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La gestione delle ditte in appalto: artt. 26 e 30 del D.Lgs. 81/2008
Perché un modello organizzativo abbia efficacia esimente, deve esserci una corretta gestione delle attività connesse all’esecuzione di lavori in appalto.
Responsabilità, qualifica dei fornitori, costi della sicurezza, coordinamento e vigilanza.
......
- D.lgs. 81/2008: i contratti di
appalto per quanto attiene la
sicurezza e salute sul lavoro
sono regolamentati nell’articolo
26. E vengono sottolineati, in
relazione ai temi dell’incontro,
il comma 1, 4 e 5;
- D.lgs. 276/2003 “Attuazione
delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30”: con
riferimento all’articolo 29
(Appalto) e 30 (Distacco).
Dopo aver definito chi sia un
lavoratore
(“indipendentemente dalla
tipologia contrattuale svolge
un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine
di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiare”), vengono
affrontate le
responsabilità del datore di
lavoro.
Il reato ipotizzabile “è quello
che nel caso di un contratto non
genuino, il Lavoratore possa
essere di fatto considerato come
distaccato”. Il Datore di Lavoro
dovrebbe “provvedere a tutti gli
adempimenti applicabili ai
propri lavoratori, quindi nel
caso di infortunio per una
attività che non rientra
nell’ambito del ciclo produttivo
dell’Azienda ma che è stata
appaltata e della quale dunque
non è stata fatta la valutazione
dei rischi, il committente
potrebbe essere accusato di
omessa valutazione dei rischi,
mancata sorveglianza sanitaria,
mancata formazione etc…”.
Altre responsabilità possono
essere relative al “mancato
riconoscimento dei costi della
sicurezza” e al “mancato
coordinamento e vigilanza sul
rispetto delle misure di
prevenzione da parte della
Committente”.
In relazione agli
aspetti tecnici e, in
particolare alla
qualifica dei fornitori,
“quali documenti chiedere per
evitare di dover rispondere in
solido per i Lavoratori delle
ditte in appalto per il mancato
pagamento delle retribuzioni e
dei contributi previdenziali e
assicurativi e/o per gestire
correttamente l’appalto”?
Un esempio di documenti
richiedibili:
- “Certificato di iscrizione
alla CCIA;
- Autocertificazione del
possesso dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale
art 26 comma 1 lettera a) punto
2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81;
- i codici, di posizione INPS e
INAIL;
- documentazione comprovante la
regolarità dell’assolvimento
degli obblighi assicurativi e
contributivi alla data della
richiesta di qualificazione (
DURC);
- Libro unico di ciascun
dipendente operante all’interno
del contratto di appalto;
- idoneità sanitaria alla
mansione per ciascun dipendente
operante all’interno del
contratto di appalto ai sensi
dell’art 41 D.Lgs. 81/08 e succ.
mod. e ai sensi della
L.131/2003;
- gli estremi di assicurazioni
RCT e RCO contratte
volontariamente, i relativi
massimali, le eventuali rinunce
di rivalsa;
- documento relativo ai rischi
introdotti all’interno
dell’azienda nell’ambito del
contratto di appalto;
- referenze, iscrizione ad albi,
certificazione di qualità e
simile documentazione
integrativa;
- nomina del Caposquadra che
coordina i Lavori all’interno
del contratto di appalto”.
È evidente – continuano i
relatori - che avere a
disposizione molti documenti e
elementi, “può essere un bene ai
fini della tutela dei
Lavoratori, ma dall’altro una
ingerenza che vi potrebbe
rendere corresponsabili”.
Riguardo alla
definizione del contratto di
appalto, si ricorda che
“i capitolati tecnici
all’interno del contratto di
appalto oltre a circoscrivere in
maniera inequivocabile l’appalto
(per la garanzia della sua
genuinità) sono anche lo
strumento con il quale l’Ente è
in grado di dimostrare di avere
sotto controllo l’attività
(pensiamo alla manutenzione dei
carroponte, piuttosto che dei
carrelli elevatori)”.
Inoltre i costi della
sicurezza “sono uno
degli elementi meno evidenti ma
più importanti per la tutela
della Committente nel caso di
infortunio grave o gravissimo di
un Lavoratore di una ditta in
appalto”. E non solo per la
Committente: “la mancata
indicazione dei costi per la
sicurezza implica la nullità del
contratto, il che significa che
se l’appaltatore nel caso in cui
si accorga di richieste
importanti da parte della
Committente di predisposizioni
di sicurezza non preventivate
(esempio reti di sicurezza nel
rifacimento di un tetto etc.)
può richiederne il pagamento o
l’annullamento del contratto”.
Ma quali sono i costi della
sicurezza da indicare nel
contratto di appalto?
Esiste, a questo proposito, una
linea guida della conferenza
regioni e provincie autonome
(“al momento unico riferimento”)
all’interno della quale “vengono
definiti come costi della
sicurezza:
i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
La definizione dei costi deve
essere: “congrua, analitica per
voci singole, a corpo o a misura
(quindi non a percentuale),
riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure
basata su prezziari o listini
ufficiali vigenti nell'area
interessata, o sull'elenco
prezzi delle misure di sicurezza
del committente”. Se un elenco
prezzi non è applicabile o
disponibile, “si farà
riferimento ad analisi costi
complete e desunte da indagini
di mercato”.
In particolare “le singole voci
dei costi della sicurezza vanno
calcolate considerando il loro
costo di utilizzo per la
fornitura o il servizio
interessato che comprende,
quando applicabile, la posa in
opera ed il successivo
smontaggio, l'eventuale
manutenzione e l'ammortamento”.
Riguardo alla gestione
del contratto di appalto
è poi importante “evidenziare e
registrare il
coordinamento
quotidiano tra i preposti delle
ditte in appalto”.
Lo si può fare “facendo un
verbale di sopralluogo prima di
iniziare l’attività lavorativa,
poi aggiornandosi
quotidianamente sulle eventuali
variazioni delle condizioni
iniziali”.
In merito alla vigilanza,
la committente “deve vigilare
sul rispetto delle misure
indicate nel DUVRI”: “questo a
garanzia del rispetto delle
regole e come assicurazione che
i costi sostenuti siano
effettivi. La vigilanza serve
anche al rinnovo della qualifica
della ditta per altri appalti. È
importante, nei contratti di
appalto, dare evidenza dei costi
sostenuti dalla committente per
la vigilanza”.
Concludendo, oltre il DUVRI
(Documento Unico per la
Valutazione Rischi da
Interferenze, un obbligo in
materia di sicurezza del lavoro)
la Committente deve:
- “scrivere bene i contratti;
- inserire i costi della
sicurezza;
- gestire i contratti nella
quotidianità”.
È necessario “gestire il
processo degli appalti,
suddividendo all’interno
dell’Ente le responsabilità”. Se
questa gestione non è adeguata,
“si manca il rispetto
dell’articolo 30 del D.Lgs.
81/2008”.



