Art. 162 - Definizioni

24 Agosto 2024

Art. 162. Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:


a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.


L'articolo 162 del Decreto Legislativo stabilisce le definizioni specifiche utilizzate nel titolo riguardante la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Queste definizioni forniscono il contesto per comprendere come deve essere applicata e interpretata la segnaletica all'interno dei luoghi di lavoro, assicurando che sia efficace nella protezione dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Definizioni

Segnaletica di sicurezza:

Indica qualsiasi forma di segnaletica, inclusi cartelli, colori, segnali luminosi o acustici, comunicazioni verbali o segnali gestuali, che forniscano indicazioni o prescrizioni riguardanti la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro.

Segnale di divieto:

Un segnale che vieta comportamenti che potrebbero causare pericoli o rischi per la sicurezza.

Segnale di avvertimento:

Un segnale che avvisa della presenza di un rischio o pericolo specifico.

Segnale di prescrizione:

Un segnale che prescrive un comportamento specifico che deve essere seguito.

Segnale di salvataggio o soccorso:

Un segnale che fornisce indicazioni riguardanti le uscite di sicurezza o i mezzi di soccorso o salvataggio disponibili.

Segnale di informazione:

Un segnale che fornisce indicazioni generali diverse dai segnali di divieto, avvertimento, prescrizione o salvataggio.

Cartello:

Un segnale che utilizza una combinazione di forma geometrica, colori, simboli o pittogrammi per fornire indicazioni precise, con visibilità garantita da un'adeguata illuminazione.

Cartello supplementare:

Un cartello utilizzato insieme a un cartello principale per fornire informazioni aggiuntive.

Colore di sicurezza:

Un colore a cui è assegnato un significato specifico nel contesto della sicurezza.

Simbolo o pittogramma:

Un'immagine utilizzata per rappresentare una situazione o prescrivere un comportamento specifico su un cartello o una superficie luminosa.

Segnale luminoso:

Un segnale che emette luce da un dispositivo trasparente o semitrasparente, visibile come una superficie luminosa.

Segnale acustico:

Un segnale sonoro emesso da un dispositivo che non utilizza voce umana o sintesi vocale, ma un codice sonoro specifico.

Comunicazione verbale:

Un messaggio verbale predeterminato, utilizzando voce umana o sintesi vocale, per comunicare informazioni di sicurezza.

Segnale gestuale:

Movimenti o posizioni delle braccia o delle mani, utilizzati in modo convenzionale per guidare persone in situazioni di rischio o pericolo.

Sintesi

L'articolo 162 fornisce una serie di definizioni chiave che delineano i vari tipi di segnaletica utilizzati nei luoghi di lavoro per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Queste definizioni sono essenziali per l'implementazione corretta delle misure di sicurezza e per la comprensione uniforme delle indicazioni fornite nei contesti lavorativi. 

indice Titolo V Segnaletica Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro
(Art. 161-166)

Capo I Disposizioni generali

Art. 161 - Campo di applicazione

Art. 162 - Definizioni

Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro

Art. 164 - Informazione e formazione

Capo II Sanzioni

Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 166 - Sanzioni a carico del preposto

Titolo V: Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Titolo V del Decreto Legislativo tratta della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo le disposizioni generali riguardanti l'applicazione, le definizioni, gli obblighi del datore di lavoro, e i requisiti di informazione e formazione. Inoltre, definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle normative relative alla segnaletica di sicurezza.

Capo I: Disposizioni Generali
Articolo 161 - Campo di applicazione

L'articolo 161 stabilisce il campo di applicazione delle normative contenute nel Titolo V. Queste prescrizioni si riferiscono specificamente alla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, escludendo la segnaletica utilizzata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo. Inoltre, prevede l'emanazione di un regolamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, per la revisione e l'integrazione della segnaletica stradale nelle attività lavorative esposte al traffico veicolare.

Articolo 162 - Definizioni

L'articolo 162 fornisce le definizioni dei termini chiave utilizzati nel Titolo V, tra cui:

Segnaletica di sicurezza: Include tutti i segnali relativi alla sicurezza o alla salute sul luogo di lavoro, utilizzando cartelli, colori, segnali luminosi o acustici, comunicazioni verbali o segnali gestuali.
Segnale di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio o informazione: Definisce i vari tipi di segnali con specifiche funzioni di prevenzione e protezione.
Altri termini tecnici: Come "cartello", "colore di sicurezza", "simbolo o pittogramma", "segnale luminoso", "segnale acustico", "comunicazione verbale" e "segnale gestuale", ognuno con il proprio significato specifico nell'ambito della segnaletica di sicurezza.

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro

L'articolo 163 descrive gli obblighi del datore di lavoro in merito all'utilizzo della segnaletica di sicurezza. In particolare, il datore di lavoro deve:

Utilizzare la segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati attraverso altri mezzi.
Adottare misure specifiche per fornire indicazioni su situazioni di rischio non coperte dagli allegati del decreto.
Regolare il traffico interno all'azienda utilizzando la segnaletica prevista dalla normativa sul traffico stradale, se applicabile.

Articolo 164 - Informazione e formazione

L'articolo 164 stabilisce che il datore di lavoro deve:

Informare i lavoratori e i rappresentanti della sicurezza su tutte le misure adottate riguardanti la segnaletica di sicurezza.
Fornire una formazione adeguata ai lavoratori, che includa istruzioni precise sul significato della segnaletica e sui comportamenti da seguire.

Disclaimer

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