato della procedura di verifica del green Pass

Con l'entrata in vigore della Legge 19 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, riguardante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ”, pubblichiamo le informative tratte da repertoriosalute, le procedure e la modulistica aggiornate

Incarico verifica

Il sottoscritto ______________________ C.F. ____________________________ nato a _________________ il _______________ in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante della_______________________ P.IVA_______________________ con sede legale in via _________________________, cap._____________________ comune di______________________ Provincia________________

PREMESSO

· che ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, conv. in Legge 165 del 19/11/2021, a far data dal 15 ottobre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (green pass);

· che (nome azienda) ________________________ è tenuta a verificare le predette certificazioni;

· che Lei è stata individuata quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;

· che l’incarico deve essere conferito con un atto formale;

INCARICA

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ______________residente in via ____________________________ CAP__________________________________ Città ___________________ Codice Fiscale ___________________________ Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ il __________________

ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 127/2021.

In considerazione della presente l’incaricato dovrà:

● procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte dei lavoratori e di tutti i soggetti esterni che per motivi di lavoro e di formazione in ingresso ai luoghi di lavoro di (nome azienda) ________________________ esclusivamente mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea, sia in fase di ingresso che nel corso della giornata a campione;

● procedere alla verifica del possesso del certificato medico dei lavoratori e di tutti i soggetti esterni esentati dall’obbligo di possesso della Certificazione Verde;

● accertarsi dell’identità del lavoratore o del soggetto esterno, eventualmente richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall’App;

● comunicare al datore di lavoro gli esiti negativi della verifica ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di legge;

● nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il datore di lavoro per le ulteriori incombenze.

L’incaricato si impegna inoltre a non registrare né conservare alcun dato trattato in sede di verifica del Green Pass. Non è consentito all’incaricato diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

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Procedura Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

Procedura Covid19: Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

1 Obiettivi

La seguente procedura descrive le operazioni per la verifica delle certificazioni verdi (Green Pass) per l’accesso a locali della Nome Azienda nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei consulenti, dei professionisti, dei fornitori e dei manutentori (aggiungere e/o togliere secondo le proprie realtà aziendali)

2 Destinatari

Lavoratori dipendenti, consulenti, associati, fornitori, manutentori e tutte le persone esterne che fanno accesso ai locali di Nome Azienda per motivi di lavoro e di formazione o di volontariato1.

3 Normativa di riferimento

· DL n.52 del 22/04/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146)

· DPCM 17/06/2021

· DL n. 127 del 21/09/2021, conv. in Legge 165 del 19/11/2021,

· Circolare del ministero della salute del 04/08/2021 e successive proroghe in materia di “certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19.”

· DPCM 12/10/2021

· FAQ aggiornate al 13/10/2021

4 Definizioni

Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con Circolare del Ministero della salute,

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica (vedi ULSS) MMG: Medico Medicina Generale (medico di famiglia)

e) App VerificaC19: L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Per il corretto funzionamento e il riconoscimento delle certificazioni è necessario che l’App sia connessa almeno una volta al giorno alla connessione internet per aggiornamenti dovuti.

5 Verifica della Certificazione Verde

5.1 Chi

Solo il datore di lavoro e/o gli addetti formalmente incaricati, con incarico sottoscritto, e adeguatamente formati devono procedere ai controlli delle certificazioni verdi.

5.2 Quando

L’azienda deve scrivere dettagliatamente quando intende effettuare le verifiche del possesso del Green Pass

A titolo di esempio. Ogni azienda deve scrivere nel dettaglio come intende eseguire i controlli

· Per i lavoratori dipendenti

Prioritariamente al momento dell’accesso ai locali aziendali all’inizio della giornata lavorativa e/o anche a campione2, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

I lavoratori possono richiedere di consegnare a Nome Azienda copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli, fino alla data della scadenza di detta certificazione verde.

· Per i soggetti esterni

Al momento dell’accesso ai locali della Nome Azienda.

Nulla toglie che il datore di lavoro o l’addetto incaricato possano verificare il possesso del green pass durante il corso della giornata lavorativa.

Nei casi di specifiche esigenze organizzative aziendali, preventivamente comunicate ai lavoratori, gli stessi saranno tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

5.3 Come

Premesso che è opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso, l’addetto incaricato deve:

1) Richiedere la Certificazione Verde al soggetto in ingresso che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);

2) Scansionare con l’App VerificaC19 il QR Code e procedere al controllo. In funzione dell’esito la schermata della App può essere.

· Verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa (esito positivo);

· Azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia (esito positivo);

· Rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura (esito negativo);

In caso di schermata verde o azzurra il soggetto può accedere ai locali della Nome Azienda. In caso di schermata rossa al soggetto è fatto divieto di accedere ai locali della Nome Azienda e sarà lui chiesto di uscire.

In caso di Certificazione Verde ambigua l’addetto incaricato può chiedere l’esibizione del documento di riconoscimento al fine di accertare l’identità del soggetto. Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Oltre all’app “VerificaC19”, è possibile utilizzare specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

· l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

· per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

5.4 Tutela della Privacy

Il controllo del green pass richiede particolare attenzione alla tutela della privacy del soggetto controllato, poiché il nome, i dati anagrafici e soprattutto il possesso di una certificazione sanitaria sono senz’altro dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del GDPR.

In particolare, come previsto dall’art. 13, comma 5, del Decreto Legge 17 giugno 2021 e chiarito dal Garante Privacy nel comunicato del 10 agosto 2021, in ossequio al principio di minimizzazione sancito dal GDPR, pur essendo il controllo un trattamento di dati personali, di cui è titolare il soggetto (l’azienda) che è tenuto a farlo, quest’ultimo non può in alcun modo registrare, né tantomeno conservare il dato inerente il possesso di un green pass valido da parte del destinatario del controllo.

Inoltre, l’addetto incaricato in caso di certificazione cartacea non dovrà controllare le informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio della certificazione né tantomeno alla scadenza della stessa. È altresì fatto assoluto divieto di trattenere copia della certificazione verde, nonché diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

6 Registrazione dei controlli per l’accesso in azienda

Al solo fine di poter dimostrare l’attuazione delle disposizioni di legge e del rispetto della presente procedura per la verifica delle certificazioni verdi l’Nome Azienda ha deciso di:

Scrivere dettagliamene le modalità con cui l’azienda pensa di dimostrare alle autorità in caso di controllo di aver effettuato i controlli delle certificazioni. A titolo di esempio

· Per i lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti della Nome Azienda dovrà essere registrato l’avvenuto controllo del Green Pass o dell’eventuale esenzione (vedi punto 8) su apposito registro inserendo una X (*)nella colonna relativa alla data del controllo in corrispondenza della riga relativa al nome del lavoratore in ingresso.

· Per i soggetti esterni

Per tutti i soggetti esterni dovrà essere registrato l’avvenuto controllo su apposito registro inserendo una X (*) nella colonna affianco al nome e cognome del soggetto e alla data del controllo.

Nel caso di lavoratore dipendente privo di Green Pass o di esenzione o in caso di controllo con esito negativo l’addetto dovrà riferire al Datore di lavoro data del controllo e nominativo del soggetto controllato.

(*) (Si precisa che la X inserita nella colonna ha valore ai soli fini di una spunta dell'avvenuto controllo, non del risultato con esito positivo della verifica del Green Pass)

7 Assenza ingiustificata

Il datore di lavoro consegna a tutti i lavoratori privi della certificazione verde o esenzione oppure in caso di certificazione non valida (verifica con esito negativo) una comunicazione di assenza ingiustificata datata e firmata. L’assenza ingiustificata sarà comunicata agli uffici preposti per le opportune annotazioni ai fini della retribuzione mensile.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; ed in ogni caso non sarà possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working né sostituirla con ferie o permessi retribuiti.

8 Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali della Nome Azienda non si applica:

· ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.

· ai soggetti esenti dalla campagna vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso di esenzioni il soggetto dovrà esibire all’addetto la certificazione medica che ne attesti l’esonero e annotare nel registro la presenza di esenzione.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione deve contenere:

· i dati anagrafici del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

· la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;

· la data di validità della esenzione con il testo” certificazione valida fino al (data)”;

· i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;

· il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);

· il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

È fatto divieto di trattenere copia della suddetta certificazione.

9 Caso di soggetto trovato privo della certificazione verde o con certificazione non valida all’interno dei luoghi di lavoro

· Lavoratore dipendente

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, durante la giornata lavorativa alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della Nome Azienda segnalerà al Prefetto il nominativo del lavoratore ai sensi del regolamento vigente, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da 600 euro a 1500 euro.

Il lavoratore verrà allontanato dal luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato non retribuito. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorreranno alla maturazione delle ferie e comporteranno la perdita della relativa anzianità di servizio.

Verrà inoltre avviato un procedimento disciplinare nel rispetto delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente in azienda.

La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, e sarà consentita la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

· Soggetto Esterno

Nel caso in cui un soggetto esterno quale un fornitore alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della Nome Azienda segnalerà la mancata esibizione della certificazione verde o la non validità della stessa al Prefetto, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, nonché al suo datore di lavoro per i provvedimenti di legge previsti.

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Fonte:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcustomer36566.img.musvc2.net%2Fstatic%2F36566%2Fdocumenti%2F1%2FProcedura%2520Verifica%2520Green%2520Pass%2520x%2520Aziende%2520(1)(0).doc&wdOrigin=BROWSELINK

Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.

Fonte:repertoriosalute

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