Software di compilazione MUD 2021

Software per la compilazione del MUD 2021 ver. 2021.0.0.1 (3,78 MB)

DISPONIBILE IL SOFTWARE MUD 2021

Si ricorda che la scadenza per la presentazione della dichiarazione è il 16 giugno 2021.

SEZIONE ANAGRAFICA
Chi deve presentare la scheda

La Scheda Anagrafica va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione della Comunicazione MUD per fornire le informazioni che consentono di identificare il soggetto dichiarante.

La Sezione anagrafica è unica per tutte le Comunicazioni inviate via telematica: Comunicazione Rifiuti, Comunicazione veicoli fuori uso, Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Comunicazione imballaggi;

La Scheda Anagrafica deve essere riferita all'Unità Locale dichiarante, ovvero quella presso la quale vengono effettuate le attività per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione (p.es. dove vengono prodotti i rifiuti o dove è collocato l'impianto di gestione).

Trasportatori, intermediari dovranno presentare la Scheda Anagrafica con riferimento alla sede legale.

Ricordiamo che :

i soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare la Comunicazione Rifiuti Semplificata;
i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per i quali le informazioni anagrafiche vengono comunicate dalla Camera di commercio attraverso l’interconnessione telematica diretta con il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Cosa è cambiato nei dati da trasmettere
E' stata aggiunta una casella da utilizzare quando l'autorizzazione è del tipo [1] o [2] o [4] o [5] e contiene attività di recupero per le quali è stata prevista l'applicazione del comma 3 dell'Articolo 184-ter.

Si rammenta che la scheda SA-AUT va compilata da tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti.

Devono essere comunicate, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e smaltimento autorizzate, e capacità complessiva autorizzata.

Comunicazione Rifiuti Chi sono i soggetti tenuti


L’obbligo riguarda:

Produttori iniziali di rifiuti
Pericolosi
Non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, se il produttore ha più di 10 dipendenti;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
Soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti , compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.



Cosa è cambiato nei dati da trasmettere
Nella scheda materiali secondari sono stati aggiunti 3 campi e sono state modificate 4 descrizioni.

Relativamente ai moduli RT e DR si ricorda che:

Modulo RT (ricevuto da terzi) qualora sia riferito ad attività di gestione effettuate dal dichiarante ovvero se è stato valorizzato il riquadro “operazioni di recupero o smaltimento svolte nell’unità locale”:

Se il modulo è relativo ad un CER del sub capitolo 1912 oppure ai CER 190501 e 190503, bisogna indicare se i rifiuti ricevuti sono di origine urbana. Laddove il dichiarante riceva, dal medesimo mittente, rifiuti classificati con i codici sopra indicati sia di provenienza urbana (ossia rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani) che di altra provenienza (ossia rifiuti dal trattamento di rifiuti speciali), dovrà compilare due moduli RT distinguendo le relative quantità. Qualora la distinzione dei quantitativi relativi ai due flussi (urbani e speciali) non possa essere effettuata agevolmente sulla base delle registrazioni riportate nel registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, il soggetto obbligato dovrà effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile.
Se il modulo è relativo ad un CER da 160601 a 160605, 200133 e 200134, bisogna indicare se la quantità indicata è relativa a pile e accumulatori portatili. Nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la suddivisione dei rifiuti di pile e accumulatori nelle tipologie specificate, la ripartizione dovrà essere condotta sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 188/2008 sono pile e accumulatori portatili: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per veicoli.
Se il rifiuto viene ricevuto dall'estero va indicata la tipologia di trattamento prevista (recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica, altre operazioni di smaltimento). Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività.


I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare le suddette informazioni.


Modulo DR (destinazione del rifiuto):
Se il modulo è relativo ad un rifiuto conferito all'estero, bisogna indicare il trattamento che il destinatario svolge sul rifiuto. Laddove il rifiuto conferito all'estero sia destinato a diverse attività (recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento), il dichiarante dovrà compilare più moduli DR, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo destinatario, ma distinti per ogni attività.


Cosa è cambiato nella logica di compilazione
Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2020.

Si ricorda che se il dichiarante svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smaltimento sia attività di solo trasporto, dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all’attività svolta sul rifiuto: una scheda RIF per il solo trasporto e una scheda RIF con le altre attività svolte sul rifiuto.

Si evidenziano di seguito alcune delle novità più rilevanti introdotte negli ultimi anni

Per quanto riguarda i produttori di rifiuti si ricorda che il produttore dovrà:

distinguere i rifiuti in giacenza a seconda che siano in attesa di essere avviati a recupero o a smaltimento;
indicare, nel modulo RE, i rifiuti prodotti da cantieri temporanei e mobili anche di bonifica; le istruzioni forniscono chiarimenti sulle attività per le quali è richiesto l’utilizzo del modulo RE.


Per quanto riguarda i gestori di rifiuti si ricorda che:

i rifiuti in giacenza al 31/12, in quanto non ancora avviati al trattamento, vanno distinti a seconda che siano avviati al recupero o allo smaltimento.
Le istruzioni chiariscono che
nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell'unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
i rifiuti in giacenza al 31/12, in quanto non ancora avviati al trattamento, vanno distinti a seconda che siano avviati al recupero o allo smaltimento.
la scheda "MATERIALI SECONDARI AI SENSI DELL'ART.184-TER DEL D.LGS.N.152/2006" va compilata, oltre che per comunicare le quantità di “end of waste” e/o materiali secondari, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006, anche con riferimento alle materie prime e ai prodotti ottenuti di cui all'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, quindi ai materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
viene ampliato l'elenco dei materiali che possono essere codificati.

Comunicazione veicoli fuori uso Chi sono i soggetti tenuti
Sono tenuti alla compilazione della comunicazione veicoli fuori uso le Unità locali che effettuano attività di trattamento (autodemolizione, rottamazione e frantumazione) dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
I dichiaranti comunicano i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero.
Il software per la compilazione del MUD 2021 è unico per tutte le Comunicazioni: i gestori che svolgono sia attività di gestione dei veicoli fuori uso sia attività di gestione di altri rifiuti, dovranno quindi presentare un unico MUD comprensivo della Comunicazione Rifiuti e della Comunicazione Veicoli fuori uso.
Si ricorda che i soggetti che presentano la Comunicazione veicoli fuori uso, sono tenuti a compilare la Scheda SA-AUT, nella quale comunicare una serie di dati relativi alle autorizzazioni in loro possesso per lo svolgimento di attività di recupero e smaltimento.


Cosa è cambiato nei dati da trasmettere
Nelle schede ROT e FRA è stata aggiunta una voce nei materiali secondari nella sezione di riepilogo.

Si ricorda che per i rifiuti ricevuti dall'estero bisogna indicare la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT-VEIC, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività.

Al fine di evitare errori frequenti si evidenzia che qualora il dichiarante sia tenuto a presentare sia la Comunicazione Rifiuti sia la Comunicazione VFU dovrà fare estrema attenzione a non duplicare i dati all’interno delle diverse Comunicazioni.

Le istruzioni chiariscono che:

nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell'unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.

Comunicazione gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Chi sono i soggetti tenuti
I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione relativa ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono i soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 14/03/2014 n. 49, ed in particolare:

Impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei Raee derivanti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
Centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell'articolo12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 14/03/2014 n. 49.
Si ricorda che i soggetti che presentano la Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono tenuti a compilare la Scheda SA- AUT, nella quale comunicare una serie di dati relativi alle autorizzazioni in loro possesso per lo svolgimento di attività di recupero e smaltimento

Cosa è cambiato nei dati da trasmettere
E' stata modificata la codifica delle Categoria RAEE ammesse: si devono utilizzare le Categorie previste dall' Art. 2 lettera b) del Dlgs n.49/2014 come classificate nell'Allegato III dello stesso decreto. Le categorie ora sono solo 6 + 1 (PF) mentre prima erano 10 + 2 (PF, LS) e non vi è alcuna corrispondenza tra la serie precedente e la nuova serie (da 1 a 6).
Nella scheda TRA-RAEE, nel riquadro “riepilogo delle attività”, è stata eliminata la voce “RAEE utilizzati come apparecchiatura intera” ed è stata aggiunta la voce “quantità a preparazione per il riutilizzo”, come un di cui della voce “quantità a recupero di materia”.
Nella scheda CR-RAEE è stato introdotto il riquadro “riepilogo delle attività” con tre voci da compilare solo se il dichiarante ha compilato nella stessa scheda il modulo MG-RAEE:


quantità a smaltimento presso l'unità locale;
quantità a recupero presso l'unità locale;
di cui quantità a preparazione per il riutilizzo.

Si ricorda che:

Oltre alle 6 categorie dalla 1 alla 6 è presente la categoria PF (pannelli fotovoltaici) da utilizzare con la stessa logica delle altre.
Per i rifiuti ricevuti dall’estero bisogna indicare la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT-RAEE, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all’attività.
Al fine di evitare errori frequenti si evidenzia che qualora il dichiarante sia tenuto a presentare sia la Comunicazione Rifiuti sia la Comunicazione RAEE dovrà fare estrema attenzione a non duplicare i dati all’interno delle diverse Comunicazioni.

Inoltre, si sottolinea che la scheda CR deve essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi.

La scheda CR NON deve essere presentata con riferimento a:

Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell’ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all’interno della Comunicazione Rifiuti Urbani.
Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell’articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65.
Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.
I centri di raccolta cui si riferisce tale scheda sono realizzati e gestiti:

Secondo quanto prevede l’articolo 183 comma 1 lettera mm del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. che definisce il centro di raccolta come area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
Con le modalità previste agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e quindi autorizzati con autorizzazione unica, autorizzazione integrata o con procedura semplificata).
Si ricorda che:
i rifiuti in giacenza, in quanto non ancora avviati al trattamento, vanno distinti a seconda che siano avviati al recupero o allo smaltimento.


Inoltre le istruzioni chiariscono che:
nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un’operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
la scheda MATERIALI SECONDARI AI SENSI DELL’ART.184-TER DEL D.LGS.N.152/2006 va compilata, oltre che per comunicare le quantità di “end of waste” e/o materiali secondari, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006, anche con riferimento alle le materie prime e i prodotti ottenuti di cui all'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, quindi ai materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210.

Comunicazione gestori di rifiuti da imballaggi Chi sono i soggetti tenuti
Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori di rifiuti di imballaggio, gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intercorse.

Si ricorda che i soggetti che presentano la Comunicazione rifiuti da imballaggio, sezione gestori, sono tenuti a compilare la Scheda SA- AUT, nella quale comunicare una serie di dati relativi alle autorizzazioni in loro possesso per lo svolgimento di attività di recupero e smaltimento.



Cosa è cambiato nei dati da trasmettere
Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2020.

Si ricorda che:

I rifiuti ricevuti devono essere distinti in base alla provenienza da superfici “pubbliche” e “private”. Per imballaggi da superfici pubbliche si intendono gli imballaggi derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati mentre per imballaggi da superfici private si intendono gli imballaggi provenienti dal circuito industriale e commerciale.
I rifiuti prodotti devono essere distinti in base alla provenienza da trattamento di imballaggi monomateriale e multimateriale (questi ultimi classificati con il codice 150106).
Per i rifiuti ricevuti dall'estero bisogna indicare la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT-IMB, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività.
È stato integrato l’elenco dei rifiuti ricevuti per indicare tutte le tipologie dei rifiuti di imballaggio previsti dalla direttiva 2000/532/CE.
Per rispondere alle esigenze degli operatori di settore, che in taluni casi indicano i rifiuti di imballaggio da loro ricevuti e prodotti con codici diversi da quelli preimpostati, è possibile aggiungere ulteriori codici.
Al fine di evitare errori frequenti si evidenzia che qualora il dichiarante sia tenuto a presentare sia la Comunicazione Rifiuti sia la Comunicazione Imballaggi dovrà fare estrema attenzione a non duplicare i dati all’interno delle diverse Comunicazioni.

Le istruzioni chiariscono che:
nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell'unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
la scheda MATERIALI SECONDARI AI SENSI DELL'ART.184-TER DEL D.LGS.N.152/2006 va compilata, oltre che per comunicare le quantità di “end of waste” e/o materiali secondari, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006, anche con riferimento alle le materie prime e i prodotti ottenuti di cui all'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, quindi ai materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210.

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Guida alla compilazione e all'invio telematico del MUD 2021

Fonte:Mudtelematico

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