Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 223. Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio109.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
L'Articolo 225 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi. Questo articolo è centrale per garantire che tali rischi siano eliminati o ridotti al minimo, seguendo un ordine di priorità nelle misure da adottare.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Tecnico-Giuridico
Eliminazione o Riduzione del Rischio:
Il datore di lavoro è obbligato a eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi, preferibilmente sostituendo l'agente chimico pericoloso con uno meno pericoloso o un processo che presenti minori rischi.
Misure da Adottare:
Progettazione di Processi: Creazione di processi lavorativi e controlli tecnici adeguati, inclusi l'uso di attrezzature e materiali appropriati.
Misure Organizzative e di Protezione Collettiva: Adozione di misure collettive alla fonte del rischio.
Protezione Individuale: Quando le misure collettive non sono sufficienti, utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Sorveglianza Sanitaria: I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, come stabilito dagli articoli 229 e 230.
Misurazione e Monitoraggio:
Periodica Misurazione: Il datore di lavoro deve effettuare misurazioni periodiche degli agenti chimici pericolosi, utilizzando metodologie standardizzate, e allegare i risultati al documento di valutazione dei rischi.
Superamento dei Valori Limite: Se viene superato un valore limite di esposizione professionale, il datore di lavoro deve identificare e rimuovere immediatamente le cause e adottare misure di prevenzione e protezione adeguate.
Gestione degli Agenti Chimici:
Misure Tecniche e Organizzative: Sulla base della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve adottare misure adeguate alla manipolazione, immagazzinamento e isolamento degli agenti chimici incompatibili.
Prevenzione della Presenza di Sostanze Pericolose: Evitare concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o instabili, e adottare misure per limitare gli effetti negativi in caso di incendio o esplosione.
Attrezzature e Sistemi di Protezione:
Il datore di lavoro deve fornire attrezzature e sistemi di protezione conformi alle normative vigenti, soprattutto in ambienti potenzialmente esplosivi.
Controllo degli Impianti:
Assicurare il controllo sufficiente degli impianti e dei macchinari, inclusi dispositivi per limitare i rischi di esplosione.
Comunicazione e Informazione:
Informare i Lavoratori: I lavoratori devono essere informati sul superamento dei valori limite, le cause e le misure adottate.
Notifica agli Organi di Vigilanza: Il datore di lavoro deve comunicare immediatamente all'organo di vigilanza il superamento dei valori limite, utilizzando anche canali telematici.
Sintesi
L'Articolo 225 impone al datore di lavoro una serie di obblighi specifici per proteggere i lavoratori dai rischi chimici. Questi obblighi comprendono la sostituzione degli agenti chimici pericolosi, l'adozione di misure tecniche e organizzative, l'uso di DPI, la misurazione e monitoraggio dei livelli di esposizione, e la gestione delle situazioni di rischio. Inoltre, l'articolo richiede la tempestiva informazione dei lavoratori e la notifica agli organi di vigilanza in caso di superamento dei valori limite di esposizione. Queste misure sono essenziali per mantenere un ambiente di lavoro sicuro e prevenire incidenti legati all'esposizione a sostanze chimiche pericolose.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
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