Deroga VLE campi elettromagnetici

Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai valori limite di esposizione (VLE)

Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 212, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività
comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.
Ai fini del presente decreto valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, quelle contenute nel titolo VIII, Capi I e IV.


Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it).
La richiesta è formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II del presente decreto.

L'art. 212 elenca anche una serie di condizioni (lettere da a) a f)) alle quali è subordinata l'autorizzazione di deroga.

I datori di lavoro devono notificare la richiesta di deroga al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La domanda di autorizzazione alla deroga deve contenere i seguenti dati:

Richiesta di autorizzazione alla deroga e ulteriori disposizioni

1. Istanza di autorizzazione alla deroga di cui all’articolo 212, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

1.1 L’istanza di autorizzazione alla deroga deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b) descrizione dell’attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga;
c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati all’attività lavorativa/processo produttivo di cui al punto b;
d) risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo
209, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative/processi produttivi di cui al punto b, con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti;
e) le misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori, tenuto conto dello stato dell’arte;
f) le circostanze che giustificano debitamente il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori di cui al punto d;
g) le caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative nonché il numero dei lavoratori coinvolti;
h) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
i) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo, manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o

della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del Regolamento (UE)
2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
j) modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga;
k) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogeni di lavoratori di cui al punto d sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all’esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi di cui al punto h;
l) dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver posto in essere adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell’insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente.

1.2. La documentazione tecnica di cui al punto 1.1 deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.


Decreto Interministeriale del 30/09/2022

Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai valori limite di esposizione (VLE) ai sensi dell’articolo 212, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (EDITABILE IN WORD)

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