Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
L'articolo 175 regola le modalità di interruzione dell'attività lavorativa per i lavoratori che utilizzano videoterminali, garantendo loro pause specifiche per prevenire l'affaticamento fisico e mentale. Stabilisce inoltre i diritti dei lavoratori in relazione alle pause e fornisce indicazioni su come queste devono essere gestite all'interno dell'orario di lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Tecnico-Giuridico
1. Diritto alle pause e cambi di attività
Interruzione dell'attività: Il legislatore riconosce esplicitamente il diritto dei lavoratori a interruzioni dell'attività, le quali possono avvenire sia attraverso vere e proprie pause che tramite un cambiamento di attività. Questo diritto è finalizzato a mitigare l'affaticamento fisico e mentale derivante dall'uso prolungato del videoterminale.
Contrattazione collettiva: Le modalità esatte di queste pause (ad esempio, la loro durata e frequenza) devono essere stabilite dalla contrattazione collettiva, che può adattare tali pause alle specifiche esigenze del settore o dell'azienda. Questo riconosce la diversità delle condizioni lavorative e permette di personalizzare la gestione delle pause in base alle realtà operative.
2. Durata minima delle pause
Standard di base: In mancanza di specifiche disposizioni contrattuali, il legislatore stabilisce un diritto a una pausa minima di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale. Questa disposizione agisce come una rete di sicurezza, assicurando che tutti i lavoratori abbiano almeno un livello base di protezione contro l'affaticamento.
Giustificazione della durata: La scelta di una pausa di 15 minuti ogni due ore riflette studi ergonomici che indicano che questo intervallo è efficace nel ridurre il rischio di affaticamento visivo e muscolo-scheletrico, senza compromettere la produttività complessiva.
3. Adattamenti individuali su base medica
Flessibilità individuale: Se necessario, il medico competente può prescrivere modalità e durate delle pause diverse per singoli lavoratori. Questo consente un approccio personalizzato alla prevenzione del rischio, riconoscendo che alcuni lavoratori potrebbero avere esigenze particolari a causa di condizioni di salute specifiche.
Temporalità delle modifiche: Le modifiche suggerite dal medico sono temporanee, il che permette un continuo monitoraggio e adattamento in base all'evoluzione delle condizioni del lavoratore.
4. Esclusione della cumulabilità
Non cumulabilità delle pause: È esplicitamente vietato cumulare le pause all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro. Questo impedisce che le pause vengano "accumulate" per creare un orario di lavoro più corto, assicurando invece che le pause servano effettivamente a interrompere l'attività lavorativa in modo da prevenire l'affaticamento.
5. Computo delle pause nel tempo di lavoro
Considerazione dei tempi di attesa: I tempi in cui il lavoratore deve attendere una risposta dal sistema informatico sono considerati a tutti gli effetti tempo di lavoro, purché il lavoratore non possa allontanarsi dal posto di lavoro. Questo è importante perché riconosce che il lavoratore rimane comunque a disposizione dell'azienda durante questi periodi, anche se non è in piena attività operativa.
Integrazione nell'orario di lavoro: Le pause sono considerate parte dell'orario di lavoro effettivo. Questo implica che tali pause non possono essere escluse dal conteggio dell'orario di lavoro totale, né possono essere compensate con altre forme di riduzione dell'orario. Ciò garantisce che i lavoratori non subiscano una riduzione del tempo di lavoro retribuito a causa delle pause.
6. Rilevanza per la salute e sicurezza sul lavoro
Riconoscimento della pausa come misura di prevenzione: L'inclusione delle pause all'interno dell'orario di lavoro sottolinea l'importanza della prevenzione dell'affaticamento e dei disturbi muscolo-scheletrici. Considerando le pause parte integrante dell'orario di lavoro, si evita che esse vengano percepite come un beneficio accessorio, piuttosto che come una necessità per la tutela della salute.
Sintesi Approfondita
L'Art. 175 delinea un quadro normativo che bilancia la necessità di proteggere la salute dei lavoratori con la flessibilità necessaria per adattarsi alle diverse realtà lavorative. Le pause obbligatorie non solo servono a ridurre il rischio di affaticamento fisico e mentale, ma sono anche strutturate in modo tale da essere integrabili senza ridurre l'efficienza operativa. Inoltre, l'articolo permette di adattare le modalità delle pause alle esigenze individuali su raccomandazione del medico, garantendo un approccio personalizzato alla tutela della salute sul lavoro.
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (art. 172-179)
Capo I Disposizioni generali
Art. 172 - Campo di applicazione
Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 176 - Sorveglianza sanitaria
Art. 177 - Informazione e formazione
Capo III Sanzioni
Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
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