LINEE GUIDA AI COSTI DELLA SICUREZZA

LINEE GUIDA COSTI E ONERI SICUREZZA E COSTO MANODOPERA

Approvate con D.G.R. n. 569 del 7 giugno 2011 le Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici.

Le linee guida sono state predisposte in attuazione dell’art. 23 “Costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici”, della Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010,  al fine di supportare l'attività dei soggetti aggiudicatori che nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito relativi alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, devono indicare specificamente e separatamente dall'importo dell'intervento, il costo della sicurezza, l'onere per la sicurezza e il costo presunto della manodopera utilizzata, che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare.

Le linee guida si applicano ai progetti i cui relativi bandi, avvisi o lettere di invito per l'esecuzione dei lavori siano rispettivamente, pubblicati o trasmesse, dal giorno 1 ottobre 2011.




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Premessa

Le linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera sono state predisposte in attuazione dell’art. 23 “Costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici”, della Legge regionale n. 3 del 21 
gennaio 2010, al fine di supportare l'attività dei soggetti aggiudicatori che nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito, relativi alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, devono indicare specificamente e separatamente dall'importo dell'intervento, 

il costo della sicurezza, l'onere per la sicurezza e il costo presunto della manodopera utilizzata, che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare.

La somma dei costi sopra riportati non è soggetta a ribasso d’asta.

Tali costi non sono soggetti a riduzione anche in sede di subappalto, quindi essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto di subappalto e nella notifica preliminare con le modalità che sono descritte nei successivi paragrafi.

Nella trasmissione dei dati all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, i costi della sicurezza saranno indicati alla voce “Importo totale per l’attuazione della sicurezza”, mentre la somma degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera saranno indicati alla voce “Eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d’asta”.

L’importo rimanente sarà quello da assoggettare a ribasso e quindi da indicare alla voce“Importo componente lavori”.

Costi della sicurezza

Si ritiene necessario chiarire la differenza tra i due termini utilizzati e cioè: “Costi della Sicurezza” e “Oneri della Sicurezza”.

La distinzione tra Costi della sicurezza e Oneri della sicurezza nasce dalle diverse “dizioni”letterali che si rinvengono nella normativa italiana, in particolare al punto 1.1.1 lettera m),dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 si legge la definizione onnicomprensiva di

costi per la sicurezza:

“costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche”.

Da questa definizione si evidenzia una ripartizione tra:

 i COSTI da prevedere alla luce di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e diCoordinamento (P.S.C.) del singolo cantiere (art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.)

che:

 fanno riferimento al “PROGETTO DELLA SICUREZZA”;

 sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal Committentedell’opera, dal suo Progettista, rese applicative dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e computate all’interno del P.S.C.;

 sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “excontractu”;

 gli ONERI relativi ai Piani Operativi (P.O.S) o Piani Sostitutivi (P.S.S. - art. 131 delD.Lgs. n.163/2006) che:

 sono afferenti a precise “obbligazioni normative” applicabili al singolo cantiere esaranno rese palesi attraverso il Piano Operativo di
Sicurezza;

 sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “exlege”.

Con il P.S.C. o, meglio, con il PROGETTO DELLA SICUREZZA, l’Amministrazione, aseguito di un’attenta valutazione della sicurezza generale del cantiere, delle suecaratteristiche di contesto e delle peculiarità dell’opera da realizzare, detta specificheprescrizioni operative di piano che interferiscono e condizionano il cronoprogramma deilavori e che illustrano le modalità di esecuzione in sicurezza in caso di interferenze o sovrapposizioni.

Essendo il P.S.C. parte integrante del contratto, le imprese hanno l’obbligo di adeguarsi edadempiervi, mentre il committente deve stimare e corrispondere le spese conseguenti.

Per questo motivo, tali spese, sono, per l’Amministrazione dei “COSTI”.

La quantificazione degli apprestamenti dovrà seguire le procedure ordinarie del computometrico, utilizzando le voci di elenco necessarie per la stima dei costi che sono riportatenell’elenco regionale dei prezzi edili e dei costi della sicurezza di cui all’art.13 della
L.R.n.3/2010.




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L’importo cosi individuato costituirà il “costo della sicurezza” previsto nel P.S.C. per l’operae non sarà soggetto a ribasso nelle offerte delle imprese.

Pertanto la somma afferente alle lavorazioni attinenti la sicurezza sarà liquidata all’impresache le ha eseguite solo in seguito alla realizzazione di quanto descritto e prescritto.

Le modalità per effettuare la stima dei costi della sicurezza sono riportate al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. di cui si riporta il punto 4.1.1. “4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presentedecreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale

o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.”

L’elencazione sopra riportata tiene conto:

1. del fatto che devono essere comunque e sempre gestiti e coordinati una pluralità di soggetti, in quanto il P.S.C. è redatto in caso di presenza anche non contemporanea dipiù imprese;

2. che il P.S.C. contiene prescrizioni per “la convivenza” di più soggetti (impreseesecutrici) e da questo discende il fatto che molte delle voci sopra elencate sono prese in considerazione (e quindi computate tra i COSTI) solo in caso di eventuali interferenze o per l’uso comune;

3. del fatto che esistono delle “spese” che il Committente deve stimare quali COSTI della Sicurezza a prescindere dalla presenza o meno di più imprese.

Dalle considerazioni sopra esposte si evince che:

a. alcune delle “spese” da stimare (ad esempio i D.P.I., apprestamenti “previsti dal P.S.C.) in taluni casi sono COSTI (in caso di interferenze), in tutti gli altri casi sono ONERI (in quanto a carico del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice in relazione alla specifica attività d’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.);

b. vi sono alcune “spese” che sono sempre dei COSTI della sicurezza e che vanno determinati in fase di progettazione. Tali costi sono riferiti alla precisa ingerenza del committente sull’esecuzione di alcune opere con specifiche modalità, oppure sono riferiti alle specificità del cantiere (si pensi ai ponteggi e alle diverse possibili applicazioni, alla recinzione di cantiere e alla sua differente tipologia tra un lavoro edile

in città o in aperta campagna o ancora ad un cantiere stradale).

Tale valutazione va fatta ogniqualvolta la normativa vigente lascia una discrezionalità dovuta al luogo e alle modalità di esecuzione (si pensi ai differenti costi per la sicurezza nel dover affrontare una demolizione a mano o con mezzo meccanico,oppure nel fare un ponteggio all’interno di una galleria, o nel centro storico della città).

Per maggiore chiarezza si riporta il seguente elenco di spese che sono sempre ed inogni caso COSTI (e di conseguenza non sono mai da ascriversi quali ONERI dell’impresa/e esecutrice/i):

 Recinzione di cantiere;

 Apprestamenti in genere (ponteggi ed opere provvisionali in genere, blindature degli scavi);

 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio (casistiche fuori dall’ordinarietà, si noti, infatti, che si parla di impianti non di semplici dispositivi di spegnimento – estintori – che a prescindere sono a carico del datore di lavoro se non in un complesso che appunto fa parte di un sistema progettato e specificatamente richiesto dalla natura delle attività da svolgere presso il cantiere),

degli impianti di evacuazione fumi;

 dei mezzi e servizi di protezione collettiva (ad esempio viene “prescritto” all’impresa di operare con linee vita e non con un ponteggio o con altro apprestamento);

 Allestimenti di cantiere speciali (ad esempio allestimento del cantiere stradale – chepuò variare in funzione di molteplici fattori – , cantieri in luoghi confinati o i luoghi severi

o comunque da eseguire in particolari condizioni che li rendono fuori dall’ordinario con“aggravio di costi”).

Tra gli allestimenti speciali o tra le particolari condizioni che comportano un aggravio dicosti di cui al precedente punto si riportano di seguito alcune casistiche:

 Impiego di impianti elettrici antideflagranti

 Impiego di impianti di aria compressa (per cantieri estesi o gallerie)

 Impiego di impianti di ventilazione per gallerie (ventolino)

 Impiego di installazione di segnaletica stradale fissa o mobile

 Impiego di presegnalazioni su carreggiata stradale

 Lavori in notturno

 sistemi/kit di trattenuta (per lavori su tetti, su funi ecc.)

 utilizzo di macchine per attività in quota (cestelli, ponte autosollevante, ...) con relative

dotazioni di sicurezza (imbracature anticaduta o sistemi di trattenuta, ecc.).

Le voci di elenco necessarie per la stima dei costi sono riportate nell’elenco regionale dei

prezzi edili e dei costi della sicurezza.

I costi della sicurezza, saranno liquidati a corpo o a misura secondo le previsioni del

capitolato speciale d’appalto del singolo lavoro.




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