Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

29 Agosto 2024

Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223.
Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006

L'articolo 227 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti informazioni e formazione adeguate riguardo agli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro. L'obiettivo è garantire che i lavoratori siano consapevoli dei rischi associati e siano in grado di adottare le misure necessarie per proteggere se stessi e gli altri.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Tecnico-Giuridico

Dati e Informazioni da Fornire:

Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso a:

I dati ottenuti dalla valutazione del rischio, che devono essere aggiornati ogni volta che vi sono modifiche significative sul luogo di lavoro che potrebbero alterare tali dati.
Informazioni dettagliate sugli agenti chimici pericolosi presenti, incluse la loro identità, i rischi per la sicurezza e la salute, i valori limite di esposizione professionale e le disposizioni normative applicabili.
Formazione e informazioni specifiche su precauzioni e azioni da intraprendere per proteggere se stessi e altri lavoratori.
Accesso a tutte le schede di sicurezza fornite dai fornitori degli agenti chimici.

Modalità di Informazione e Formazione:

Le informazioni devono essere fornite in modo adeguato, basato sul risultato della valutazione del rischio prevista dall’articolo 223. La modalità di trasmissione delle informazioni può variare in base alla natura e al grado di rischio, includendo comunicazioni orali, formazione, addestramento individuale e documentazione scritta.
È obbligatorio mantenere le informazioni aggiornate per riflettere qualsiasi cambiamento nelle circostanze lavorative che possa influire sui rischi associati agli agenti chimici.

Identificazione di Contenitori e Condutture:

Se i contenitori e le condutture che contengono agenti chimici pericolosi non sono contrassegnati da segnali di sicurezza conformi al Titolo V del Decreto Legislativo, il datore di lavoro deve garantire che la natura del contenuto e i rischi connessi siano chiaramente identificabili in modo alternativo.

Obblighi del Fornitore:

Il fornitore degli agenti chimici pericolosi è tenuto a trasmettere tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro in conformità con il regolamento (CE) n. 1907/2006, che disciplina la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Sintesi

L'Articolo 227 stabilisce che il datore di lavoro è responsabile di fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti tutte le informazioni necessarie sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro. Questo include dati derivanti dalla valutazione del rischio, informazioni dettagliate sugli agenti, formazione su precauzioni e azioni protettive, e accesso alle schede di sicurezza. Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare che i contenitori e le condutture contenenti agenti chimici siano chiaramente identificabili e che le informazioni siano sempre aggiornate. Il fornitore degli agenti chimici ha l'obbligo di trasmettere tutte le informazioni pertinenti al datore di lavoro, in conformità con il regolamento REACH.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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