Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 258. Formazione dei lavoratori
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
L'articolo 258 del Decreto Legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione specifica e adeguata. Questa formazione deve essere regolare e continua, con l'obiettivo di fornire ai lavoratori le competenze necessarie per operare in sicurezza e minimizzare i rischi associati all'esposizione all'amianto.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Disposizioni:
Obbligo di Formazione:
Il datore di lavoro è tenuto a garantire che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, che deve essere ripetuta a intervalli regolari per mantenere aggiornate le competenze dei lavoratori.
Contenuti della Formazione:
La formazione deve essere strutturata in modo che sia comprensibile per i lavoratori e deve coprire i seguenti aspetti chiave:
Proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute: I lavoratori devono essere informati sulle caratteristiche dell'amianto e sui rischi per la salute derivanti dall'esposizione, inclusi gli effetti sinergici del tabagismo.
Prodotti e materiali contenenti amianto: Deve essere fornita una conoscenza dei tipi di materiali e prodotti che possono contenere amianto.
Esposizione e controlli preventivi: I lavoratori devono comprendere quali operazioni possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza delle misure preventive per minimizzare tale esposizione.
Procedure di lavoro sicure: La formazione deve coprire le procedure di lavoro sicure, l'uso dei controlli, e delle attrezzature di protezione necessarie.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: Deve essere spiegato l'uso corretto, la selezione, i limiti e la funzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Procedure di emergenza e decontaminazione: I lavoratori devono essere istruiti sulle procedure da seguire in caso di emergenza e sulle corrette pratiche di decontaminazione.
Eliminazione dei rifiuti: La formazione deve includere le procedure per lo smaltimento sicuro dei rifiuti contenenti amianto.
Sorveglianza medica: È necessario comprendere l'importanza della sorveglianza medica continua per i lavoratori esposti all'amianto.
Formazione Specifica per la Rimozione e Bonifica:
Solo i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale specifici previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, possono essere impiegati nelle operazioni di rimozione, smaltimento dell'amianto e bonifica delle aree interessate.
Sintesi:
L'articolo 258 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di fornire una formazione specifica e continua a tutti i lavoratori esposti all'amianto, coprendo un'ampia gamma di argomenti cruciali per la sicurezza e la prevenzione dei rischi. Solo i lavoratori adeguatamente formati secondo la legge possono essere coinvolti in attività di rimozione e bonifica dell'amianto.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
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