verifica periodica su Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

servizi di verifica inail


I procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le sca- riche atmosferiche, agli impianti di messa a terra e agli impianti elettrici in luo- ghi con pericolo di esplosione sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del proce- dimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
 
La regolamentazione si applica agli ambienti di lavoro nei quali sia individuabile la figura di almeno un “lavoratore” ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organiz- zazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
 
In base all’art. 3 del citato decreto, è attribuito all’Inail il controllo a campione del- la “prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di prote- zione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici”.
 
Per impianto di messa a terra si intende l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. 

Ai fini del medesimo decreto si intendono facenti parte dell’impianto di messa a terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) e i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti. Sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art. 2, gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione. 

Non rientrano in tale obbligo gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, e i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.
 
Per quanto riguarda gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, invece, sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art. 2 del suddetto decreto solo le installazioni e i dispositivi di protezione quando, a seguito della valutazione del rischio fulminazione (diretta e indiretta) effettuata secondo la pertinente normativa tecnica (CEI EN 62305-2), risultino necessari ai fini del contenimento della componente di rischio R1 (perdita di vita umana). 
 
Relativamente agli ambienti con pericolo di esplosione, solo gli impianti di terra possono essere sottoposti a prima verifica, mentre i relativi impianti elettrici sono oggetto di omologazione di competenza delle Asl o Arpa.
 
La prima verifica a campione va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da essere assimilabile a uno nuovo. Con riferimento agli impianti di messa a terra si considerano tali le variazioni della categoria dell’impianto e la modifica della destinazione d’uso con applicazione di una diversa normativa tecnica che prevede un aumento del livello di sicurezza. Con riferimento agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,  in linea generale, si ritiene che l’aumento del livello di protezione debba essere con- siderato nell’ambito di nuova denuncia.
 

Verifica dell’impianto di messa a terra.

UTENTI DESTINATARI
Datori di lavoro.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Si effettua la verifica del sistema di protezione dai contatti indiretti, realizzato mediante interruzione automatica del circuito, secondo quanto definito dalla le gislazione e dalla normativa tecnica vigente in materia.

FINALITÀ
La verifica di impianto di messa a terra consiste nell’accertamento della conformità alle norme tecniche applicabili e comprende le seguenti attività: 

esame della documentazione; esame a vista dei luoghi e degli impianti; effettuazione di prove e misure; redazione del verbale di verifica; comunicazione all’organo di vigilanza.

MODALITÀ PER LA VERIFICA
La verifica dell’impianto di messa a terra va effettuata prendendo come riferi mento le norme CEI 64-8, CEI 99-2, CEI 99-3 e la Guida CEI-ISPESL 64-14 “Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori”.

La messa in esercizio degli impianti di messa a terra non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti a omologazione dell’impianto. 

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, essa può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. La dichiarazione di rispondenza può essere utilizzata per gli adempimenti previsti dal decreto 22 ottobre 2001, n. 462.

Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministe- riale 22 gennaio 2008, n. 37, l’omologazione deve essere attestata da una dichia- razione (rilasciata dall’installatore) di rispondenza alla regola dell’arte secondo le indicazioni della legge 1° marzo 1968, n. 186.
Ai fini degli adempimenti di verifica, è essenziale che il datore di lavoro metta a disposizione del verificatore la documentazione tecnica a corredo dell’impianto;

una dichiarazione di conformità sprovvista di tale documentazione e degli allegati obbligatori non si può considerare atto omologativo dell’impianto.

Per la definizione della documentazione di progetto, fermo restando quanto pre- visto dagli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 si ritiene essenziale almeno la seguente documentazione con i relativi dati tecnici:

1. relazione tecnica contenente: destinazione d’uso, classificazione degli ambien- ti, dati del sistema elettrico, tipo di alimentazione, ecc.; criteri di dimensiona- mento dell’impianto di terra; misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti; scelta del tipo di impianto e componenti in relazione ai parametri elettrici e condizioni ambientali;
2. elaborati grafici: schemi di sistema (per gli impianti complessi); schemi elettrici unifilari (quadri elettrici MT e BT principali e secondari); schemi planimetrici (impianto di terra, ubicazione dei quadri elettrici principali e secondari con destinazione d’uso locali);
3. calcolo, tabelle e/o diagrammi di coordinamento delle protezioni (per la prote- zione dai guasti a terra);
4. tipi di dispositivi di protezione;
5. curve di intervento; ulteriore documentazione potrebbe essere necessaria per impianti complessi.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
ll datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità rispettivamente all’Inail e alle Asl o Arpa competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante. 

Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, la suddetta dichiarazione è presentata allo stesso Sportello Unico, che provvede all’inoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti. 

Ai fini degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per semplificare il procedimento di inoltro e di mantenimento degli atti documentali, non è necessario inviare, unitamente alla dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica prevista. 

Tali allegati devono invece essere conservati presso il luogo dove è situato l’impianto e resi disponibili in occasione della visita del
verificatore, che potrà richiederli in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell’effettuazione degli accertamenti tecnici. La dichiarazione di conformità va inoltrata tramite Pec o posta raccomandata A/R o a mano (o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale dell’Inail) all’Unità operativa territoriale (Uot) competente per territorio, unitamente al modulo predisposto dall’Istituto firmato in originale dal datore di lavoro, al fine di acquisire i dati necessari

per la formulazione dei criteri di campionatura. Il controllo della completezza formale delle dichiarazioni di conformità ricevute rientra nei compiti dell’Istituto ai fini dell’ammissibilità della denuncia come atto omologativo dell’impianto. Pertanto, in caso di dichiarazioni incomplete, la Uot ricevente, a seguito dell’immatri- colazione della pratica, provvederà a dare comunicazione scritta all’utente delle irregolarità riscontrate.


COSTI A CARICO DELL’UTENTE
L’erogazione del servizio prevede un costo a carico dell’utente secondo quanto previsto dal Tariffario pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
Si applicano le tariffe con i codici dal 6310 al 6450.

Verifica degli impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

UTENTI DESTINATARI
Datori di lavoro.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Viene effettuata la verifica del sistema di protezione dalla fulminazione diretta e indiretta secondo quanto definito dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente in materia.

FINALITÀ
La verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche consiste nell’accertamento della conformità alle norme tecniche applicabili e comprende le seguenti attività: esame della documentazione; esame a vista dei luoghi e degli impianti; effettuazione di prove e misure; redazione del verbale di verifica; comunicazione all’organo di vigilanza.

MODALITÀ PER LA VERIFICA
Le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vengono effettuate facendo riferimento alle norme CEI 81-10 e alla relativa Guida CEI 81-2. La messa in esercizio degli impianti contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008,
n. 37. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti a omologazione dell’impianto. Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche installati negli edifici non a uso civile dopo il 27 marzo 2008 devono essere corredati dalla dichiarazione di conformità di cui al citato decreto.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia più reperibile, per gli im- pianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 31 marzo 1990, essa può esse- re sostituita da una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista/ responsabile tecnico con le competenze indicate dallo stesso decreto 22 gennaio
2008, n. 37. La dichiarazione di rispondenza può essere utilizzata per gli adempi- menti previsti dal decreto 22 ottobre 2001, n. 462.

Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione del decreto 22 gennaio 2008, n. 37, l’omologazione deve essere attestata da una dichiarazione (rila- sciata dall’installatore) di rispondenza alla regola dell’arte secondo le indicazioni della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ai fini degli adempimenti di verifica, è essenziale che il datore di lavoro metta a disposizione del verificatore la documentazione tecnica a corredo dell’impianto; una dichiarazione di conformità sprovvista di tale documentazione e degli allegati obbligatori non si può considerare atto omologativo dell’impianto. Per la definizione della documentazione di progetto degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche si ritiene necessaria la documentazione prevista dalle norme CEI 81-10.

In particolare devono essere prodotti: la valutazione del rischio fulminazione (di- retta o indiretta), il progetto dell’impianto.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità rispettivamente all’Inail e alle Asl o Arpa competenti per territorio, nel caso di Sportello unico non operante. Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello unico per le attività produttive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, la
suddetta dichiarazione è presentata allo stesso Sportello unico, che provvede all’inoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti. 

Ai fini degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per semplificare il procedimento di inoltro e di mantenimento degli atti documentali,non è necessario inviare, unitamente alla dichiarazione di conformità, la docu-
mentazione tecnica prevista. Tali allegati devono invece essere conservati presso il luogo dove è situato l’impianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiederli in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell’effettuazione degli accertamenti tecnici. 

La dichiarazione di conformità, va inoltrata tramite Pec o posta raccomandata A/R o a mano (o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale dell’Inail) all’Unità operativa territoriale (Uot) competente per territorio unitamente al modulo predisposto dall’Istituto firmato in originale dal datore di lavoro, al fine di acquisire i dati necessari per la formulazione dei criteri di campionatura. Il controllo della completezza formale delle dichiarazioni di conformità ricevute rientra nei compiti dell’Istituto
ai fini dell’ammissibilità della denuncia come atto omologativo dell’impianto. Pertanto, in caso di dichiarazioni incomplete, la Uot ricevente, a seguito dell’immatricolazione della pratica, provvederà a dare comunicazione scritta all’utente delle irregolarità riscontrate.


COSTI A CARICO DELL’UTENTE
L’erogazione del servizio prevede un costo a carico dell’utente secondo quanto previsto dal Tariffario pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
Si applicano le tariffe con i codici dal 6210 al 6300 e 6450.

fonte: Inail 2019


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