linee di indirizzo per la gestione dei rischi nello smart working

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI RISCHI IN MODALITA’ SMART WORKING E LAVORI IN SOLITUDINE- Agg. Maggio 2021

Una definizione ufficiale del lavoro agile al momento è rintracciabile nella Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 che, anche se in riferimento a concetti più generali, lo definisce come un nuovo approccio all’organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione.

La normativa vigente (Legge 22 maggio 2017 n.81 il cui Capo II si riferisce al lavoro agile) non stabilisce invece una definizione, tuttavia il comma 1 dell’art.18 riporta in riferimento al lavoro agile quanto segue:

“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”

E’ importante notare che la Legge 81/2017, come riportato nel comma 1 dello stesso art.18, introduce questa modalità di rapporto di lavoro “allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. In buona sostanza il lavoro agile ha come fine l’obiettivo di identificare e introdurre la possibilità per il lavoratore di svolgere le attività assegnate nelle condizioni ritenute più confortevoli ad esempio:
- la scelta del luogo di lavoro presso il quale il lavoratore vorrebbe svolgere la sua mansione, o l’assegnazione di uno spazio in un ambito di coworking, riducendo per quanto possibile, gli spostamenti in entrambi i casi,
- fornendo adeguati strumenti, che dovranno consentire il regolare svolgimento del lavoro nella nuova modalità,
- in merito all’organizzazione, in quanto egli deve raggiungere un obiettivo ma con l’opportunità di concordare i cicli di lavoro, nei tempi e nei modi a lui più consoni, nel rispetto delle scadenze fissate contrattualmente con il datore di lavoro ma senza necessariamente fare riferimento a orari e luoghi predefiniti (quest’ultimo è un aspetto importante che distingue tale modalità dal telelavoro)

Riassumendo, è importante evidenziare che la modalità di lavoro agile concede flessibilità e autonomia al lavoratore nella scelta degli spazi, degli orari e in buona parte anche in merito agli strumenti da utilizzare ma che tuttavia prevede il raggiungimento di obiettivi (a cui ovviamente sarà legata la prestazione del lavoratore stesso) e pertanto anche una responsabilità del
lavoratore in merito ai risultati da ottenere.

In buona sostanza le novità che caratterizzano questa modalità di lavoro in piena evoluzione e diffusione sono quattro: la flessibilità degli orari, la diversità dei luoghi di lavoro in cui svolgere la mansione (non più esclusivamente la sede aziendale), il raggiungimento di obiettivi e risultati concordati, una riorganizzazione del lavoro con conseguente diverso approccio dei soggetti coinvolti.


Lavoro a distanza

Il lavoro a distanza (remote working) prevede l’utilizzo costante di sedi di lavoro diverse dalla sede aziendale, spesso coincidenti con l’ufficio aziendale. Esse potrebbero essere varie come ad esempio la propria casa, spazi condominiali (all’estero luoghi già da tempo condivisi), uffici comuni affittati in modalità coworking, uffici diversi presso altre aziende e/o enti oppure organizzazioni, o anche semplicemente presso qualsiasi luogo in modalità trasferta.

Il lavoro a distanza potrebbe essere anche definito in casi particolari come “nomadic work”, corrispondente a un lavoro a distanza “estremo” dove la prestazione lavorativa mediante strumenti digitali viene effettuata da qualsiasi luogo come la propria città, luoghi lontani, dalla spiaggia, presso zone turistiche, ecc. In questi casi è necessario tuttavia che la definizione di un obiettivo lavorativo concordato tra le parti (azienda e lavoratori) sia stato precedentemente definito.

Rientra nel lavoro a distanza anche il “work while traveling” corrispondente al lavoro svolto in viaggio durante l’utilizzo delle strumentazioni digitali a disposizioni, nel caso in cui il lavoratore svolga spesso le proprie mansioni durante gli spostamenti con i mezzi di trasporto, in hotel, nei ristoranti, nei cafè, ecc.

Coworking

Non esiste nel nostro Paese una definizione precisa di tale termine, che si mantiene tuttora in lingua inglese, non soltanto perché tale modalità di lavoro è nata negli Stati Uniti (a San Francisco nel 2005 nei pressi della Silicon Valley), ma perché risulta difficilmente trasformabile in una parola della nostra lingua data la diversità con cui si manifesta a seconda dei casi.
Il coworking può essere definito come una modalità di lavoro che prevede la condivisione di uno stesso luogo di lavoro, da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa o a più società diverse, in qualità di dipendenti o di lavoratori a contratto. Lo stesso luogo di lavoro potrebbe essere altresì condiviso anche da lavoratori autonomi o da liberi professionisti.

Nel primo caso la tipologia di svolgimento del lavoro è classificabile come smart working e la caratteristica principale è la condivisione di uno spazio lavorativo, spesso un ufficio di grandi dimensioni, che consente la delocalizzazione e la fornitura degli strumenti necessari per svolgere la propria mansione a distanza. La scelta dello spazio comune, spesso presso luoghi di lavoro che

vengono affittati a tale scopo da società principalmente private ma anche in caso di condivisione di spazi privati dei lavoratori stessi, rientra ufficialmente nella forma di contratto tra azienda e lavoratore (dipendente con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, a contratto, ecc.) o tra azienda utilizzatrice e azienda somministratrice di lavoro temporaneo. Anche il telelavoro potrebbe prevedere l’impiego di una modalità di condivisione degli spazi di lavoro, non essendo quest’ultimo aspetto il parametro che lo differenzia dallo smart working.

Lo scopo del coworking, che ne ha determinato la nascita e ne ha inizialmente caratterizzato la diffusione, è tuttavia legato soprattutto alla condivisione di valori e di competenze che consentano una sinergia tra i lavoratori interessati derivante anche dal contatto diretto che non è possibile in condizioni di isolamento o di lavoro in solitudine, limitando inoltre gli aspetti negativi ancora oggi derivanti dall’ambiente domestico.
Recentemente il coworking si è sviluppato anche senza una specifica condivisione di uno spazio lavorativo, ma semplicemente di una comunità di intenti o di valori condivisi, allo scopo di promuovere l’attività della comunità stessa o di ampliarne la condivisione eventualmente in un spazio comune da attivare in un secondo momento.

Telelavoro

Il telelavoro è una modalità che nasce prima dello smart working. Di seguito si riportano tre definizioni la prima di origine anglosassone, la seconda al momento ufficiale nell’ambito di accordi di categoria del settore privato, la terza nell’ambito dell’accordo quadro nazionale del settore pubblico.

La definizione fornita dall’Oxford Languages (il dizionario internazionale maggiormente diffuso) indica il telelavoro quale modalità svolta “secondo Il decentramento produttivo e occupazionale realizzato mediante strumenti telematici che permettono di lavorare scambiando dati e informazioni in tempo reale con la sede di lavoro”.

L’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 riprende integralmente la definizione dell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro del 2002 firmato da ETUC (European Trade Union Confederation), UNICE (Union of industrial and employer’s Confederation of Europe) e CEEP (Centro europeo delle imprese pubbliche). Secondo tale Accordo il telelavoro “costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”.

L’Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 Marzo 2000 contiene infine la seguente definizione.
“L'espressione telelavoro indica, in via generale, le molteplici possibilità di modificare la natura e la localizzazione del lavoro attraverso l'utilizzo di reti di telecomunicazioni avanzate e di tecniche
del trattamento delle informazioni. Prendendo in considerazione i rapporti di lavoro subordinato,due, quindi, gli elementi che risultano imprescindibili: l'utilizzo di strumenti informatici e l'esistenza di una certa distanza fisica tra il telelavoratore e la macro-sede cui risulta assegnato.”

In ambito nazionale è evidente che le definizioni citate sono state diffuse mediante accordi tra le parti che pertanto, nel caso in cui al lavoratore venga offerta l’opportunità di operare secondo questa modalità, andranno citati formalmente.
In tutte tre le definizioni è evidente che i parametri comuni che caratterizzano tale modalità sono lo svolgimento non presso la sede di lavoro abituale e la disponibilità di strumenti informatici adeguati. Non viene mai citata invece la caratteristica degli obiettivi, né la libertà di orario, presumendo pertanto che lo stesso possa rimanere invariato. In merito all’orario è chiaro che esso, salvo diverse intese tra le parti da formalizzare nel contratto in essere, dovrà rimanere lo stesso che il lavoratore avrebbe all’interno degli spazi lavorativi aziendali.
Dal contenuto degli accordi si deduce infine che nel contratto di lavoro in esame rimane l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro verso il lavoratore stesso; tale potere, individuato nel principio giuridico della “eterodirezione” del datore di lavoro (art. 2094 c.c.) pone il vincolo di rispetto, da parte del lavoratore, verso le direttive del datore di lavoro, con la possibilità di interferenza dello stesso sia nel ciclo produttivo che presso il luogo di svolgimento del contratto di lavoro. Sostanzialmente non è concessa la completa autonomia del lavoratore nello svolgimento della mansione a distanza.

Le modalità di svolgimento di questa tipologia di lavoro possono essere diverse, le tre principali sono le seguenti:
Telelavoro a domicilio: il lavoratore utilizza strumenti tecnologici adatti a consentirgli lo svolgimento dell’attività lavorativa da casa. Questa forma di telelavoro interessa una varietà di attività come ad esempio i lavori tradizionali di ufficio.
Telelavoro mobile: in questo caso per il lavoratore non esiste un luogo specifico di lavoro ma tanti luoghi, purché sia munito di strumenti idonei (PC portatile, smartphone, i-pad, ecc.) che gli consentano di avere a disposizione il collegamento sia per le comunicazioni che per l’accesso ai dati necessari. Questa modalità operativa è diffusa per figure che operano nell’ambito della distribuzione (ad esempio rappresentanti di commercio o venditori) e dell’assistenza tecnica e che sono per la maggior parte del tempo in trasferta.
Telelavoro da telecentri: i lavoratori dipendenti o a contratto per fornire le loro prestazioni all'azienda o al committente per cui lavorano si recano presso telecentri, strutture attrezzate con prodotti e servizi tecnologici adatti a svolgere il lavoro a distanza. Il telecentro è una postazione remota rispetto alla sede dell'azienda o del cliente, connessa con reti a larga banda e tipicamente fornita di sistemi di videoconferenza, software per “cloud computing” ed altri servizi come ad esempio mensa aziendale, servizio navetta per il trasporto dei telelavoratori, ecc.. Tali strutture potrebbero essere fornite in affitto a società che vi mandano i propri lavoratori o realizzate anche congiuntamente da due o più società che si consorziano tra loro.



Indice del documento


Premessa
1. Termini e definizioni
1.1 Smart working
1.2 Lavoro a distanza
1.3 Coworking
1.4 Telelavoro
1.5 Orario di lavoro
1.6 Lavoro in solitudine
1.7 Differenze e rapporti tra smart working, telelavoro
2. Campo di applicazione
2.1 Quando è applicabile la modalità smart working: alcuni esempi
2.2 Caratteristiche della modalità di lavoro in solitudine ed esempi
2.3 Coworking in relazione a smart working e telelavoro
3. Rischi per la salute e la sicurezza per i lavoratori agili
3.1 Differenze tra lavoratori privati e lavoratori PP.AA
3.2 Valutazione del rischio ai sensi del d.lgs.81/08
3.3 Rischi specifici e relative criticità
3.3.1 Ergonomia
3.3.2 Rischio rumore
3.3.3 Rischio da sostanze
3.3.4 Rischio incendio
3.3.5 Sindrome da visione al computer
3.3.6 Esposizione a campi elettromagnetici
3.3.7 Microclima
3.3.8 Boundary tra postazione e abitazione
3.4 Rischi psicosociali e stress lavoro-correlato, web policy e web-etiquette
3.5 Gestione ambientale e smaltimento RAEE e/o dei componenti più critici (es. batterie)
3.6 Sicurezza delle informazioni
4. Strumentazione e caratteristiche luogo di lavoro per smart working
4.1 Strumentazioni ed applicativi
4.2 Caratteristiche minime delle postazioni
4.3 Illuminazione naturale ed artificiale
4.4 Ubicazione e relativa copertura informatica
5. Criticità della gestione delle emergenze
6. Legge 81/2017 “lavoro agile” e proposte di integrazioni e/o modifiche
6.1 Potere di direzione e controllo – vincoli e limiti
6.2 Comportamenti attesi del lavoratore
6.3 Aspetti di difficile applicazione: la verifica posti di lavoro a domicilio
6.4 Tutela del lavoratore
6.5 Contenuti minimi degli accordi in materia di tutela, sicurezza e salute
6.6 Aspetti di formazione ed informazione del lavoratore
7. Conclusioni e obiettivi del documento

Fonte: Cni

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