Carrelli semoventi a braccio telescopico

indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica

L’articolo  71,  comma 11,  del  d.lgs.  81/08 e s.m.i.  prescrive che  le attrezzature  di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte  a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
 
L’Inail è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della  prima di tali  verifiche, attraverso  le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.
 
In tale  contesto, considerati il ruolo di titolare della  prima verifica  periodica che  il d.m.  11 aprile 2011  ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il compor- tamento delle  proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tec- nologiche e sicurezza degli  impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che  descrivono le modalità tecnico-amministrative per  la conduzione della  prima verifica  periodica.
 
Nello  specifico il presente  elaborato descrive in  dettaglio i carrelli semoventi  a braccio telescopico, illustrandone le principali caratteristiche  costruttive, per  poi trattare in modo approfondito le fasi  di cui si compone l’attività  tecnica di prima verifica  periodica (compilazione della  scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).
 
Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un  riferimento vincolante, ma  vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su  scala nazio- nale dell’approccio alla prima verifica  periodica, definendo modalità per  la condu- zione dei controlli che  possano essere di pratica utilità per  tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine  di garantire indicazioni e comportamenti coerenti.

Il d.m.  11  aprile 2011  prevede che  il datore di  lavoro che  possiede un  carrello semovente a braccio telescopico provveda a:
-   dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità  operativa territoriale dell’Inail, competente per  territorio, che  procede all’assegnazione di una matricola;
-   richiedere la  prima delle verifiche periodiche all’unità  operativa territoriale dell’Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.
 
I carrelli semoventi a braccio telescopico non rientravano in previgenti regimi di verifica periodica, per  cui il legislatore ha previsto (punto 5.1.2 dell’allegato I al d.m.
11 aprile 2011)  che,  qualora tali attrezzature alla data del 23 maggio 2012  (data di entrata in vigore del d.m.  11 aprile 2011)  sostiuisca già messe in servizio, la richie- sta  di  prima verifica periodica costituisca per  il datore di  lavoro adempimento anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio.
Tuttavia  in  talune configurazioni i carrelli semoventi  a  braccio telescopico sono stati oggetto di  verifiche periodiche ai  sensi di  quanto previsto dal  combinato disposto dell’articolo 5 del d.m.  12 settembre 1959  e dell’articolo 194 del d.p.r. 547 del 1955.  Laddove attrezzati con accessori e/o attrezzature intercambiabili che  for- nivano loro funzioni di sollevamento cose e/o di sollevamento cose dette attrezza- ture, infatti, sono state verificate assimilandole ad autogru (nel caso presentassero la  funzione sollevamento cose)  oppure a  ponti mobili  sviluppabili su  carro (nel caso presentassero la funzione sollevamento persone).
La circolare del  Ministero del  lavoro e delle  politiche sociali  n. 18  del  23  maggio
2013  ha chiarito che,  laddove i carrelli semoventi siano già stati sottoposti a verifi- che  periodiche (prima del  23  maggio 2012),  rientrano nel  regime delle  verifiche periodiche successive, per  cui non è necessario richiedere la prima verifica perio- dica  ad  Inail.
In questi casi, come in tutti quelli nei quali  i carrelli semoventi a braccio telescopico risultino destinatari di una o più matricole assegnate da Ispesl o Inail (per  le diver- se  funzioni presentate  dall’attrezzatura), per   accedere alle  tariffe previste nel decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali  del 29 novem- bre 2012  di cui all’art.  3 comma 3 del  d.m.  11 aprile 2011  e successivi aggiorna- menti per  i carrelli semoventi dotati di più  accessori/attrezzature intercambiabili, il datore di lavoro dovrà procedere con  la comunicazione di messa in servizio del
carrello semovente a  braccio telescopico, specificando le  matricole precedente mente assegnate, che  saranno riassorbite dall’unica attribuita all’attrezzatura che da  quel momento sarà riportata nei verbali che  accompagneranno la macchina. Una precisazione riguarda i carrelli semoventi immessi sul mercato privi di marca- tura CE: anche questi, infatti, fino  all’entrata in vigore del d.m.  11 aprile 2011,  lad- dove attrezzati con  accessori/attrezzature intercambiabili che  conferivano la fun- zione di sollevamento cose o di sollevamento persone, erano soggetti al regime omologativo, di  esclusiva competenza  Ispesl-Inail, assimilati ad  autogru o  ponti mobili  sviluppabili su carro.
Anche  per  questi valgono le indicazioni riportate nella  circolare del  Ministero del lavoro e delle  politiche sociali n. 18 del 23 maggio 2013, per  cui sarà necessario che il datore di lavoro provveda ad una nuova comunicazione di messa in servizio, rife- rita questa volta all’attrezzatura di lavoro carrello semovente a braccio telescopico, per  poi procedere con  le verifiche periodiche successive.
Non  rientrando il carrello semovente a braccio telescopico nel  previgente regime omologativo, in caso di attrezzature immesse sul mercato prive della  marcatura CE il  datore di  lavoro non  dovrà procedere  con   l’omologazione  dell’attrezzatura (anche se  dotata di  accessori/attrezzatura che  conferiscono funzioni di  solleva- mento cose o sollevamento persone), bensì dovrà attuare le prescrizioni riportate nel  d.m.  11  aprile 2011  ovvero comunicazione di messa in servizio e successiva richiesta di prima verifica periodica, alla quale dovrà essere allegata attestazione di conformità all’allegato V al d.lgs. 81/08 e s.m.i.,  firmata dal datore di lavoro o da persona competente da  lui incaricata.
Il presente documento si riferisce al carrello elevatore a braccio telescopico attrez- zato con  forche (generalmente di  tipo  flottante) e/o qualsiasi altro accessorio/attrezzatura  intercambiabile, compresi quelli  che  conferiscono la fun- zione di sollevamento cose (gancio o altri  organi che  consentano la libera oscilla- zione del carico - cfr. punto 3 della  circolare 18 del Ministero del lavoro e delle  poli- tiche sociali  del 23/05/2013) e/o sollevamento persone.
È bene precisare che  un  carrello semovente a braccio telescopico rientra nel regi- me  delle  verifiche periodiche qualsiasi sia l’accessorio/attrezzatura intercambiabi- le con  cui è allestito, anche se  diverso dalle  forche: tale  attrezzatura,  infatti, può essere prevista anche con  altri  accessori e poiché l’allegato VII  non contempla alcun tipo  di restrizione in merito, ma  parla genericamente di carrello semovente a  braccio telescopico, l’attrezzatura rientra comunque nel  regime delle  verifiche periodiche.
Il carrello semovente a braccio telescopico, infatti, si configura come un’attrezzatu- ra  multifunzione, nella  misura in cui, dotato di accessori o attrezzature intercam- biabili opportune, può assumere anche le funzioni di sollevamento cose e/o solle- vamento persone. Ciò vuol dire che,  a prescindere dal numero di dispositivi con  il quale può essere attrezzato, deve trattarsi come una sola  attrezzatura di lavoro e quindi essere sottoposto ad  una sola  verifica periodica. Il legislatore ha  però pre- visto che, nel caso in cui i dispositivi con cui il carrello semovente a braccio telesco-
pico  viene equipaggiato conferiscano funzione di sollevamento cose e/o solleva mento persone, la verifica periodica riguardi esplicitamente anche queste ulteriori destinazioni dell’attrezzatura, prevedendo  un’estensione della  verifica rispetto a quella prevista per  il semplice carrello.
Facendo riferimento a macchine immesse sul mercato con  marcatura CE, è bene precisare che  le funzioni aggiuntive possono essere  conferite da  dispositivi che sono immessi sul mercato in modo differente:
-   in alcuni casi,  infatti, è lo stesso fabbricante del  carrello semovente a braccio telescopico a prevedere tra  le dotazioni della  sua macchina anche accessori che conferiscono la  funzione di  sollevamento cose e/o sollevamento persone.  In questa circostanza il datore di lavoro disporrà di una sola  dichiarazione CE di conformità e di un solo  manuale di istruzioni, entrambi riferiti  al carrello semo- vente a braccio telescopico;
-   in altri le funzioni aggiuntive sono conferite da dispositivi realizzati da fabbrican- ti diversi rispetto a quello del carrello semovente a braccio telescopico o comun- que immessi sul mercato separatamente rispetto a quest’ultimo, come attrezza- ture  intercambiabili. In  queste  evenienze il  datore di  lavoro disporrà  della dichiarazione CE di conformità del  carrello semovente a braccio telescopico e del relativo manuale di istruzioni e delle  dichiarazioni CE di conformità e dei cor- rispondenti manuali di istruzioni riferiti  alle attrezzature aggiuntive.
 
In ogni caso, a prescindere dal numero di dichiarazioni CE di conformità e di istru- zioni in possesso del  datore di lavoro, la verifica da  condursi è unica e si riferisce al carrello semovente a braccio telescopico.
È il datore di lavoro che,  all’atto  della  richiesta di prima verifica periodica, esplicita le eventuali funzioni aggiuntive che  il carrello presenta, consentendo in tal modo l’applicazione della  corretta tariffa in base a quanto prescritto nel decreto dirigen- ziale  del  Ministero del  lavoro e delle  politiche sociali  del  29 novembre 2012  di cui all’art. 3 comma 3 del d.m.  11 aprile 2011  e successivi aggiornamenti.
Qualora i dispositivi che  attribuiscono al carrello semovente a braccio telescopico funzioni aggiuntive  di  sollevamento cose e/o sollevamento persone  venissero acquisiti dal datore di lavoro successivamente all’effettuazione della  prima verifica periodica, non sarà necessario procedere con una nuova richiesta di prima verifica periodica all’Inail, ma  sarà sufficiente prevedere nella  verifica periodica immedia- tamente successiva, secondo le periodicità dell’allegato VII al d.lgs.  81/08 e s.m.i., l’accertamento anche per  la  nuova funzione; tale  evenienza sarà esplicitata dal
verificatore nella  sezione osservazioni del verbale.

SCARICA L'APPROFONDIMENTO INAIL

Fonte; INAIL 2020
.


MESSAGGIO INFORMATIVO SUL NOSTRO SERVIZIO DI NEWSLETTER PROFESSIONAL:

Gli iscritti alla nostra Newsletter Professional hanno accesso all'area condivisione gratuita dove trovare oltre 7000 file gratuiti  utili sulle tematiche prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e cantieri temporanei e mobili.

Abbonarsi alla nostra newsletter è conveniente e permette di ricevere via mail notizie, approfondimenti,software freeware,documenti in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro...e non solo.

L'iscrizione alla newsletter darà diritto a ricevere le mail contenenti notizie in materia di prevenzione e sicurezza, ad accedere al download del software freeware condiviso gratuitamente con tutti gli iscritti (Trovi il materiale condiviso gratuitamente, Fogli excel utili per la gestione sicurezza, software freeware, Dwg per layout in Autocad,Schede di sicurezza
..Manuali..Approfondimenti...e altro ancora).

L'iscrizione da' diritto anche a particolari scontistiche su vari servizi offerti.

L'iscrizione alla Newsletter Professional non ha scadenze o rinnovi annuali da sostenersi.






Maggiori Info

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Ad

Il nostro sito Web utilizza Google Ads per visualizzare contenuti pubblicitari. Accettandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it