ALLEGATO XXXV AGENTI FISICI




A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO‐BRACCIO 
1. Valutazione dell'esposizione.    La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano‐braccio si basa principalmente sul  calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come  radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in  frequenza, determinati  sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente alla norma UNI EN ISO 5349‐1 (2004)  che viene qui adottata in toto.      Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell’ISPESL e delle regioni hanno valore di norma tecnica. 
2. Misurazione.    Qualora si proceda alla misurazione:    a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore  alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari  caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da  misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di  misurazione, conformemente alla norma ISO 5349‐2 (2001);    b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano.  L'esposizione e' determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione  relativa all'altra mano. 
3. Interferenze.    Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche  ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori. 
4. Rischi indiretti.    Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche  incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni. 
5. Attrezzature di protezione individuale.    Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano‐braccio possono contribuire al  programma di misure di cui all'articolo 203, comma 1.  

B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO 
1. Valutazione dell'esposizione.    La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa  come  l'accelerazione  continua  equivalente  su  8  ore,  calcolata  come  il  più  alto  dei  valori  quadratici  medi  delle  accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4∙awx, 1,4∙awy, 1∙awz, per un lavoratore  seduto o in piedi), conformemente alla norma ISO 2631‐1 (1997) che viene qui adottata in toto.  

Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell’ISPESL e delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica.    Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione, ai fini della valutazione degli effetti  cronici sulla salute, solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz. 
2. Misurazione.    Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa  dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle  particolari  caratteristiche  delle  vibrazioni  meccaniche  da  misurare,  ai  fattori  ambientali  e  alle  caratteristiche  dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto  richiesto dal presente punto. 
3. Interferenze.    Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche  ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori. 
4. Rischi indiretti.    Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche  incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni. 
5. Prolungamento dell'esposizione.    Le  disposizioni  dell'articolo  202,  comma  5,  lettera  g),  si  applicano  in  particolare  nei  casi  in  cui,  data  la  natura  dell'attività' svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne  nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello  compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.