Art. 172 - Campo di applicazione
Capo I Disposizioni generali
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali
Art. 172. Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
L'articolo 172 definisce il campo di applicazione delle norme riguardanti l'uso di attrezzature munite di videoterminali, specificando in quali ambiti tali norme si applicano e quali situazioni invece ne sono escluse. Queste norme fanno parte di un quadro normativo volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che utilizzano videoterminali come parte essenziale del loro lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio dell'articolo:
Applicazione generale: Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative in cui si fa uso di attrezzature munite di videoterminali. Queste attrezzature includono qualsiasi dispositivo con schermo utilizzato per visualizzare e manipolare informazioni durante l'esecuzione delle mansioni lavorative.
Esclusioni specifiche: L'articolo elenca una serie di situazioni in cui le norme non si applicano, identificando cinque categorie principali:
Posti di guida di veicoli o macchine: Le attrezzature utilizzate esclusivamente per la guida o il controllo di veicoli e macchine non rientrano nel campo di applicazione.
Sistemi informatici a bordo di mezzi di trasporto: I sistemi informatici installati su mezzi di trasporto, utilizzati per finalità specifiche legate al trasporto stesso, sono esclusi.
Sistemi informatici per il pubblico: I sistemi destinati principalmente all'uso da parte del pubblico, come terminali informativi in spazi pubblici, non sono coperti da queste norme.
Dispositivi con piccoli schermi: Attrezzature come macchine calcolatrici e registratori di cassa, che utilizzano piccoli schermi per visualizzare dati o misure necessari all'uso dell'attrezzatura stessa, sono escluse.
Macchine di videoscrittura senza schermo separato: Le macchine di videoscrittura che non hanno uno schermo separato per la visualizzazione delle informazioni non rientrano nelle disposizioni del titolo.
Sintesi: L'articolo 172 stabilisce che le norme sulla sicurezza e salute legate all'uso di videoterminali si applicano a tutte le attività lavorative che coinvolgono tali attrezzature, con eccezioni specifiche per determinate categorie di dispositivi e situazioni. Queste esclusioni sono mirate a circoscrivere l'applicazione delle norme a contesti dove l'uso del videoterminale è centrale e continuativo, escludendo attrezzature o situazioni in cui l'uso di schermi è secondario o limitato.
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (art. 172-179)
Capo I Disposizioni generali
Art. 172 - Campo di applicazione
Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 176 - Sorveglianza sanitaria
Art. 177 - Informazione e formazione
Capo III Sanzioni
Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
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