Forme associative fra le imprese

suddivisione di ruoli e responsabilità

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Nelle opere pubbliche i lavori possono essere assunti da imprese associate fra loro in varie forme. Alle differenti tipologie di associazione corrispondono differenti suddivisioni di compiti e responsabilità, anche in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Associazione Temporanea d’Imprese (ATI)

L’ATI è una forma giuridica di associazione fra imprese per concludere insieme un singolo affare; si realizza attraverso un Atto Notarile costitutivo con cui un gruppo di imprese (mandanti) conferiscono ad una di loro (mandataria) un mandato speciale collettivo per la presentazione di un’offerta unitaria e per rappresentare le imprese riunite nei rapporti esterni. L’ATI non è una società nel senso proprio del termine, quindi non ha statuto, struttura dirigenziale, dipendenti, ecc..
Nella fattispecie di un appalto per la realizzazione di un’opera pubblica, il responsabile legale della mandataria rappresenta unitariamente tutte le imprese, prima nella partecipazione alla gara, poi, se viene acquisito l’appalto, nei rapporti inerenti i contratti d’appalto e nelle relazioni con il soggetto appaltante, i fornitori e i subappaltatori.
L’ATI è caratterizzata dalla temporaneità, dall’occasionalità e dalla limitatezza; nasce per acquisire e realizzare una specifica opera e cessa con la consegna al Committente.
I rapporti che intercorrono tra le imprese che costituiscono l’ATI sono definiti nel mandato speciale collettivo e nei patti parasociali. Infatti, oltre a quanto specificato nel mandato speciale collettivo, tutti gli accordi che le imprese costituenti l’ATI ritengono utile definire per portare a compimento l’opera (ripartizioni dei lavori, degli utili e degli oneri, tempi e modi di esecuzione lavori, funzioni particolari, ecc.), sono stipulati con i patti parasociali, che sono una scrittura privata sottoscritta dai Rappresentanti Legali di tutte le imprese costituenti l’ATI.
L’ATI è di tipo verticale, orizzontale o misto in funzione della divisibilità dei lavori oggetto dell’appalto. In ogni caso le singole imprese costituenti l’ATI eseguono in modo autonomo, con la propria organizzazione, i lavori assegnati. Di conseguenza ogni DDL risponde dell'applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per la propria parte dei lavori, fatti salvi gli obblighi che l’art. 97 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. pone in capo all’impresa affidataria (ruolo che nel caso di ATI dovrebbe essere assunto dalla
mandataria). Per quanto riguarda il POS, questo  deve essere redatto da ogni azienda in relazione ai propri rischi specifici legati alle lavorazioni assegnate.

Società Consortile

La Società Consortile nasce con un atto costitutivo ed uno statuto nei quali sono specificati: scopo e compiti della società, vantaggi derivanti dall’attività consortile, rapporti della società con le imprese consorziate, struttura dirigenziale (presidente, consiglio d’amministrazione, dirigenti). E’ iscritta nel Registro delle Imprese e ha una propria partita IVA.
La Società Consortile è un'entità strutturata, con dirigenza e dipendenti propri, ha una propria posizione assicurativa presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Il DDL della Società Consortile deve dare completa attuazione al d.lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguentemente si deve dotare degli strumenti organizzativi e gestionali previsti (SPP, medico competente, documento di valutazione dei rischi, riunioni periodiche, ecc.) nei casi e nei modi stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Deve redigere il POS per le lavorazioni oggetto dell’appalto rientrante nel titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel caso fosse anche impresa esecutrice.



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Consorzio

Il Consorzio è una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate attività delle rispettive imprese definita attraverso un contratto associativo fra più imprenditori. Il contratto può dare vita a due tipi di Consorzio:
• Consorzio con attività interna, solitamente costituito per regolamentare la concorrenza tra società, per esercitare il controllo qualitativo dei prodotti, o per la creazione o il rispetto di marchi di qualità. In questo tipo di consorzio ogni impresa continua a svolgere autonomamente tutte le fasi delle propria attività;
• Consorzio con attività esterna, costituito per avere rapporti con terzi, integrando fra loro le
competenze dei soggetti consorziati mediante la gestione di una o più fasi imprenditoriali, quali la gestione di gare d’appalto, di particolari lavorazioni, di reti commerciali, ecc. Nella fattispecie degli appalti per lavori pubblici, operano solo Consorzi con attività esterna (Consorzio esterno).


Il Consorzio esterno può essere costituito per svolgere un solo lavoro e/o una sola funzione, oppure svolgere più lavori e/o funzioni, nel medio e lungo periodo; inoltre può essere stabile o temporaneo. Pertanto può essere variamente strutturato e avere o meno dipendenti.
In ogni caso il Consorzio esterno nasce con un atto costitutivo e uno statuto, nei quali sono specificati: scopo, compiti, vantaggi derivanti dall’attività consortile, rapporti fra le imprese consorziate, struttura dirigenziale (presidente, consiglio d’amministrazione, dirigenti) e organizzativa. Ulteriori accordi di dettaglio possono essere stipulati con i patti paraconsortili, che sono una scrittura privata sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese costituenti il Consorzio. Il contenuto dei patti paraconsortili deve essere noto ai soggetti
incaricati del coordinamento fra le imprese. Il Consorzio è iscritto nel Registro delle Imprese ed ha una propria partita IVA. Non si configura in tal caso un subappalto ma ciascun consorziato soggiace ai disposti del D.Lgs. 81/08 in quanto impresa affidataria/esecutrice. Resta ferma la possibilità del consorzio di darsi una organizzazione e
una struttura unica, anche in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, trascritta formalmente nei patti paraconsortili o costituita per la singola opera, in modo da risultare formalmente soggetto delegato di tutti i consorziati.

Distacco dei lavoratori

Il distacco del lavoratore, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276/03 e dal C.C.N.L. applicato è il fenomeno che si verifica quando il datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse legato alla gestione dell’impresa, mette temporaneamente uno più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il DDL rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore.
Occorre considerare che:
• il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore;
• il distacco che comporti un trasferimento a più di 50 km può avvenire solo per provate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
I requisiti della legittimità del distacco (art. 30 D.Lgs. 276/03, Circolare n. 3 del Ministero del Lavoro del 15/01/2004 e risposta ad Interpello 1/2011) sono:
• l’interesse del distaccante che deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente da accertare caso per caso in base alla natura dell’attività espletata (Circolare n. 28/05 del Ministero del Lavoro) che non può coincidere con l’interesse lucrativo relativo alla mera somministrazione di lavoro;
• la temporaneità del distacco;
• lo svolgimento di una determinata attività lavorativa in quanto il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali a soddisfare l’interesse del proprio distaccante.
Gli obblighi di prevenzione e protezione sono in carico al distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato (art. 3 c. 6 del D.Lgs. 81/08).

Fonte: Regione lombardia


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